Cassazione Civile, Ordinanza n. 02887/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode giudiziario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto agrario di durata quarantennale, stipulato e trascritto nel 2014, avente ad oggetto un fondo agricolo con terreni e fabbricati. Dopo la trascrizione, il compendio fu pignorato nell’esecuzione contro il concedente e affidato a una società custode giudiziaria, incaricata anche di riscuotere i canoni maturati dal 2017. La custode agì in giudizio chiedendo la risoluzione per morosità, assumendo che il canone annuo fosse pari a 80.000 euro e che l’affittuaria fosse inadempiente. Il tribunale accolse la domanda, ritenendo il canone annuo di 80.000 euro, dichiarando la risoluzione del contratto, ordinando il rilascio e condannando al pagamento dei canoni scaduti e dell’indennità di occupazione. La corte d’appello confermò. In cassazione l’affittuaria propose sette motivi: nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sulla misura del canone; violazione della disciplina agraria e degli artt. 1362 ss. c.c. in tema di interpretazione del contratto e di determinazione dell’equo canone, sostenendo che 80.000 euro fosse il canone complessivo dell’intera durata e non annuale; censura alla valutazione delle prove e alla mancata considerazione della scrittura di cessione del credito e delle dichiarazioni del concedente; doglianze sulla sussistenza della morosità e sul mancato accoglimento del termine di grazia per sanare; ulteriore contestazione sulla valutazione delle prove documentali e dichiarative e sul riparto dell’onere probatorio. La resistente si è costituita in modo ritenuto irrituale e tardivo, sicché la Corte non ha esaminato i suoi atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la costituzione della resistente, perché effettuata con modalità non previste e comunque oltre i termini di legge per il controricorso. Quanto ai motivi, ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i primi tre e gli ultimi quattro, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre precisato che la sentenza impugnata non aveva applicato criteri legali di determinazione del canone, ma aveva interpretato le clausole contrattuali, e che molte doglianze erano nuove, generiche, o dirette contro argomenti soltanto ad abundantiam. Il termine di grazia è stato ritenuto correttamente negato perché richiesto in relazione a un canone inferiore a quello giudizialmente accertato, quindi incapace di porre fine alla lite. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e non si è fatto luogo al contributo unificato aggiuntivo per la natura della controversia agraria.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria è inammissibile se non individua specificamente le parti della motivazione asseritamente incompatibili; nel caso, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta lineare e non contraddittoria.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito un diverso regime di valutazione alla prova rispetto a quello previsto dalla legge; non consente invece di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La violazione ricorre solo quando l’onere della prova sia stato posto a carico della parte sbagliata; non può essere usato per chiedere una diversa lettura delle prove già esaminate.
artt. 1362, 1363, 1368, 1369, 1371 c.c.
L’interpretazione del contratto è un giudizio di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica; non basta contrapporre una lettura alternativa.
art. 5, L. 3 maggio 1982, n. 203
È richiamato in relazione alla contestazione della morosità e al termine di grazia; la Corte ritiene però che il motivo non colga la ratio decidendi, poiché l’istanza era formulata con riferimento a un canone diverso e inferiore a quello accertato.
art. 9, L. 3 maggio 1982, n. 203
Invocato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dell’equo canone agrario; la Corte dichiara la questione inammissibile perché nuova e comunque non pertinente alla ratio della decisione, fondata sull’interpretazione del contratto.
art. 45, L. 3 maggio 1982, n. 203
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la derogabilità pattizia del canone; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa ricostruzione del fatto e del regolamento contrattuale.
La parte intimata deve costituirsi con controricorso nel termine e nelle forme previste; il mero deposito di una memoria o di una procura speciale fuori termine non è sufficiente a instaurare il contraddittorio in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge sono state considerate inammissibili perché, in realtà, miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame rilevante deve riguardare un fatto storico decisivo; non basta lamentare la mancata considerazione di documenti, prove o argomentazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato per la natura della controversia, concernente un affitto agrario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di legge in richieste di nuovo esame del fatto, delle prove o dell’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito.
- L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione realmente apparente/illogica; non è sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia applicato un regime di valutazione della prova diverso da quello legale; non copre il mero dissenso sulla ponderazione delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto se l’onere probatorio sia stato erroneamente attribuito; non si configura quando la parte contesti l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non la mancata considerazione di documenti, argomentazioni o singoli elementi istruttori.
- La parte intimata in cassazione deve costituirsi con controricorso tempestivo e nelle forme prescritte; depositi irrituali o tardivi non instaurano validamente il contraddittorio.
- Il diniego del termine di grazia è immune da censura quando l’istanza non sia idonea a sanare la morosità rispetto al canone effettivamente accertato e quindi non sia utile a definire la controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02860/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02864/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02869/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02877/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02879/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02883/2024 del 31/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →