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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10377/2017 del 27/04/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex convivente)

La controversia

Dopo una convivenza more uxorio durata 47 anni, la ricorrente aveva continuato a occupare l’immobile destinato alla vita comune con il proprietario, deceduto. L’immobile era pervenuto per successione legittima alla figlia e alla coniuge separata del defunto. Nel giudizio possessorio promosso dalle proprietarie, le parti avevano stipulato un accordo transattivo a verbale d’udienza del 13 agosto 2007; la ricorrente sosteneva che esso le avesse riconosciuto un titolo di detenzione. I giudici di merito avevano invece interpretato l’accordo come limitato alla definizione della controversia possessoria e al riconoscimento del compossesso delle proprietarie, senza attribuire alla ricorrente un titolo per permanere nell’immobile. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6505 del 2 dicembre 2013, aveva confermato la condanna al rilascio dell’immobile, detenuto sine titulo, e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le domande riconvenzionali. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denunciava violazione di norme contrattuali e possessorie e vizio motivazionale, contestando l’interpretazione dell’accordo transattivo e sostenendo che le proprietarie avessero riconosciuto il suo titolo di detenzione. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., sostenendo che la convivenza stabile attribuisse al convivente superstite un diritto di continuare a godere dell’abitazione. Con il terzo motivo denunciava violazione delle norme sull’onere della prova e sull’arricchimento senza causa: chiedeva un indennizzo, indicato in Euro 400.000, per l’assistenza prestata al convivente negli ultimi due anni di vita, assumendo che tale attività avesse arricchito l’erede. In via incidentale, l’erede contestava la liquidazione delle spese del giudizio d’appello, pari a Euro 2.700,00, ritenendola inferiore ai minimi tariffari applicabili in relazione al valore della domanda riconvenzionale.

La decisione

Il ricorso principale è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le censure non specificavano l’errore di diritto, non trascrivevano integralmente l’accordo transattivo, non individuavano un fatto storico decisivo e miravano sostanzialmente a sostituire la valutazione di merito sull’interpretazione dell’accordo; la critica avrebbe dovuto indicare puntualmente i criteri legali di ermeneutica negoziale asseritamente violati. Il secondo motivo è stato rigettato: la detenzione qualificata derivante dalla convivenza consente tutela possessoria finché permane la convivenza, ma non sopravvive alla sua cessazione per morte del convivente proprietario, salvo disposizione testamentaria a favore del superstite o costituzione di un nuovo titolo da parte degli eredi; non spettano al convivente i diritti successori di abitazione previsti per il coniuge. Il terzo motivo è stato rigettato: l’assistenza prestata nell’ambito di una convivenza stabile e di lunga durata è stata ricondotta agli obblighi morali e al contributo spontaneo alla comunità familiare, non a prestazioni corrispettive; inoltre, l’assistenza aveva avvantaggiato direttamente il convivente deceduto e non l’erede, mancando quindi il nesso tra impoverimento e arricchimento richiesto dall’art. 2041 c.c. È stato accolto il ricorso incidentale sulle spese: in relazione al valore della domanda, pari a Euro 400.000, la liquidazione di Euro 2.700,00 era inferiore ai minimi tariffari. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale capo e la Corte ha deciso nel merito, condannando la ricorrente a corrispondere Euro 6.450,00 per compensi del giudizio d’appello, oltre accessori. La ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato relativo al ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente nella formulazione del motivo è tenuto ad evidenziare puntualmente quale sia la statuizione impugnata, nonchè l’errore “in jure” contestato, secondo che si tratti di vizio di individuazione od interpretazione della norma applicata, ovvero di vizio di sussunzione della fattispecie concreta – correttamente rilevata – nella fattispecie normativa astratta, o ancora di vizio attinente alla errata applicazione della norma di diritto in relazione agli effetti giuridici che il Giudice ha inteso derivare dalla regula juris: tale onere di specificità non può ritenersi assolto con la mera indicazione in rubrica di una pluralità di norme di diritto la cui violazione viene denunciata ma non esplicata in argomenti giuridici a supporto.

    Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione di legge deve individuare la statuizione impugnata e illustrare specificamente l’errore giuridico contestato; la mera elencazione delle norme asseritamente violate non soddisfa l’onere di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo è inoltre inammissibile: – non rispondendo al requisito di completezza prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto dalla esposizione del motivo emerge che la intera critica viene rivolta all’apprezzamento da parte del Giudice di merito del contenuto dell’atto transattivo, ma la parte ricorrente ha omesso del tutto di trascrivere tale atto che sembrerebbe comporsi di 4 clausole (pag. 12 ricorso) delle quali ne vengono richiamate, peraltro in sintesi, soltanto 3 (pag. 11);

    Quando la censura riguarda il contenuto e l’interpretazione di un atto, il ricorrente deve riportarne in ricorso il contenuto rilevante con completezza, altrimenti la censura non è ammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    per omessa individuazione del fatto storico, provato in giudizio, “decisivo” per pervenire ad una differente decisione della controversia, come esplicitamente richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”;

    La censura per omesso esame deve individuare uno specifico fatto storico, provato e decisivo per un diverso esito della controversia; non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione o la valutazione del giudice di merito.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    la censura [...] avrebbe invece dovuto essere censurato: a) attraverso la denuncia della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale con conseguente puntuale individuazione del criterio normativo non applicato o ritenuto inesattamente applicato ex art. 1362 c.c. e ss.; b) e non mediante la mera contrapposizione del risultato interpretativo auspicato dalla ricorrente [...] a quello diverso cui è pervenuto invece il Giudice di appello

    Per contestare in cassazione l’interpretazione di un contratto occorre indicare quale specifico criterio legale di ermeneutica sia stato violato; non basta contrapporre alla lettura del giudice quella preferita dalla parte.

  • art. 540, comma 2, c.c.

    i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall’art. 540 c.c., comma 2, sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità.

    I diritti di abitazione e di uso spettano al coniuge in quanto collegati alla vocazione ereditaria e alla qualità di legittimario; non sono attribuiti al convivente more uxorio superstite.

  • art. 2041 c.c.

    Inoltre anche seguendo la tesi della ricorrente difetterebbe nella specie il nesso di corrispondenza tra impoverimento – della C., per la mancata remunerazione delle prestazioni di assistenza – e l’arricchimento – dell’erede – richiesto dall’art. 2041 c.c., atteso che della prestazione resa si è avvantaggiato direttamente ed esclusivamente il convivente deceduto e non la figlia.

    L’azione di arricchimento senza causa richiede corrispondenza tra l’impoverimento dell’attore e l’arricchimento del convenuto; il requisito manca se la prestazione ha avvantaggiato direttamente il convivente poi deceduto e non l’erede convenuto.

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente sostiene di aver depositato in giudizio “dettagliati conteggi” della retribuzione spettante ad una “badante”, e che il valore patrimoniale di tali prestazioni, effettuate begli ultimi due anni dalla C. a favore del convivente poi deceduto, aveva determinato un arricchimento della figlia del M..

    La Corte non enuncia una regola interpretativa autonoma dell’art. 2697 c.c.; il motivo che lo invocava è respinto sulla base della natura degli apporti nella convivenza e della mancanza di arricchimento dell’erede.

  • art. 91 c.p.c.

    La sentenza impugnata va, dunque, cassata in parte qua, in accoglimento del ricorso incidentale, e la Corte, non occorrendo procedere ad accertamenti in fatto, può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, riconoscendo al difensore il complessivo importo di Euro 6.450,00 a titolo di compensi, conforme al minimo tariffario, in tale limite soltanto essendo sindacabile avanti questa Corte l’errore in cui è incorso il Giudice di merito.

    La Corte ha accolto la censura relativa alla liquidazione delle spese e ha rideterminato direttamente i compensi dovuti per il grado d’appello, applicando il minimo tariffario pertinente.

  • art. 2233 c.c.

