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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33410/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (finanziatore)

La controversia

La società utilizzatrice aveva convenuto la controparte chiedendo l'accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di leasing immobiliare, in particolare per asserita usurarietà degli interessi moratori, e la conseguente ripetizione delle somme indebitamente versate oltre la sorte capitale. In appello aveva anche dedotto, tra l'altro, la necessità di sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini del tasso soglia, la natura di micro-impresa ai fini della disciplina invocata, l'omessa ammissione di c.t.u. contabile, nonché profili di abuso del diritto e di truffa contrattuale. La Corte d'appello aveva però dichiarato l'appello aspecifico ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, infondato nel merito, rilevando che gli interessi pattuiti erano entro soglia e che non risultavano anatocismo o maggiori interessi applicati. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha riproposto la censura sulla mancata sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, sulla rilevanza del tasso usurario, sulla qualificazione come micro-impresa, sull'omessa c.t.u. e sui profili di abuso del diritto e truffa, ma senza confrontarsi con la ratio decisiva dell'aspecificità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non colpivano la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anzitutto sulla radicale aspecificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. La ricorrente, invece di censurare tale statuizione, si è limitata a contrastare il merito della controversia e a sollecitare un nuovo esame dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era orientato a ottenere un inammissibile riesame del fatto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e, ravvisando una condotta processuale connotata da abuso dello strumento processuale e da colpa grave nella proposizione di doglianze manifestamente infondate e non pertinenti, l'ha condannata anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. al risarcimento della lite temeraria, oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola usuraria e l'azzeramento degli interessi oltre la sorte capitale; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per chiedere la restituzione di somme versate in relazione a clausole asseritamente indeterminate o invalide; non oggetto di esame di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto i motivi di appello aspecifici e generici; tale ratio è reputata dirimente e non censurata in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, dunque, non assolve al requisito di specificità del motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica d'ufficio la condanna per lite temeraria come sanzione pubblicistica per abuso del processo, autonoma e cumulabile rispetto alle ipotesi dei commi 1 e 2.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1813 c.c.

    menzionato dalla ricorrente nella quantificazione delle somme da restituire; non è oggetto di accoglimento.

  • art. 1175 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e un asserito abuso del diritto.

  • art. 1375 c.c.

    invocato dalla ricorrente per fondare la censura di abuso del diritto e la richiesta risarcitoria.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità aquiliana della controparte per asserita truffa contrattuale.

  • art. 640 c.p.

    invocato dalla ricorrente per prospettare gli estremi della truffa contrattuale.

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di abuso del diritto.

  • art. 42 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di abuso del diritto.

  • art. 1815 c.c.

    la ricorrente lamenta la mancata inclusione degli interessi moratori nella verifica dell'usura; la Corte non decide nel merito per inammissibilità.

  • d.l. n. 394 del 2000, art. 1, conv. in L. n. 24 del 2001

    invocato per la disciplina antiusura e per la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori; non esaminato nel merito.

  • direttiva 2008/48/CE, artt. 8 e 23

    richiamata dalla ricorrente sulla base della qualificazione come micro-impresa; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se la decisione d'appello è sorretta da una preliminare statuizione di inammissibilità/aspecificità ex art. 342 c.p.c., il ricorso è inammissibile se attacca solo il merito e non quella ratio.
  • Non è consentito in cassazione chiedere un nuovo accertamento dei fatti o una diversa valutazione del materiale istruttorio; i motivi che mirano a rivalutare il merito sono inammissibili.
  • La lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere dichiarata d'ufficio e ha natura di sanzione pubblicistica autonoma, applicabile quando la condotta processuale integri un abuso del processo, anche indipendentemente dalla prova del dolo o della colpa grave in senso stretto.
  • La deduzione di usurarietà o nullità di clausole contrattuali non basta a superare il filtro di ammissibilità se il ricorso non censura la ragione decisiva posta a base della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo di appello e, per riflesso, del motivo di ricorso per cassazione, richiede una critica puntuale alla decisione impugnata e non la mera riproposizione di argomentazioni già svolte o la citazione di fattispecie non pertinenti al tipo contrattuale controverso.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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