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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11694/2017 del 11/05/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune aveva emesso nei confronti del Consorzio un avviso di accertamento per maggiore ICI relativa all'annualità 2004, con riferimento a fabbricati di nuova costruzione non ultimati ma accatastati. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva respinto l'impugnazione del Consorzio; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza depositata il 15 novembre 2011, aveva accolto l'appello, dichiarando dovuta la maggiore imposta soltanto dal 5 luglio 2004, data di ultimazione dei fabbricati. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 504/1992: secondo il ricorrente, l'iscrizione catastale sarebbe stata sufficiente a rendere imponibili i fabbricati, anche prima dell'ultimazione dei lavori. Il Consorzio ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini ICI, iscrizione catastale o obbligo di iscrizione costituiscono in via generale il presupposto per qualificare l'unità come fabbricato, mentre ultimazione dei lavori o anteriore utilizzazione rilevano in funzione sussidiaria quando manca l'accatastamento. Ha però precisato che deve trattarsi di accatastamento reale: il classamento fittizio in categoria F/3, privo di rendita, non costituisce presupposto sufficiente per tassare il fabbricato, né manifesta capacità contributiva autonoma rispetto alla proprietà dell'area edificabile. In tale ipotesi resta imponibile l'area, secondo la base prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, salva la verifica della pertinenza del classamento. La sentenza d'appello aveva rilevato, con motivazione immune da censure, una divergenza tra la condizione reale degli immobili e la formalità catastale; pertanto non si era discostata dal principio applicabile. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per l'oggettiva incertezza della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992

    Questi principi vanno condivisi, in quanto la struttura normativa collega la qualifica di “fabbricato” come bene tassabile all’iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, ponendo l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l’ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento.

    L'iscrizione catastale o l'obbligo di iscrizione costituiscono, in via generale, il presupposto per assoggettare a ICI un fabbricato; ultimazione dei lavori o anteriore utilizzazione operano come indici sussidiari quando l'accatastamento dovuto sia stato omesso. L'accatastamento fittizio in categoria F/3 non è sufficiente a rendere imponibile il fabbricato.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992

    In presenza di un tale classamento, quindi, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’area edificatoria, con la base imponibile fissata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, (valore dell’area tolto il valore del fabbricato in corso d’opera).

    Quando un immobile in corso di costruzione è classato nella categoria fittizia F/3, l'imposta può gravare sull'area edificatoria, determinandone la base imponibile sottraendo dal valore dell'area il valore del fabbricato in corso d'opera.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, l'iscrizione catastale o la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione è, in via generale, sufficiente a qualificare un'unità immobiliare come fabbricato imponibile; l'ultimazione dei lavori o l'anteriore utilizzazione rilevano sussidiariamente quando il fabbricato non sia stato accatastato.
  • L'accatastamento fittizio in categoria F/3, privo di rendita, non costituisce presupposto sufficiente per assoggettare a ICI il fabbricato in corso di costruzione, perché non ne determina una base imponibile né segnala capacità contributiva autonoma rispetto alla proprietà dell'area edificabile.
  • In presenza di classamento F/3, l'imposizione può riguardare l'area edificatoria, con base imponibile determinata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, ferma la verifica della pertinenza del classamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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