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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07696/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva disconosciuto alla contribuente una detrazione IRPEF per interventi finalizzati al risparmio energetico, pari a euro 16.200,00, relativa all'anno d'imposta 2010, sul presupposto che le spese fossero state sostenute per un fabbricato ristrutturato con ampliamento. La controversia era nata dall'impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di tale recupero. La CTR, riformando in parte la decisione di primo grado e poi annullando integralmente la cartella, aveva ritenuto che il disconoscimento della detrazione non potesse essere effettuato mediante controllo formale ex art. 36-ter, ma richiedesse un avviso di accertamento riferito all'anno di sostenimento della spesa, anche se la detrazione era ripartita in più annualità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il controllo documentale consente di escludere detrazioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti al contribuente; 2) violazione degli artt. 7 e 16-bis TUIR, deducendo che ogni anno d'imposta è autonomo e che la contestazione deve riferirsi alle singole annualità in cui la detrazione viene fruita, non solo all'anno di sostenimento della spesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i rilievi della controricorrente sull'inammissibilità del ricorso, ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Ha affermato che il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 può includere il disconoscimento delle detrazioni non spettanti in base alla documentazione richiesta, e che, trattandosi di imposta personale annuale, la contestazione della detrazione frazionata in più anni va riferita alle singole annualità di imposta in cui il beneficio è fruito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti rispettati.

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo formale/documentale consente all'Ufficio di escludere in tutto o in parte detrazioni d'imposta non spettanti sulla base dei documenti richiesti ai contribuenti, con una sia pur limitata attività istruttoria e previa comunicazione dell'esito motivato del controllo.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato in contrapposizione al 36-ter: riguarda il controllo automatizzato basato solo sui dati immediatamente desumibili dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria, senza attività di ricerca o valutazione sostanziale.

  • art. 7, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L'imposta sul reddito è dovuta per anni solari, ciascuno dei quali corrisponde a un'obbligazione tributaria autonoma; il principio di annualità non viene meno per la presenza di componenti pluriennali del reddito o di agevolazioni ripartite in più anni.

  • art. 16-bis, comma 1, lett. h), e comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le detrazioni per interventi edilizi/di riqualificazione energetica sono fruite mediante ripartizione in quote annuali costanti; la contestazione della loro spettanza deve quindi misurarsi con le annualità in cui le quote sono portate in detrazione.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato con riferimento al termine di decadenza per l'accertamento, da valutare in relazione alla dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato quando si controverte di componenti a efficacia pluriennale.

  • art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È menzionato per ribadire l'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi posseduti.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il fascicolo di parte nel giudizio tributario resta acquisito al fascicolo d'ufficio, rilevando ai fini degli oneri di produzione in cassazione.

  • art. 369, terzo comma, c.p.c.

    La Corte richiama l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione finanziaria può disconoscere detrazioni d'imposta non spettanti sulla base della documentazione richiesta al contribuente, senza che sia necessario un previo avviso di accertamento ordinario.
  • Il controllo ex art. 36-ter si distingue dal controllo automatizzato ex art. 36-bis perché ammette una limitata attività istruttoria e richiede la comunicazione dell'esito motivato quale garanzia del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo.
  • In materia di IRPEF, il principio di annualità dell'imposta comporta che ogni periodo d'imposta integri un'obbligazione autonoma; pertanto, quando una detrazione è frazionata in più quote annuali, la sua spettanza può essere contestata in relazione a ciascuna annualità di fruizione.
  • Per i componenti di reddito o i benefici fiscali a efficacia pluriennale, il dies a quo e la decadenza del potere di accertamento vanno valutati rispetto alla dichiarazione in cui il singolo rateo è esposto, non solo rispetto all'anno in cui il presupposto originario si è formato.
  • Nel ricorso per cassazione è sufficiente l'esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione degli atti rilevanti quando il motivo sia comprensibile senza la riproduzione integrale dei documenti su cui esso si fonda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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