Cassazione Civile, Sentenza n. 13913/2017 del 05/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale un verbale di pignoramento mobiliare relativo a carichi di natura sia tributaria sia non tributaria, deducendo anche l’omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti presupposti. La CTP aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; la CTR, accogliendo l’appello della contribuente, aveva invece dichiarato la giurisdizione tributaria e rimesso la causa alla CTP per l’esame delle contestazioni sulle notifiche e per individuare il giudice competente rispetto ai carichi non tributari. L’agente della riscossione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che le controversie sugli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, compreso il pignoramento, spettano al giudice ordinario; con il secondo ha denunciato, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4, e 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per novità della contestazione sull’idoneità probatoria degli estratti di ruolo e delle relate di notificazione. Secondo la ricorrente, la prova della notifica e la definitività delle cartelle avrebbero inoltre escluso la giurisdizione tributaria.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo e assorbito il secondo. Hanno stabilito che, quando il contribuente impugna il pignoramento deducendo che la cartella di pagamento o un altro atto presupposto non gli è stato notificato, la controversia è devoluta al giudice tributario: la dedotta omissione della notifica colloca la contestazione, ai fini del riparto di giurisdizione, prima della notificazione richiesta dalla legge, mentre l’accertamento dell’effettiva notifica attiene al merito e non può condizionare la giurisdizione in base all’esito della prova. È stata quindi mantenuta ferma la decisione della CTR, con rinvio della causa alla CTP per l’esame delle questioni sulle cartelle e sulle relative notifiche e per la declinatoria di giurisdizione quanto alle eventuali pretese non tributarie. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione; è stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell’esecuzione forzata tributaria).
La giurisdizione ordinaria presuppone che la cartella o l’altro atto presupposto sia stato notificato; se il pignoramento è contestato proprio per l’omessa o invalida notifica, la controversia ricade nella giurisdizione tributaria.
Sotto l’aspetto sistematico, poi, l’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra (come sottolineato dalla CTR) il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rientra nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014).
L’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è suscettibile di interpretazione estensiva: il pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella è impugnabile in tale sede quando costituisce il primo atto con cui si manifesta una specifica pretesa tributaria.
Tale inammissibilità, infatti, può ben essere interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere, come nella specie, l’invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento.
Il divieto di proporre davanti al giudice ordinario determinate opposizioni esecutive relative alla regolarità o alla notificazione del titolo non elimina la tutela giurisdizionale: la questione può essere sottoposta al giudice tributario.
Ne deriva che l’impugnazione di un atto dell’esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perchè non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità “derivata” dell’atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perchè si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso.
La contestazione del pignoramento per omessa o invalida notificazione della cartella configura un’opposizione agli atti esecutivi per nullità derivata; ai fini del riparto di giurisdizione, essa spetta al giudice tributario.
Da questo plesso di norme si evince, in ordine al riparto di giurisdizione (sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013), che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 secondo periodo; art. 9 c.p.c., comma 2); 2) le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2); 4) le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2).
Nel quadro del riparto delineato dalla Corte, la competenza generale e residuale del giudice ordinario riguarda le opposizioni concernenti la pignorabilità, le opposizioni agli atti esecutivi diverse da quelle relative alla regolarità e notificazione del titolo e le opposizioni di terzo; le contestazioni sul titolo tributario restano affidate al giudice tributario.
art. 24 Cost.
Al riguardo, il quadro normativo essenziale di riferimento è costituito: a) dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, che (dopo le modifiche apportate dalla L. n. 488 del 2001, art. 12, comma 2, e dalla L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; b) dal citato D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, recante l’elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente); c) dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell’esecuzione tributaria è regolato “dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione” in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili; d) dal citato D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse nè le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) nè quelle regolate dall’art. 617 c.p.c. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo; e) dall’art. 9 c.p.c., comma 2, che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse.
La tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive coinvolte nelle opposizioni esecutive non può essere esclusa in assoluto; il quadro normativo va interpretato in modo da individuare il giudice competente senza privare il contribuente della tutela.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nell’esecuzione forzata tributaria, se il contribuente impugna il pignoramento deducendo l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di un altro atto presupposto, la controversia è devoluta al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 617 c.p.c.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, conta la deduzione che il titolo esecutivo o l’atto presupposto non sia stato notificato, non l’accertamento in fatto dell’effettiva notificazione: quest’ultimo attiene al merito e la giurisdizione non può dipendere dall’esito della prova.
- Il pignoramento non preceduto, secondo la contestazione del contribuente, dalla notifica della cartella può costituire il primo atto con cui si manifesta una specifica pretesa tributaria e, perciò, essere impugnato davanti al giudice tributario anche tramite interpretazione estensiva dell’elenco degli atti previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Il divieto dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 non comporta l’assenza di tutela per le contestazioni relative alla regolarità o alla notificazione del titolo: impedisce di proporre le relative opposizioni davanti al giudice ordinario, ferma la possibilità di sottoporle al giudice tributario.
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