Cassazione Civile, Ordinanza n. 11976/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo alle conseguenze economiche dell’accertata illegittimità del termine apposto a un contratto di lavoro, poi convertito a tempo indeterminato. In sede di merito era stato già definitivamente accertato, con giudicato, il rapporto a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza dal 31.10.2005, il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e il diritto a una somma pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio, ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010. La lite di merito si era quindi concentrata solo sulla base di calcolo dell’indennità risarcitoria, cioè su quali voci dovessero entrare nell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello aveva ritenuto infondato l’appello della società, osservando che dovevano esservi ricompresi i compensi continuativi, in particolare lo straordinario e l’indennità di navigazione, perché costantemente erogati, e che l’appellante non aveva formulato censure specifiche sulla continuità di tali emolumenti né aveva contestato adeguatamente la statuizione del primo giudice, limitandosi a reiterare le difese di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 183/2010, in relazione all’art. 2120 c.c. e agli artt. 39 e 58 del CCNL di settore, sostenendo che: la nozione di retribuzione utile non poteva includere voci variabili o escluse dalla contrattazione collettiva; lo straordinario non era ricompreso dagli artt. 39 e 58 del CCNL; l’indennità di navigazione era espressamente esclusa dal computo retributivo; riposi compensativi, ferie, indennità di traghetto e panatica non potevano essere considerati nella retribuzione globale di fatto; inoltre il giudice di merito avrebbe omesso di considerare la diversa natura dell’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 rispetto al risarcimento da illegittima cessazione del rapporto e avrebbe errato nel motivare. La società ha anche sostenuto che nei gradi di merito aveva contestato i conteggi del lavoratore e che, nel calcolo del risarcimento, andavano esclusi gli elementi non stabili della retribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che le doglianze della società non si confrontavano con la decisione impugnata: la Corte territoriale aveva desunto dalle buste paga la continuità della percezione dello straordinario e aveva rilevato che non erano state proposte specifiche censure avverso l’affermazione del primo giudice sulla costante erogazione dell’indennità di navigazione, limitandosi l’appellante a reiterare le difese già svolte in primo grado senza investire il nucleo della statuizione impugnata. La censura relativa a riposi compensativi, ferie, indennità di traghetto e panatica è stata ritenuta non pertinente, perché la sentenza d’appello aveva escluso dal computo proprio le indennità sostitutive del vitto, dei mancati riposi e la missione aliscafi, non quelle indicate nel ricorso. Quanto allo straordinario e all’indennità di traghetto, la Cassazione ha evidenziato la novità delle questioni, non trattate dalla sentenza impugnata, e la mancata specificazione del dove, come e quando tali questioni fossero state dedotte nei giudizi di merito; inoltre il CCNL non era stato né prodotto né localizzato. La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è stata reputata comunque preclusa dalla doppia conforme, e la dedotta non sovrapponibilità tra il risarcimento da licenziamento e l’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 è stata ritenuta non cogliere il decisum, perché la Corte territoriale aveva solo verificato le voci da includere nell’ultima retribuzione globale di fatto, nozione richiamata sia dall’art. 18 St. lav. sia dall’art. 8 L. n. 604/1966, richiamato a sua volta dall’art. 32 L. n. 183/2010. Nessuna statuizione è stata emessa sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Riguarda l’indennità forfettizzata spettante in caso di conversione del contratto a termine; la Corte afferma che, ai fini della sua quantificazione, occorre verificare le voci da includere nell’ultima retribuzione globale di fatto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione di retribuzione utile e alla diversa previsione collettiva.
art. 39 CCNL per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 tsl sia con unità veloci hsc, dsc e aliscafi
Invocato dal ricorrente per sostenere l’esclusione dei compensi per lavoro straordinario dal calcolo della retribuzione.
art. 58 CCNL per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 tsl sia con unità veloci hsc, dsc e aliscafi
Invocato dal ricorrente per sostenere che la norma collettiva non includa le voci variabili della retribuzione e che preveda l’esclusione dell’indennità di navigazione.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
Usato come base dei motivi di ricorso; la censura ex n. 5 è ritenuta comunque preclusa dalla doppia conforme e quella prospettata non si confronta con il decisum.
Richiamato dalla Corte per affermare che la nozione di ultima retribuzione globale di fatto è comune anche al regime del licenziamento.
Richiamato come disposizione che utilizza la nozione di ultima retribuzione globale di fatto e che è a sua volta richiamata dall’art. 32 L. n. 183/2010.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già svolte in appello senza investire le affermazioni decisive del giudice di merito.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito con indicazione puntuale del dove, come e quando siano state prospettate, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Quando il giudice di merito fonda la quantificazione dell’indennità sull’ultima retribuzione globale di fatto, possono essere inclusi i compensi aventi carattere continuativo e costantemente erogati; la censura in cassazione deve misurarsi con l’accertamento di fatto compiuto sul punto.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa nei casi di doppia conforme ed è comunque inammissibile se mira a sollecitare una diversa valutazione delle questioni senza indicare specifici fatti storici decisivi omessi.
- La diversa disciplina dell’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 non esclude che, per la sua quantificazione, rilevi la medesima nozione di ultima retribuzione globale di fatto richiamata da altre norme lavoristiche.
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