    Ne segue che tenendo conto che gli importi minimi tariffari calcolati per il giudizio di appello (con riferimento alla base di computo determinata nel valore medio tabellare previsto per il giudizio avanti il Tribunale aumentato del 20%) il compenso liquidabile al difensore della resistente non poteva essere inferiore a: fase studio Euro 1.950,00; fase introduttiva Euro 990; fase istruttoria Euro 1.170,00; fase decisoria Euro 2.430,00.

    Nel caso deciso, i compensi del difensore nel giudizio d’appello dovevano essere determinati sulla base del valore della causa e dei parametri tariffari applicabili, senza scendere sotto il minimo individuato dalla Corte.

  • D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    La Corte territoriale ha definito il giudizio con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2013 n. 6505, pertanto le prestazioni professionali del difensore debbono essere liquidate in base ai criteri tariffari previsti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, con riferimento allo scaglione indicato dalla parte ricorrente (dovendo determinarsi il valore della causa alla stregua dell’art. 10 c.p.c., cui rinvia il D.M. n. 140 del 2012, art. 5), trattandosi di causa di valore non inferiore ad Euro 400.000,00 pari all’importo risarcitorio ed indennitario richiesto in domanda come emerge dalla stessa sentenza di appello.

    La liquidazione dei compensi professionali è regolata dai parametri vigenti alla data della decisione e va commisurata al valore della causa, determinato secondo l’art. 10 c.p.c.; nel caso concreto rilevava la domanda di Euro 400.000.

  • L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24

    L’importo liquidato dal Giudice di appello per complessivi Euro 2.700,00 viola pertanto il principio della inderogabilità dei minimi tariffari, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24: la sentenza impugnata va, dunque, cassata in parte qua, in accoglimento del ricorso incidentale

    La liquidazione dei compensi non può essere inferiore ai minimi tariffari inderogabili applicabili; una liquidazione al di sotto di tali minimi giustifica la cassazione del capo sulle spese.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte, non occorrendo procedere ad accertamenti in fatto, può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, riconoscendo al difensore il complessivo importo di Euro 6.450,00 a titolo di compensi, conforme al minimo tariffario

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza, rideterminando direttamente le spese.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti, dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La detenzione qualificata dell’abitazione familiare da parte del convivente non proprietario è fondata sulla comunanza di vita e sulla destinazione del bene alla coabitazione; essa permane finché dura la convivenza, ma si estingue quando questa cessa, anche per la morte del convivente proprietario.
  • Dopo la cessazione della convivenza, il superstite può continuare a detenere legittimamente l’immobile soltanto se è stato istituito coerede o legatario con disposizione testamentaria, oppure se gli eredi costituiscono un nuovo titolo di detenzione.
  • La detenzione qualificata riconosciuta al convivente durante la convivenza legittima la tutela possessoria contro l’estromissione violenta o clandestina, ma non attribuisce un diritto opponibile agli eredi a permanere nell’immobile dopo la cessazione del rapporto.
  • I diritti successori di abitazione e di uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c. sono collegati alla qualità di coniuge e di legittimario e non si estendono al convivente more uxorio superstite.
  • L’interpretazione di un accordo negoziale censurata in cassazione richiede l’indicazione puntuale del criterio legale di ermeneutica asseritamente violato e la trascrizione del contenuto rilevante dell’atto; non è sufficiente proporre una lettura alternativa né sollecitare una nuova valutazione di merito.
  • Le prestazioni di cura e assistenza rese spontaneamente nell’ambito di una convivenza stabile e di lunga durata possono essere considerate contributi morali e materiali alla comunità di vita, non prestazioni corrispettive autonomamente remunerabili, se non risultano allegati e provati elementi che configurino un diverso rapporto.
  • L’azione di arricchimento senza causa richiede che l’arricchimento del convenuto corrisponda all’impoverimento dell’attore; non è sufficiente che la prestazione sia stata resa al dante causa del convenuto se quest’ultimo non ne ha tratto direttamente vantaggio.
  • I compensi professionali devono essere liquidati secondo i parametri applicabili alla data della decisione e in relazione al valore della causa; una liquidazione inferiore ai minimi tariffari inderogabili può essere cassata e, in assenza di ulteriori accertamenti, rideterminata direttamente dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoSuccessione legittimaImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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