Cassazione Civile, Sentenza n. 13550/2017 del 30/05/2017
Sintesi
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Favorevole al resistente (concorrenti)
La controversia
L’imprenditore aveva convenuto in giudizio due dipendenti e due società, chiedendo il risarcimento dei danni per attività concorrenziale illecita. Secondo la prospettazione attorea, nei primi mesi del 2002 i dipendenti avevano dato vita, tramite le rispettive mogli formalmente socie, a una società operante nello stesso settore e avrebbero utilizzato le relazioni maturate sul lavoro per favorire il subentro della nuova società nel rapporto di agenzia che l’imprenditore intratteneva da oltre vent’anni con una società tedesca, sottraendogli il relativo portafoglio clienti. Il Tribunale di Lamezia Terme, riunito il giudizio con quello relativo all’impugnazione del licenziamento dei dipendenti, aveva accertato la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di entrambi e condannato loro e la società concorrente al risarcimento. In appello, la Corte di Catanzaro aveva escluso la responsabilità della società concorrente, ritenendo non provato che essa avesse acquisito o utilizzato notizie riservate concernenti l’attività dell’imprenditore. L’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava contraddittoria motivazione e travisamento, sostenendo che le informazioni provenivano da lavoratori ancora alle sue dipendenze; il secondo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., affermando che la società aveva utilizzato dati, documenti, materiali e rapporti specifici dell’impresa e aveva concorso allo sviamento della clientela, anche mediante informazioni e prestazioni fornite dai dipendenti durante il rapporto di lavoro e in violazione dell’obbligo di fedeltà.
La decisione
La Cassazione ha esaminato congiuntamente e respinto entrambi i motivi. Ha rilevato che la violazione dell’art. 2105 c.c. da parte dei dipendenti può sussistere anche senza una condotta di concorrenza sleale, ma non determina automaticamente la responsabilità della società terza che si avvalga della loro collaborazione: l’obbligo di fedeltà grava sui lavoratori, non sul terzo. La responsabilità del terzo può configurarsi se questi si appropria, per il tramite del dipendente, di informazioni riservate dell’impresa, oppure se istiga o contribuisce intenzionalmente alla violazione dell’obbligo di fedeltà; il mero vantaggio derivante dalla collaborazione del dipendente non è sufficiente. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva escluso, con accertamento di fatto non censurabile in cassazione, sia l’appropriazione di informazioni riservate sia l’istigazione o il concorso intenzionale della società, risultata soltanto il veicolo dell’inadempimento dei dipendenti. Ricorso rigettato. Nulla sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività processuale.
Norme richiamate
art. 2105 c.c.
Il dovere di fedeltà, sancito dall’art. 2105 c.c., si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi; pertanto, rientra nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore-datore di lavoro nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che sia necessaria, allo scopo, la configurazione di una vera e propria condotta di concorrenza sleale, in una delle forme stabilite dall’art. 2598 c.c.
L’obbligo di fedeltà vieta al dipendente di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro nel medesimo settore, anche quando la condotta non integri una delle fattispecie tipiche di concorrenza sleale.
art. 2598 c.c.
un imprenditore non pone in essere atti contrari alla legittima concorrenza per il solo fatto di avvalersi della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell’obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto.
La responsabilità per concorrenza sleale dell’imprenditore terzo non discende dal semplice fatto che si avvalga di un dipendente infedele o tragga vantaggio dalla sua collaborazione. Occorre che il terzo si appropri, tramite il dipendente, di informazioni riservate dell’impresa oppure che istighi o contribuisca intenzionalmente alla violazione dell’obbligo di fedeltà.
Massime di principio
- La violazione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato può sussistere per il solo fatto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro nello stesso settore, senza che sia necessario integrare una fattispecie di concorrenza sleale.
- Il terzo imprenditore che si avvalga della collaborazione di un dipendente infedele non risponde per concorrenza sleale per il solo vantaggio ricavato o per il fatto di aver collaborato con il dipendente: gli obblighi derivanti dall’art. 2105 c.c. gravano sul lavoratore, non sul terzo.
- La responsabilità del terzo per concorrenza sleale può configurarsi quando egli si appropri, tramite il dipendente, di informazioni riservate dell’impresa concorrente, oppure quando istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell’obbligo di fedeltà.
- La collaborazione del dipendente con un’altra impresa, anche se svolta in costanza del rapporto di lavoro e in violazione dell’obbligo di fedeltà, non consente da sola di presumere il concorso del terzo nell’inadempimento: è necessario un quid pluris, quale l’induzione o la compartecipazione intenzionale alla condotta.
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