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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18734/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre ingiunzioni fiscali emesse per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo agli anni 2012, 2013 e 2014, in relazione allo spazio antistante un bar ubicato nella Galleria San Babila. La società occupante ha proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. La Corte territoriale ha ritenuto dovuto il canone sul presupposto che l’area fosse assoggettata a servitù di pubblico passaggio, desunta sia da una convenzione urbanistica risalente all’epoca della costruzione della galleria, sia dall’uso pubblico protratto nel tempo. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la precedente sentenza del Tribunale di Milano del 2008 sarebbe stata male interpretata e avrebbe escluso la servitù di pubblico passaggio sulla Galleria San Babila; 2) violazione degli artt. 34 e 394 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per mancato riconoscimento dell’efficacia di giudicato esterno di quella sentenza quanto all’inesistenza della servitù; 3) violazione di varie norme civilistiche e processuali, contestando l’affermazione della servitù pubblica sia in base alla convenzione richiamata sia in base all’uso ultraventennale o alla dicatio ad patriam, assumendo l’inesistenza o irrilevanza della prova; 4) violazione dell’art. 63 d.lgs. 446/1997 e del regolamento COSAP comunale, in quanto il canone sarebbe stato richiesto solo sul presupposto dell’esistenza della servitù, che la ricorrente negava.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi: quanto al preteso giudicato esterno, ha affermato che la sentenza del 2008 non aveva deciso sulla servitù di pubblico passaggio in modo vincolante, perché in quel giudizio l’oggetto era la tutela del diritto di proprietà dei privati e non l’accertamento autonomo della servitù; quanto alla sussistenza della servitù, ha considerato corretta la motivazione della Corte d’appello, che aveva applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di usucapione della servitù pubblica e di dicatio ad patriam, rilevando che le doglianze tendevano in realtà a un nuovo esame del merito. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile; il riferimento alla convenzione del 1938 è stato qualificato come mero refuso, restando fermo l’accertamento della servitù. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure fondate su questi articoli sono state ritenute inammissibili o infondate nella parte in cui miravano a contestare la valutazione delle risultanze probatorie e l’interpretazione del precedente giudicato, sconfinando nel riesame del merito.

  • artt. 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c.

    Il vizio di motivazione è stato escluso perché la sentenza impugnata è stata ritenuta congrua, coerente e comprensibile.

  • artt. 34 e 394 c.p.c.

    Sono stati invocati per sostenere l’efficacia preclusiva del giudicato esterno; la Corte ha negato che la precedente decisione avesse formato giudicato sulla servitù di pubblico passaggio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al punto effettivamente deciso; qui la servitù non costituiva oggetto di un accertamento autonomo e vincolante.

  • artt. 825, 1158 e ss. c.c.

    Richiamati in relazione alla dedotta costituzione della servitù pubblica; la Corte ha confermato che la servitù può risultare da usucapione o da comportamenti assimilabili alla dicatio ad patriam, se ne ricorrono i presupposti fattuali.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze sulla mancata prova della servitù sono state respinte perché formulate in modo generico e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    È stata confermata la legittimità dell’ingiunzione fiscale/COSAP sul presupposto dell’occupazione di area gravata da servitù di pubblico passaggio.

  • art. 2, comma 4, Regolamento COSAP del Comune di Milano

    Richiamato quale base regolamentare della pretesa canone; la sua applicazione è stata confermata in ragione della ritenuta sussistenza della servitù pubblica.

  • art. 107 c.p.c.

    La chiamata in causa del Comune nel precedente giudizio è stata spiegata come giustificata dalla rilevanza del titolo allegato dalla società, ma non idonea a trasformare la questione della servitù in oggetto di giudicato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno va interpretato come un elemento normativo: il giudice di legittimità può verificarne direttamente l’esistenza e la portata, ma la preclusione opera solo per il punto effettivamente deciso e autonomamente coperto da giudicato.
  • Un accertamento compiuto in un precedente giudizio non produce effetto vincolante su questioni che in quel processo erano solo incidentali, ininfluenti rispetto al petitum sostanziale o comunque non dotate di autonoma rilevanza giuridica.
  • La servitù pubblica di passaggio su un bene privato può essere riconosciuta, in presenza dei relativi presupposti, sulla base dell’uso generalizzato da parte della collettività, dell’idoneità oggettiva del bene al pubblico transito e del protrarsi dell’uso per il tempo utile all’usucapione, oppure per dicatio ad patriam.
  • La dicatio ad patriam richiede un comportamento del proprietario che metta volontariamente e stabilmente il bene a disposizione della collettività, anche senza l’intenzione di costituire formalmente il diritto di servitù.
  • Le censure in cassazione che contestano la ricostruzione fattuale della servitù o la valutazione delle prove sono inammissibili quando, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito.
  • Quando la pretesa impositiva comunale sul canone di occupazione del suolo pubblico è fondata sull’esistenza di una servitù pubblica di passaggio, la conferma di tale servitù rende legittima l’ingiunzione e assorbe le ulteriori doglianze formulate solo in via derivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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