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Sentenza

Sentenza n. 1261/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7341/2022

Giustizia amministrativa202305629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione relativa a un ampliamento volumetrico abusivo di circa 13 mq, emessa dopo il diniego di compatibilità paesaggistica dell’intervento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha appellato la sentenza del TAR Campania n. 7341/2022, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 105 del 21 luglio 2017. Ha dedotto: la nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, per impossibilità giuridica dell’oggetto, poiché l’immobile era sottoposto a sequestro penale e non sarebbe stato nella sua disponibilità; la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che il medesimo ampliamento era già stato oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 29/2015; la violazione dell’art. 38 l. 47/1985, affermando che l’opera sarebbe stata compresa in una domanda di condono edilizio del 1986, e la violazione del principio di non contestazione; infine, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, anche in relazione all’affidamento derivante dalla protratta esistenza dell’opera. L’ampliamento era stato incluso in una precedente ordinanza repressiva, mentre una successiva istanza di compatibilità paesaggistica era stata accolta solo per le opere diverse dall’ampliamento volumetrico, escluso perché non assentibile ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004.

La decisione

L’appello è stato integralmente rigettato. Quanto al sequestro penale, il Consiglio di Stato ha escluso la nullità dell’ordine di demolizione: il sequestro non incide sulla validità dell’ordinanza, ma può determinarne temporaneamente l’inefficacia o il differimento dell’esecuzione sino al dissequestro. È onere dell’interessato chiedere tempestivamente al giudice penale il dissequestro temporaneo per poter ottemperare; solo il rigetto di tale istanza può integrare un factum principis idoneo a impedire l’esecuzione dell’ordine e l’avvio dell’acquisizione al patrimonio comunale. Il motivo sul ne bis in idem è stato ritenuto anzitutto privo di concreta utilità, poiché la precedente ordinanza n. 29/2015 era divenuta definitiva dopo la dichiarazione di improcedibilità del relativo ricorso, su istanza dell’interessato. Inoltre, il diniego di compatibilità paesaggistica, presupposto della nuova ordinanza, non era stato tempestivamente impugnato ed era divenuto definitivo; il nuovo procedimento traeva comunque origine da un fatto sopravvenuto e presentava oggetto e prospettiva parzialmente diversi. È stato respinto anche il motivo relativo al condono: l’onere di provare la consistenza, la datazione e la riconducibilità dell’opera alla domanda di sanatoria grava sul privato che intende avvalersene. La produzione del solo modulo di domanda, privo di planimetrie, elaborati o altri elementi dimostrativi, non era sufficiente; non operava in senso contrario il principio di non contestazione. Infine, è stata esclusa la carenza di motivazione. L’ordinanza richiamava il parere contrario della Soprintendenza, congruo rispetto alla tutela paesaggistica e non impugnato. L’ordine di demolizione di un abuso edilizio privo di titolo è espressione di attività vincolata e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico, anche se emanato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o nei confronti dell’attuale proprietario non responsabile. L’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il sequestro penale dell’immobile non determina la nullità dell’ordinanza di demolizione per impossibilità dell’oggetto; incide, al più, temporaneamente sulla sua esecutività.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    Il destinatario dell’ordine di demolizione deve utilizzare la procedura prevista per chiedere al giudice penale il dissequestro temporaneo necessario all’esecuzione del ripristino.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’ampliamento volumetrico non rientra tra gli interventi assentibili mediante accertamento di compatibilità paesaggistica, secondo il parere richiamato nel provvedimento.

  • art. 38 l. 47/1985

    Chi invoca gli effetti di una domanda di condono deve provare che l’opera oggetto dell’ordine di demolizione era compresa nella domanda e nella documentazione allegata.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio privo di titolo, quale atto vincolato, non richiede una motivazione analitica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il principio di non contestazione non esonera il privato dall’onere di provare i fatti costitutivi del beneficio edilizio invocato, quando la riconducibilità dell’opera alla domanda di condono non sia documentata.

Massime di principio

  • Il sequestro penale di un immobile abusivo non rende nullo né illegittimo l’ordine amministrativo di demolizione: determina soltanto una temporanea ineseguibilità o inefficacia dell’ordine per la durata del vincolo, con differimento del termine per ottemperare sino al dissequestro.
  • Il destinatario di un ordine di demolizione relativo a un immobile sequestrato ha l’onere di chiedere tempestivamente al giudice penale il dissequestro temporaneo necessario all’esecuzione; solo il rigetto dell’istanza può costituire un factum principis impeditivo dell’esecuzione e dell’avvio dell’acquisizione al patrimonio comunale.
  • Non sussiste violazione del ne bis in idem quando il secondo ordine di demolizione interviene nell’ambito di un procedimento riaperto da un fatto sopravvenuto, quale l’esito di un’istanza di compatibilità paesaggistica, e presenta oggetto o presupposti procedimentali non coincidenti con il precedente provvedimento.
  • L’onere di provare la consistenza, la datazione e la riconducibilità delle opere alla domanda di condono edilizio grava sul privato che invoca il beneficio; la produzione del solo modulo di domanda, senza elaborati tecnici idonei, non è sufficiente.
  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio privo di titolo è atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, neppure se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o nei confronti dell’attuale proprietario non responsabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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