Cassazione Penale, Sentenza n. 32479/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della confisca disposta in relazione a condanne per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90). Il ricorrente contestava la motivazione della corte di appello sostenendo che le certificazioni di vincite al gioco prodotte a giustificazione della disponibilità delle somme confiscate erano posteriori ai fatti e quindi non comprovavano la liceità della provvista alla data dei reati (violazione del principio di ragionevolezza temporale). Inoltre censurava la confisca delle somme riferite alla coniuge come illegittima, sostenendo che trattandosi di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. (e non di misura ablativa ex D.Lgs. 159/2011) necessitava diversa valutazione dei presupposti per beni intestati a terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte di appello abbia correttamente valutato che le semplici attestazioni di riscossione di vincite basate su ricevute non nominative non sono idonee a dimostrare la riconducibilità delle somme confiscate a vincite pregresse: tali documenti certificano solo la percezione della somma, non l'identità del vincitore, che potrebbe aver ceduto l'importo. Perciò è mancata la prova della riconducibilità temporale delle somme alla data dei reati e la censura sul principio di ragionevolezza temporale è infondata. La doglianza sulla confisca delle somme della coniuge è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse (si contestano beni di terzi) e per le medesime ragioni probatorie. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norme sostanziali in tema di illecita detenzione e traffico di stupefacenti; costituivano i reati presupposto per la confisca applicata.
Art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (conv. L. 356/1992)
art. 12-sexies d.l. 306/1992
Norma richiamata in tema di confisca atipica; la Corte ha precisato che il soggetto non può provare la liceità della provvista mediante semplici attestazioni non nominative di riscossione di vincite al gioco.
Norma sulla confisca allargata; il ricorrente sosteneva che, essendo confisca allargata e non misura ablatoria ex D.Lgs. 159/2011, occorresse diversa valutazione dei presupposti per beni intestati a terzi.
D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
Richiamato nel contrasto con la disciplina della confisca allargata; la Corte ha distinto la fattispecie e ritenuto infondate le censure per mancanza di prova.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.
Dedotti come vizi di motivazione e di violazione di legge a mezzo del ricorso per cassazione; la Corte li ha ritenuti inidonei a fondare l'impugnazione per carenza probatoria.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese processuali.
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 35646/12/07/2018 (Rv. 273467 - 01)
Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018 Rv. 273467 - 01
Precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte: le attestazioni di riscossione di vincite non nominative non provano l'identità del vincitore e pertanto non possono da sole dimostrare la liceità della provvista oggetto di confisca.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata con riferimento alla valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione di ricorsi infondati; la Corte di Cassazione ha comunque concesso al ricorrente il beneficio di non essere considerato colpevole nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La produzione di certificati di riscossione di vincite basati su ricevute non nominative è, di per sé, insufficiente a provare che somme sequestrate provengano effettivamente da quelle vincite: occorre prova della riconducibilità e dell'identità del beneficiario.
- Per contestare una confisca atipica occorre dimostrare con elementi concreti la correlazione temporale e materiale tra la provvista e i proventi leciti; una mera allegazione generica non è idonea.
- La confisca di somme intestate a terzi necessita di un interesse processuale del ricorrente a dedurne l'illegittimità; le censure che riguardano beni di terzi possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
- La giurisprudenza ammette il controllo rigoroso delle prove sulla provenienza del denaro: documenti emessi su base non nominativa possono essere utilizzati solo se integrati da ulteriori elementi che ne attestino la riconducibilità.
- In caso di insussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione (es. carenza di fondatezza delle doglianze), il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende.
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