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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34248/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte per il pagamento della quota di regresso dovuta in relazione all'estinzione a stralcio di una esposizione debitoria verso un istituto di credito, nella quale le parti avevano prestato fideiussione quali cofideiussori di una società poi fallita. La resistente si era opposta deducendo che una scrittura privata successiva alla fideiussione ma anteriore al fallimento conteneva un accordo tra soci volto a regolare il recesso di alcuni partecipanti dalla società, prevedendo la loro liberazione dagli obblighi di manleva correlati. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, interpretando la convenzione nel senso che le clausole richiamate prevedessero la liberazione della resistente dagli obblighi di manleva, anche valorizzando le premesse contrattuali. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) motivazione apparente per violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza spiegare il riferimento a ulteriori clausole del contratto; 2) violazione degli artt. 1363 e 1367 c.c., per avere la Corte interpretato le premesse della convenzione come vincolanti senza una lettura complessiva dell'atto e senza considerare una clausola che specificava i soggetti effettivamente liberati dalla manleva; 3) omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. della clausola che non annoverava la resistente tra i soggetti liberati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inibita la censura di omesso esame per la presenza di una doppia conforme di merito, non avendo i ricorrenti dimostrato che le basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado fossero diverse. Ha inoltre affermato che le doglianze sull'ermeneutica contrattuale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione prospettata dalla parte e quella ritenuta dal giudice di merito, poiché, se la clausola è suscettibile di più letture plausibili, non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del contenuto negoziale. Ha infine ritenuto la motivazione della Corte territoriale pienamente comprensibile e non apparente, osservando che l'interpretazione accolta era plausibile e coerente con la finalità complessiva del patto, ossia regolare i rapporti al momento del recesso di alcuni soci, tra cui la resistente. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La deduzione di motivazione apparente è stata ritenuta infondata, poiché la motivazione della Corte d'appello era riconoscibile e non meramente apparente.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere lette complessivamente; tuttavia la censura in cassazione non può tradursi nella richiesta di una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.

  • art. 1367 c.c.

    L'interpretazione che valorizza il significato utile delle previsioni contrattuali è stata ritenuta conforme alla lettura complessiva della scrittura.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione alla censura di omesso esame in caso di doppia decisione conforme, applicabile ratione temporis.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    È stato menzionato solo per evidenziare la reintroduzione della regola, come quarto comma dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano effettivamente diverse.
  • La censura di violazione delle regole di interpretazione del contratto non è ammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova lettura del testo negoziale: se la clausola è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta operata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione.
  • La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte non condivide il risultato interpretativo raggiunto.
  • Nell'interpretazione del contratto occorre considerare le premesse e le clausole nel loro insieme, valorizzando la finalità complessiva dell'accordo; una lettura plausibile e coerente con tale finalità non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa lettura proposta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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