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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13759/2017 del 31/05/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società debitrice)

La controversia

Una società a responsabilità limitata era stata ammessa al concordato preventivo; su istanza di un creditore, il Tribunale di Larino aveva revocato l’ammissione ai sensi dell’art. 173 L. Fall. e dichiarato il fallimento. Dopo una prima decisione sul reclamo cassata dalla Corte di cassazione, la Corte d’appello di Campobasso, in sede di rinvio, aveva respinto nuovamente il reclamo. Aveva ritenuto che la società avesse omesso informazioni rilevanti per il consenso informato dei creditori, tra cui l’iscrizione ipotecaria volontaria a favore del creditore su un terreno di terzi offerto in garanzia e le spese presumibili della procedura; aveva inoltre reputato il piano inadeguato per l’incerta classificazione come chirografario di un debito tributario di Euro 4.958.385 e per l’ammontare dei debiti privilegiati risultante dalla relazione del curatore relativa al semestre dicembre 2013-giugno 2014. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 384, comma 2, e 394 c.p.c. e vizio di motivazione: secondo la ricorrente, il giudice del rinvio aveva oltrepassato i limiti fissati dalla sentenza rescindente, riesaminando questioni di fatto nuove o non ritualmente riproposte, già coperte dal giudicato implicito o non esaminabili d’ufficio; aveva inoltre fondato la decisione su fatti sopravvenuti. I presupposti soggettivi e oggettivi di fallibilità non erano controversi.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della Corte d’appello di Campobasso e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ribadito che il giudizio di rinvio è un processo chiuso: non vi si possono introdurre nuove domande o eccezioni, né esaminare questioni rilevabili d’ufficio non considerate dalla sentenza di cassazione, salvo le questioni rimaste assorbite dalla sentenza cassata e specificamente riproposte dalle parti. Nel caso concreto, le contestazioni relative alla mancata indicazione dell’ipoteca e delle spese della procedura non erano state dedotte nel primo giudizio di reclamo e non potevano essere considerate implicitamente assorbite dalla sentenza cassata; risultavano quindi coperte dal giudicato implicito e non erano più proponibili. Il giudice del rinvio aveva così ecceduto i limiti della cognizione attribuitagli. Il rinvio dovrà rispettare la statuizione della precedente sentenza rescindente.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Deve allora concludersi che il giudice del rinvio ha esorbitato dai limiti della cognizione devolutagli ai sensi dell’art. 384 c.c., comma 2, in quanto ha fondato la propria decisione su questioni non più esaminabili d’ufficio, che non avevano formato oggetto di contraddittorio fra le parti nel primo giudizio di reclamo e che, non avendo costituito neppure oggetto di rilievo nella sentenza cassata, non potevano ritenersi in essa implicitamente assorbite.

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti della cognizione fissati dalla pronuncia rescindente e non può decidere su questioni che non siano esaminabili d’ufficio e che non risultino ritualmente rimaste assorbite e riproposte.

  • art. 394 c.p.c.

    Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova pronuncia sostitutiva di quella cassata, non solo non è consentito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande o eccezioni, ma operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente.

    Il giudizio di rinvio è circoscritto dal contenuto della cassazione e dalle preclusioni già maturate; le parti non possono ampliare il thema decidendum con nuove domande o eccezioni.

  • L. Fall., art. 18, comma 10

    Va ricordato in premessa che questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento non soggiace alle regole di cui agli artt. 342, 345 c.p.c., ma ha un effetto devolutivo pieno di tutte le questioni controverse che siano state riproposte nel grado, e che tale effetto, se il fallimento abbia fatto seguito alla revoca dell’ammissione al concordato, riguarda anche la decisione sull’ammissibilità della procedura minore, perchè parte inscindibile dell’unico processo volto a regolare in via concorsuale la crisi di impresa; con la conseguenza che, ove il debitore abbia impugnato la sentenza dichiarativa censurando la pronuncia di revoca, la cognizione del giudice ad quem non resta circoscritta all’esame delle specifiche censure che formano oggetto dei motivi di impugnazione, ma si estende all’intero tema controverso, ovvero alla verifica della ricorrenza di tutti i presupposti di ammissibilità della procedura minore ancora in contestazione fra le parti; e tale verifica va compiuta, eventualmente avvalendosi dei poteri officiosi previsti dalla L. Fall., art. 18, comma 10, tenendo conto anche dei fatti non allegati nel corso del procedimento svoltosi dinanzi al giudice di primo grado, o da quest’ultimo non rilevati, o ritenuti assorbiti.

    Nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento conseguente alla revoca dell’ammissione al concordato, la cognizione si estende ai presupposti di ammissibilità della procedura concordataria ancora controversi e può comprendere l’esercizio dei poteri officiosi previsti dalla norma; tale principio non consente però di superare i limiti propri del successivo giudizio di rinvio.

  • art. 173 L. Fall.

    La Corte d’appello di Campobasso, decidendo in sede di giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., comma 1, ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) a r.l., contro la sentenza del Tribunale di Larino che, ad istanza del creditore CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, aveva dichiarato il suo fallimento dopo aver disposto la revoca, ai sensi della L. Fall., art. 173, della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo.

    La disposizione è richiamata quale base della revoca dell’ammissione al concordato preventivo pronunciata nel giudizio di merito; la Corte di cassazione non ne sviluppa una distinta interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio è un processo chiuso: le parti non possono introdurvi nuove domande o eccezioni e operano le preclusioni derivanti dal giudicato, anche implicito, formatosi con la sentenza rescindente.
  • Nel giudizio di rinvio possono essere esaminate le questioni che la sentenza cassata aveva dichiarato, esplicitamente o implicitamente, assorbite soltanto se esse sono specificamente riproposte dalle parti; in difetto, restano coperte dal giudicato.
  • Le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate in sede di legittimità non possono essere esaminate nel giudizio di rinvio, quando ciò possa porre nel nulla o limitare gli effetti della pronuncia di cassazione.
  • Non è possibile ritenere implicitamente assorbita ogni ragione di fatto non menzionata nella sentenza cassata che avrebbe potuto giustificare la medesima conclusione: una simile lettura consentirebbe una successione indefinita di nuove ragioni decisorie e contrasterebbe con il contraddittorio, il diritto di difesa e la ragionevole durata del processo.
  • Quando la sentenza rescindente cassa per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio non può confermare la decisione sulla base di una rivalutazione di fatti già valutati dal primo giudice o di fatti sopravvenuti, oltre i limiti della cognizione stabiliti dalla pronuncia rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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