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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34545/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura, originariamente erogato da una banca e poi ceduto a una società terza; il debito era stato garantito da fideiussione del padre del finanziato. I debitori avevano proposto opposizione deducendo, in sintesi, che il credito fosse già estinto per effetto di una polizza assicurativa stipulata a copertura delle rate in caso di perdita del lavoro, che mancasse prova della cessione del credito e che la comunicazione della cessione non fosse stata validamente portata a loro conoscenza. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, revocato il decreto e condannato gli opponenti al pagamento del residuo dovuto. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso l'estinzione del debito nonostante il comportamento processuale della controparte e la documentazione assicurativa; con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1325, 1326 c.c. e 20-21 d.lgs. 82/2005, contestando la prova della cessione del credito e della sua notificazione ai debitori ceduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'estinzione del credito per effetto dell'intervento assicurativo era un fatto estintivo che andava provato dai debitori opponenti; questi avevano dimostrato solo la denuncia del sinistro e l'accettazione della domanda di liquidazione, ma non il pagamento della compagnia assicuratrice al creditore originario, necessario per provare l'effettiva estinzione del debito. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la corte d'appello aveva congruamente accertato, sulla base della documentazione prodotta, sia l'effettiva cessione del credito sia la sua comunicazione ai debitori; in particolare ha richiamato il principio per cui l'art. 1264 c.c. non indica un soggetto esclusivo tenuto alla notificazione della cessione, che può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario con qualsiasi mezzo idoneo a rendere nota al debitore la mutata titolarità del credito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. e per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Non vi è stata pronuncia sulle spese per la mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'estinzione del credito azionato in giudizio, in quanto fatto estintivo della pretesa monitoria, grava su chi la allega in opposizione.

  • art. 1264 c.c.

    La norma non individua un soggetto esclusivo legittimato alla notificazione della cessione; la comunicazione può provenire sia dal cedente sia dal cessionario ed essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a rendere nota al debitore la mutata titolarità del credito.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state ritenute infondate perché miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto già motivatamente compiuti dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata contestazione dei fatti è stata respinta perché la prova dell'estinzione del debito non risultava comunque raggiunta.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove documentali effettuata dal giudice di merito è stata ritenuta immune da vizi di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura richiamata dai ricorrenti non ha superato il vaglio di infondatezza, restando ferma la valutazione di merito sulla prova del fatto estintivo.

  • artt. 1325 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti senza che la Corte ravvisasse rilievi decisivi sulla validità o prova della cessione del credito nel caso concreto.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte lo ritenesse decisivo ai fini della prova della cessione del credito.

  • artt. 20 e 21 d.lgs. 82/2005

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla documentazione informatica, ma non ritenuti idonei a scalfire l'accertamento della cessione e della sua comunicazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con decisione conforme alla proposta per la definizione accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Poiché il collegio ha definito il giudizio in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi oppone al decreto ingiuntivo l'estinzione del credito per effetto di un evento estintivo esterno, come il pagamento dell'assicuratore, deve provare non solo l'attivazione della procedura assicurativa, ma anche l'effettivo soddisfacimento del creditore originario o del soggetto titolare del credito.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il fatto estintivo del credito azionato costituisce oggetto di prova a carico dell'opponente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
  • La cessione del credito può essere provata mediante una pluralità di documenti coordinati, anche se il contratto di cessione non è prodotto integralmente, purché dagli atti emerga in modo sufficiente la riferibilità del credito al cessionario.
  • Ai fini dell'efficacia della cessione verso il debitore, l'art. 1264 c.c. non richiede una forma o un soggetto notificante esclusivi: è sufficiente qualsiasi comunicazione idonea a rendere conoscibile la nuova titolarità del credito.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia motivato in modo congruo e non illogico l'accertamento della prova della cessione e della sua comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoDecreto ingiuntivo
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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