Cassazione Civile, Ordinanza n. 07696/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva disconosciuto alla contribuente una detrazione IRPEF per interventi finalizzati al risparmio energetico, pari a euro 16.200,00, relativa all'anno d'imposta 2010, sul presupposto che le spese fossero state sostenute per un fabbricato ristrutturato con ampliamento. La controversia era nata dall'impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di tale recupero. La CTR, riformando in parte la decisione di primo grado e poi annullando integralmente la cartella, aveva ritenuto che il disconoscimento della detrazione non potesse essere effettuato mediante controllo formale ex art. 36-ter, ma richiedesse un avviso di accertamento riferito all'anno di sostenimento della spesa, anche se la detrazione era ripartita in più annualità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il controllo documentale consente di escludere detrazioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti al contribuente; 2) violazione degli artt. 7 e 16-bis TUIR, deducendo che ogni anno d'imposta è autonomo e che la contestazione deve riferirsi alle singole annualità in cui la detrazione viene fruita, non solo all'anno di sostenimento della spesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi della controricorrente sull'inammissibilità del ricorso, ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Ha affermato che il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 può includere il disconoscimento delle detrazioni non spettanti in base alla documentazione richiesta, e che, trattandosi di imposta personale annuale, la contestazione della detrazione frazionata in più anni va riferita alle singole annualità di imposta in cui il beneficio è fruito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti rispettati.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale/documentale consente all'Ufficio di escludere in tutto o in parte detrazioni d'imposta non spettanti sulla base dei documenti richiesti ai contribuenti, con una sia pur limitata attività istruttoria e previa comunicazione dell'esito motivato del controllo.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato in contrapposizione al 36-ter: riguarda il controllo automatizzato basato solo sui dati immediatamente desumibili dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria, senza attività di ricerca o valutazione sostanziale.
art. 7, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
L'imposta sul reddito è dovuta per anni solari, ciascuno dei quali corrisponde a un'obbligazione tributaria autonoma; il principio di annualità non viene meno per la presenza di componenti pluriennali del reddito o di agevolazioni ripartite in più anni.
art. 16-bis, comma 1, lett. h), e comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le detrazioni per interventi edilizi/di riqualificazione energetica sono fruite mediante ripartizione in quote annuali costanti; la contestazione della loro spettanza deve quindi misurarsi con le annualità in cui le quote sono portate in detrazione.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato con riferimento al termine di decadenza per l'accertamento, da valutare in relazione alla dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato quando si controverte di componenti a efficacia pluriennale.
art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È menzionato per ribadire l'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi posseduti.
art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il fascicolo di parte nel giudizio tributario resta acquisito al fascicolo d'ufficio, rilevando ai fini degli oneri di produzione in cassazione.
La Corte richiama l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione finanziaria può disconoscere detrazioni d'imposta non spettanti sulla base della documentazione richiesta al contribuente, senza che sia necessario un previo avviso di accertamento ordinario.
- Il controllo ex art. 36-ter si distingue dal controllo automatizzato ex art. 36-bis perché ammette una limitata attività istruttoria e richiede la comunicazione dell'esito motivato quale garanzia del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo.
- In materia di IRPEF, il principio di annualità dell'imposta comporta che ogni periodo d'imposta integri un'obbligazione autonoma; pertanto, quando una detrazione è frazionata in più quote annuali, la sua spettanza può essere contestata in relazione a ciascuna annualità di fruizione.
- Per i componenti di reddito o i benefici fiscali a efficacia pluriennale, il dies a quo e la decadenza del potere di accertamento vanno valutati rispetto alla dichiarazione in cui il singolo rateo è esposto, non solo rispetto all'anno in cui il presupposto originario si è formato.
- Nel ricorso per cassazione è sufficiente l'esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione degli atti rilevanti quando il motivo sia comprensibile senza la riproduzione integrale dei documenti su cui esso si fonda.
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