Cassazione Civile, Sentenza n. 13071/2017 del 24/05/2017
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva accertato, per l'anno d'imposta 1979, a carico del contribuente una plusvalenza di Lire 147.112.000, soggetta a IRPEF e ILOR, derivante dall'attività edificatoria realizzata su terreni di proprietà e dalla successiva alienazione a terzi. La Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo alla metà il maggior reddito; la Commissione tributaria di secondo grado di Caserta aveva poi annullato integralmente l'accertamento. La Commissione tributaria centrale aveva rigettato il ricorso dell'amministrazione, ritenendo che non fosse configurabile una plusvalenza in capo a chi avesse ricevuto per successione il bene oggetto di attività edificatoria. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 76, comma 3, D.P.R. n. 597/1973, per avere escluso in assoluto la rilevanza impositiva della plusvalenza quando il bene fosse pervenuto per successione; con il secondo ha lamentato l'insufficienza della motivazione, poiché la decisione richiamava una risoluzione ministeriale relativa a una fattispecie diversa. Gli eredi hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le decisioni della Commissione tributaria centrale non fossero ricorribili per cassazione e che l'Agenzia delle Entrate fosse priva di legittimazione, spettante invece all'ufficio locale.
La decisione
La Corte ha respinto entrambe le eccezioni preliminari: le decisioni della Commissione tributaria centrale pubblicate dopo l'entrata in vigore della L. n. 40/2006 sono ricorribili per i motivi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c.; inoltre, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale nei procedimenti introdotti dal 1° gennaio 2001 spetta all'Agenzia. Ha accolto il primo motivo, rilevando che l'art. 76, comma 3, D.P.R. n. 597/1973 considera fatti con intenti speculativi, senza possibilità di prova contraria, l'esecuzione di opere volte a rendere edificabili terreni compresi in piani regolatori o programmi di fabbricazione e la successiva vendita, anche parziale. La tassabilità può ricorrere anche per beni acquisiti per successione o divisione ereditaria quando, tra l'acquisto e l'alienazione, siano state compiute attività dirette ad aumentarne il valore. La decisione impugnata è stata quindi cassata per l'erronea esclusione automatica della plusvalenza in caso di provenienza successoria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, D.P.R. n. 597/1973
A norma del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76, comma 3, applicabile ratione temporis, “si considerano in ogni caso fatti con intenti speculativi, senza possibilità di prova contraria…. l’esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, e la successiva vendita anche parziale dei terreni”.
La norma attribuisce rilevanza impositiva, in presenza dei presupposti indicati, all'attività edificatoria diretta a rendere edificabili terreni inclusi negli strumenti urbanistici e alla loro successiva vendita, senza ammettere prova contraria circa l'intento speculativo. La provenienza ereditaria del bene non esclude di per sé la fattispecie quando, dopo l'acquisto e prima dell'alienazione, siano state svolte attività intese ad aumentarne il valore.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Le sentenze della Commissione tributaria centrale, pubblicate in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006 che ha modificato, tra l’altro, l’art. 360 c.p.c., sono ricorribili per tutte le ragioni di ricorso indicate nell’art. 360 c.p.c., comma 1 (argomenta da Sez. 5, Sentenza n. 15920 del 20/07/2011, Rv. 61877401).
Le decisioni della Commissione tributaria centrale pubblicate dopo l'entrata in vigore della L. n. 40/2006 possono essere impugnate per tutti i motivi di ricorso previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c.
Massime di principio
- La provenienza ereditaria o derivativa del bene non esclude, di per sé, la configurabilità di una plusvalenza imponibile derivante dall'attività edificatoria: la fattispecie può ricorrere quando, tra l'acquisto e la vendita, siano state compiute attività od operazioni dirette ad aumentare il valore del bene.
- Ai sensi dell'art. 76, comma 3, D.P.R. n. 597/1973, applicabile ratione temporis, l'esecuzione di opere dirette a rendere edificabili terreni inclusi negli strumenti urbanistici e la successiva vendita, anche parziale, sono considerate fatti con intenti speculativi senza possibilità di prova contraria.
- Le sentenze della Commissione tributaria centrale pubblicate dopo l'entrata in vigore della L. n. 40/2006 sono ricorribili per tutte le ragioni indicate dall'art. 360, comma 1, c.p.c.
- Nei procedimenti introdotti dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione ad causam e ad processum relativa ai rapporti tributari spetta all'Agenzia delle Entrate, succeduta nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
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