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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 2908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sostenendo che i contributi a fondo perduto erogati per i danni alluvionali dovessero concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, tra i componenti positivi rilevanti ai fini IRAP rientrano infatti i contributi erogati a norma di legge, salvo quelli espressamente correlati a componenti negativi non deducibili. La contribuente sosteneva invece che, essendo tali contributi esclusi dalla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi, fossero esenti anche da IRAP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento IRAP. Ha stabilito che l'art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 279 del 2000, convertito dalla L. n. 365 del 2000, escludeva i contributi dalla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi, ma non prevedeva un'esenzione dall'IRAP. Anche la successiva legge regionale piemontese non aveva efficacia retroattiva e, anzi, confermava l'assoggettamento dei contributi all'IRAP. Le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3

    Ai fini della determinazione della base imponibile [...] concorrono [...] i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

    I contributi erogati in base alla legge concorrono ordinariamente alla base imponibile IRAP. L'esclusione opera soltanto quando la legge istitutiva del contributo prevede espressamente una correlazione con componenti negativi non deducibili; non è sufficiente la mera destinazione del contributo a determinate spese dichiarata dal contribuente.

  • D.L. n. 279 del 2000, art. 4, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 365 del 2000

    I contributi [...] non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste.

    La disposizione escludeva i contributi dalla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi, ma non conteneva una specifica esenzione dall'IRAP.

  • L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3

    È stata qualificata dalla Corte come norma di interpretazione autentica dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, con efficacia retroattiva. Conferma che anche i contributi esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi possono concorrere alla base imponibile IRAP.

  • L.R. Piemonte n. 9 del 2007, art. 6

    La norma consentiva il recupero, sotto forma di credito d'imposta, della quota IRAP relativa ai contributi ricevuti, ma non aveva efficacia retroattiva. La sua previsione confermava l'assoggettamento originario dei contributi all'IRAP.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997

    Richiamato in relazione alla compensazione del credito d'imposta previsto dalla normativa regionale piemontese.

Massime di principio

  • L'esclusione di un contributo dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi non comporta automaticamente la sua esclusione dalla base imponibile IRAP, che segue regole proprie.
  • Per escludere un contributo dall'IRAP occorre una specifica previsione normativa che colleghi quel contributo a componenti negativi non deducibili; non basta dimostrare che il contributo è stato utilizzato per coprire tali costi.
  • Quando una norma agevolativa parla genericamente di esclusione dal reddito d'impresa o dalle imposte sui redditi, tale formulazione non può essere estesa automaticamente all'IRAP.
  • Una legge regionale successiva non può normalmente attribuire efficacia retroattiva a un'agevolazione fiscale, salvo un'esplicita previsione valida secondo i principi applicabili.
  • In presenza di contributi pubblici per calamità o danni straordinari, è necessario verificare separatamente il trattamento ai fini delle imposte sui redditi e quello ai fini IRAP, consultando la norma istitutiva del contributo.

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