Cassazione Civile, Ordinanza n. 11178/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa a oneri consortili richiesti da un consorzio di bonifica. In primo grado e in appello l’impugnazione era stata respinta; la CTR aveva ritenuto la cartella legittima e sufficientemente motivata, oltre a considerare dovuto l’intero importo anche se il soggetto era proprietario solo pro-quota, richiamando la disciplina dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 645/1958. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sui contributi di bonifica e sulla motivazione dell’atto, sostenendo che la cartella avesse richiamato un piano di classifica originario non più vigente, mentre il nuovo piano approvato nel 1998 sarebbe stato introdotto solo in appello; (2) violazione delle norme sulla prova e sulla disciplina dei contributi consortili, deducendo che, anche a voler escludere la nullità per difetto di motivazione, mancava comunque la prova della pretesa; (3) violazione delle norme che regolano i contributi di bonifica, per avere la CTR escluso erroneamente che non si trattasse di obbligazione indivisibile; (4) omessa pronuncia sul giudicato formatosi inter partes in seguito a precedente cassazione, dedotto a sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva limitatamente alla quota. Il consorzio ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo il primo non fondato perché il ricorrente non aveva neppure trascritto o riassunto il contenuto della cartella e dunque non aveva superato l’accertamento di merito sulla motivazione; il secondo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché la censura era generica e non autosufficiente, mentre la CTR si era attenuta al principio per cui, in tema di contributi di bonifica, la presunzione di beneficio opera se il piano di classifica non sia specificamente contestato, con conseguente onere probatorio a carico del consorziato. È stato invece accolto il terzo motivo, ribadendosi che l’obbligazione contributiva, pur avendo natura di onere reale, non diventa per ciò solo solidale o indivisibile tra più comproprietari: il contributo va ripartito in proporzione alle rispettive quote di titolarità. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato in tema di contributi consortili di bonifica e dei presupposti della pretesa contributiva
art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato come norma di riferimento per i contributi di bonifica e la loro disciplina
art. 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
esclusa la possibilità di desumervi una obbligazione indivisibile o per l’intero tra più comproprietari
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione dell’atto impositivo
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in tema di prova e del processo tributario
la Corte ribadisce che, a seconda dell’avvenuta specifica contestazione del piano di classifica, l’onere della prova del beneficio può gravare sul consorzio oppure sul consorziato; la doglianza era però formulata in modo generico
richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia, ma il motivo è stato assorbito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di omessa pronuncia
art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1958, n. 645
richiamato dalla CTR per affermare la debenza dell’intero contributo nonostante la proprietà pro-quota, interpretazione poi disattesa dalla Cassazione
art. 53 Cost.
evocato per affermare che il contributo non può superare l’indice di ricchezza rappresentato dalla quota di titolarità
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, la cartella o l’atto impositivo deve essere valutato alla luce del piano di classifica applicabile; tuttavia, in sede di legittimità, la censura sul difetto di motivazione o sulla pretesa mancata considerazione del piano richiede una puntuale indicazione del contenuto dell’atto e delle parti rilevanti, non essendo sufficiente una critica generica.
- Quando il contribuente non contesta specificamente il piano di classifica e ripartizione, opera una presunzione di beneficio diretto e specifico per i fondi compresi nel perimetro consortile; in tale assetto l’onere di superare la presunzione grava sul consorziato, mentre la contestazione specifica del piano può invertire l’onere probatorio sul consorzio.
- La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se si risolve in una mera richiesta di riesame del merito o in una contrapposizione di valutazioni fattuali alle conclusioni del giudice di merito.
- L’obbligazione per contributi consortili di bonifica, pur avendo natura di onere reale, non si trasforma automaticamente in obbligazione per l’intero tra più comproprietari: in mancanza di una diversa previsione normativa, la prestazione va ripartita pro quota in proporzione alla titolarità del diritto dominicale.
- Nei rapporti tra più comproprietari assoggettati a contribuzione consortile, la pretesa non può eccedere l’indice di ricchezza rappresentato dalla quota di proprietà, in coerenza con il principio di capacità contributiva.
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