Cassazione Civile, Ordinanza n. 01578/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto scritto per la ristrutturazione di un'unità immobiliare. L'appaltatore otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; la committente proponeva opposizione deducendo vizi e incompletezze dell'opera, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento dei danni. In primo grado l'opposizione era accolta con revoca del decreto e condanna dell'appaltatore al risarcimento, previa compensazione con il residuo corrispettivo. In appello, l'appaltatore deduceva la decadenza dalla garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c., contestava la quantificazione del danno e alcune voci liquidate dal Tribunale; la Corte d'appello accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando in senso meno favorevole alla committente il minor valore dell'opera e condannandola al pagamento del saldo residuo. La committente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1667 c.c. e omesso esame della documentazione sul termine dei lavori, per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la denuncia dei vizi e confuso decadenza e prescrizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai costi di rifacimento dell'intonaco e dell'imbiancatura, ritenuti erroneamente liquidati; 3) omesso esame di un fatto decisivo sulla quantificazione del minor valore della caldaia, con contestazione della sottrazione del costo di posa e dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la conclusione dei lavori nell'ottobre 2015 e, da tale dato, aveva correttamente desunto il decorso del termine di 60 giorni per la denuncia dei vizi palesi; tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione. Ha inoltre chiarito che, per i vizi riconoscibili al momento della verifica o dell'accettazione dell'opera, la garanzia non opera più dopo l'accettazione, anche tacita, mentre il termine di decadenza di 60 giorni riguarda i vizi occulti scoperti successivamente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché miravano a una rivalutazione delle risultanze di consulenza tecnica e dei costi di rifacimento e di posa della caldaia, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La denuncia dei vizi dell'opera deve avvenire entro 60 giorni dalla scoperta per i vizi occulti; per i vizi palesi o riconoscibili il controllo va compiuto al momento della verifica o accettazione dell'opera, anche tacita, e dopo l'accettazione la garanzia non è più dovuta.
art. 1665, quarto comma, c.c.
L'accettazione dell'opera può essere anche tacita; una volta intervenuta, esclude la garanzia per le difformità e i vizi riconoscibili.
Nel caso concreto è stato invocato per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state ritenute rispettivamente infondata e/o inammissibili perché dirette a contestare accertamenti di fatto.
È richiamato il procedimento di definizione anticipata e l'opposizione alla proposta, che ha escluso l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c.
È richiamata la memoria illustrativa del controricorrente nel procedimento camerale.
La Corte precisa che non si applicano le sanzioni previste da tali commi quando, a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata, il giudizio viene deciso prescindendo dai termini della proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie di appalto, l'accertamento del momento di ultimazione dei lavori e della tempestività della denuncia dei vizi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Per i vizi dell'opera riconoscibili al momento della verifica o dell'accettazione, la tutela ex art. 1667 c.c. non opera oltre l'accettazione dell'opera, anche tacita; il termine di decadenza di 60 giorni riguarda invece i vizi occulti scoperti successivamente.
- Le censure che mirano soltanto a una diversa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, dei costi di ripristino o della quantificazione del danno si risolvono in una richiesta di nuovo esame del fatto e sono inammissibili in sede di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione viene definito dopo opposizione a una proposta di definizione anticipata, non trovano applicazione le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. se la decisione prescinde dai termini della proposta.
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