Sentenza del 07/04/2025 n. 9100 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia notificò il 6 dicembre 2012 un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, chiedendo complessivamente 997.736 euro per imposte e sanzioni, in relazione a redditi da capitale non dichiarati quantificati in 1.838.399 euro. L’accertamento considerava il King Trust, costituito nel Regno Unito e titolare tramite una società lussemburghese di partecipazioni italiane del Gruppo B.B., uno schermo fittizio: i beni e i redditi sarebbero rimasti effettivamente riconducibili ad A.A. In Cassazione il contribuente ha contestato, tra l’altro, la natura simulata del trust e l’applicabilità dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973, l’obbligo di monitoraggio fiscale, la quantificazione delle disponibilità assoggettate a prelievo presuntivo, il contraddittorio e le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. In via principale, ha rilevato che il ricorso non formulava motivi specifici e rubricati, non indicava adeguatamente le norme asseritamente violate e non confrontava le censure con le effettive ragioni della sentenza d’appello, limitandosi in larga parte a ricostruzioni descrittive e contestazioni rivolte all’Amministrazione. Anche esaminando le doglianze ricavabili dal testo, le contestazioni sulla natura fittizia del trust e sul controllo effettivo dei beni investivano valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito; inoltre, l’art. 37, comma 3, si applica sia all’interposizione fittizia sia a quella reale, quando il reddito formalmente intestato a terzi è effettivamente posseduto dal contribuente. L’obbligo di monitoraggio gravava quindi su A.A. già in base al testo originario dell’art. 4, comma 1, D.L. 167/1990, perché il trust era stato ritenuto mero schermo. Sono state ritenute inammissibili anche le contestazioni sul prelievo presuntivo e sulla mancata attivazione del contraddittorio (che il ricorrente ammetteva esservi stato), sulla natura delle somme — dedotte come rimborsi di finanziamenti — e sulla misura delle sanzioni, contestata senza specifica dimostrazione della sproporzione. La sentenza d’appello della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’accertamento, resta pertanto ferma. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia 7.800 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, num. 3), a pena d'inammissibilità della domanda, di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto rintracciabili nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare la norma violata, spiegare il suo contenuto e confrontarlo con le specifiche affermazioni della decisione impugnata. Una trattazione descrittiva o una critica generica, che non identifica l’errore della sentenza, rende il ricorso inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, num. 3), a pena d'inammissibilità della domanda, di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto rintracciabili nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede un confronto puntuale tra la disposizione invocata e la motivazione della sentenza: non basta prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o rivolgere critiche all’operato dell’Amministrazione.
Art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In secondo luogo, è pacifico, per giurisprudenza costante di questa Corte, che la norma in questione imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto laddove, in base a presunzioni, egli ne risulti l'effettivo possessore, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale.
Ai fini fiscali conta chi possiede effettivamente il reddito, anche se è formalmente intestato a un altro soggetto. La disciplina può applicarsi tanto all’interposizione fittizia quanto a quella reale e la prova del possesso effettivo può fondarsi anche su elementi presuntivi.
Art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227
Nella fattispecie in esame, tuttavia, il A.A. è stato ritenuto detentore diretto di attività o investimenti all'estero, sulla base della accertata natura fittizia del King Trust, ritenuto mero schermo di beni ed attività direttamente riconducibili al ricorrente; pertanto, questi ne rispondeva già in base al testo originario dell' art. 4 , comma 1, D.L. n. 167/1990 , conv. in L. n. 227/1990.
Quando un trust è accertato come schermo fittizio e le attività estere sono direttamente riconducibili al contribuente, l’obbligo di monitoraggio può gravare su quest’ultimo già in base alla formulazione originaria della norma, senza necessità di applicare l’estensione successiva ai titolari effettivi non possessori diretti.
Art. 6 D.L. 28 giugno 1990, n. 167
La decisione menziona il prelievo presuntivo sulle disponibilità finanziarie estere, ma non ne formula una specifica interpretazione di merito: la relativa doglianza è dichiarata inammissibile perché investe valutazioni fattuali e perché il ricorrente ammetteva che il contraddittorio preventivo si era svolto.
Art. 5 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227
La Corte rileva che l’Ufficio aveva applicato la disciplina sanzionatoria prevista dalla norma, come modificata dalla L. 97/2013. La censura sulla misura delle sanzioni è inammissibile perché non indica puntualmente i parametri concreti di sproporzione.
La pronuncia impugnata, quindi, in parte qua è coerente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di interposizione soggettiva, ragion per cui il relativo ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, num. 1), c.p.c.
La censura è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non offre ragioni per modificarlo.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione; nel caso concreto la Corte ne dà atto, facendo salva la verifica che il contributo sia dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono criticare in modo specifico la sentenza impugnata: occorre indicare la norma violata, il passaggio della decisione contestato e il contrasto tra i due. Una ricostruzione dei fatti o una contestazione dell’atto amministrativo, senza confronto con la motivazione del giudice, può determinare l’inammissibilità.
- La Cassazione non è un terzo giudice del fatto: l’interpretazione delle clausole negoziali, la valutazione delle dichiarazioni e l’apprezzamento degli indizi spettano normalmente ai giudici di merito e non possono essere riproposti come semplici richieste di rivalutazione.
- In materia di interposizione fiscale, la titolarità formale dei beni o dei redditi non è decisiva: il reddito può essere imputato a chi ne risulti l’effettivo possessore, anche quando l’interposizione sia reale e non simulata e anche sulla base di presunzioni.
- Se un trust è ritenuto fittizio e mero schermo, il contribuente può essere considerato detentore diretto delle attività estere e soggetto agli obblighi di monitoraggio previsti dalla disciplina applicabile al periodo, anche senza ricorrere a modifiche normative successive.
- Le contestazioni su contraddittorio, quantificazione delle somme e proporzionalità delle sanzioni devono essere formulate con precisione e riferite alla motivazione della sentenza; se implicano una rivalutazione dei fatti o non indicano parametri concreti, possono risultare inammissibili in Cassazione.
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