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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20804/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Tre docenti del personale scolastico precario hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva negato sia il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine sia il diritto alla medesima progressione stipendiale dei docenti di ruolo. Le ricorrenti hanno dedotto: (1) la nullità/inammissibilità dell'appello delle amministrazioni per asserito conflitto di interessi tra MIUR e Governo nella difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato; (2) la genericità dell'atto di appello per difetto di specificità ex artt. 342, 414 e 434 c.p.c.; (3)-(7) la violazione di norme processuali e sostanziali e della disciplina eurounitaria sul lavoro a termine, sostenendo che la successiva stabilizzazione non estingue il diritto al risarcimento per l'abuso già consumato e che, comunque, il periodo di precariato deve essere computato ai fini della progressione economica; (8) la violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 485 l. n. 297/1994, per avere la Corte territoriale negato loro, durante il rapporto a termine, gli scatti e l'anzianità di servizio riconosciuti ai docenti di ruolo. È stato anche dedotto che la Corte d'appello avrebbe confuso la ricostruzione di carriera post-immissione in ruolo con la diversa questione della progressione stipendiale maturata nel periodo a termine.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al settimo, assorbito il nono, e ha accolto l'ottavo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla progressione stipendiale/anzianità di servizio e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha riconosciuto il diritto delle ricorrenti, per i periodi di lavoro a tempo determinato, al medesimo riconoscimento dell'anzianità di servizio previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10 luglio 2001, e ha condannato il Ministero a corrispondere le relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e rivalutazione. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e posto le spese di cassazione a carico del Ministero. Non è stato riconosciuto il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, anche perché la Corte territoriale aveva accertato, con ratio autonoma non specificamente censurata, che non era provata la stipulazione di contratti su organico di diritto per oltre 36 mesi.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa per asserito conflitto di interessi nella difesa erariale, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel primo motivo, senza esito favorevole, quale parametro del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato per contestare la validità del mandato/difesa in appello; la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che l'appello delle amministrazioni fosse specifico e quindi ammissibile, perché conteneva censure puntuali alla sentenza di primo grado.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 434 c.p.c. per sostenere la genericità dell'appello; motivo respinto.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c.; la Corte ha escluso il difetto di specificità dell'appello.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato nei motivi dal terzo al settimo in relazione al processo del lavoro, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sul dedotto abuso nella reiterazione dei contratti; la Corte ha evidenziato che mancava la prova di contratti su organico di diritto oltre 36 mesi.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato nei motivi dal terzo al settimo, senza accoglimento.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Invocati per l'interpretazione dei contratti e della disciplina applicabile, ma senza incidenza decisiva.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul processo del lavoro, non accolti.

  • art. 11 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi dal terzo al settimo, senza accoglimento.

  • clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Richiamata per sostenere l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine; la Corte ha ritenuto non fondati/inammissibili i motivi sul risarcimento perché la stabilizzazione pregressa è misura satisfattoria dell'abuso, salvo ulteriori danni da provare.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato nei motivi dal terzo al settimo, in tema di lavoro pubblico a termine.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È stata ritenuta direttamente applicabile e impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere ai lavoratori a termine, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella stessa misura dei dipendenti a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive di differenziazione.

  • Direttiva 1999/70/CE

    È stata applicata come fonte eurounitaria che, in assenza di deroghe, produce effetti anche sulle conseguenze future di rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 485 l. n. 297/1994

    La Corte ha distinto la progressione stipendiale durante il precariato dalla ricostruzione della carriera post-immissione in ruolo, disciplinata da questa norma.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione parziale, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinvio ai precedenti di legittimità conformi.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato per escludere dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per escludere la denunciata disparità di trattamento tra pubblico e privato, ritenuta non comparabile per diversità dei fenomeni giuridici.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Richiamato solo come termine di paragone rispetto al diverso regime del rapporto privato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a termine può essere sanzionata in modo satisfattorio anche attraverso la stabilizzazione già conseguita, con conseguente esclusione di un automatismo risarcitorio per il solo abuso, salvo che il lavoratore alleghi e provi danni ulteriori specifici.
  • La stabilizzazione avvenuta secondo il previgente sistema di reclutamento può costituire misura idonea a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, purché il giudice accerti l'effettività della misura nel caso concreto.
  • L'immissione in ruolo non fa venir meno, di per sé, la rilevanza dell'anzianità maturata nel periodo di lavoro a termine ai fini della progressione stipendiale: tale anzianità va riconosciuta al lavoratore a termine nella stessa misura prevista per il dipendente di ruolo, salvo oggettive ragioni di differenziazione.
  • La progressione economica durante il rapporto a tempo determinato è questione distinta dalla ricostruzione di carriera successiva alla stabilizzazione; non possono essere confuse né sovrapposte.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che non attinge tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata non può condurre alla cassazione della decisione.
  • La specificità dell'appello va valutata verificando se l'atto contenga censure puntuali alla motivazione della sentenza di primo grado; in presenza di contestazioni mirate l'inammissibilità per genericità non sussiste.
  • Nel patrocinio delle amministrazioni dello Stato, l'Avvocatura può articolare difese differenziate nell'ambito di un unico atto anche per amministrazioni diverse assistite obbligatoriamente, senza che ciò integri di per sé un conflitto di interessi processualmente invalidante.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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