Sentenza del 07/02/2018 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Torino
CONTENZIOSO TRIBUTARIO Allegati al ricorso - Obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - Non sussiste Processo tributario - Prove - Obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - Allegati al ricorso - Traduzione - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se i documenti in lingua straniera allegati al ricorso tributario dovessero necessariamente essere accompagnati da una traduzione in italiano, in applicazione dell'art. 122 c.p.c., che impone l'uso della lingua italiana negli atti processuali. La questione riguardava anche la possibilità per la commissione tributaria di disporre una traduzione tramite consulente ai sensi dell'art. 123 c.p.c.
La decisione
È stato affermato che l'obbligo della lingua italiana previsto dall'art. 122 c.p.c. riguarda gli atti processuali in senso proprio e non si estende automaticamente ai documenti prodotti dalle parti. I documenti in lingua straniera possono quindi essere acquisiti senza traduzione obbligatoria. La commissione può eventualmente nominare un consulente per la traduzione ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ma nel caso concreto ciò non è stato ritenuto necessario perché l'Ufficio resistente aveva dimostrato di conoscere pienamente il contenuto dei documenti.
Norme richiamate
Art. 122 codice di procedura civile
L'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso proprio.
La norma non impone, in via automatica, la traduzione in italiano dei documenti stranieri prodotti nel processo tributario.
Art. 123 codice di procedura civile
La commissione può nominare un consulente per la traduzione dei documenti.
La nomina del traduttore è una facoltà del giudice, da esercitare quando la traduzione sia effettivamente necessaria per comprendere e valutare la documentazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti tributari, l'obbligo di utilizzare la lingua italiana riguarda gli atti processuali redatti dalle parti e non necessariamente i documenti allegati.
- La produzione di documenti in lingua straniera non dovrebbe essere dichiarata automaticamente inammissibile per la sola mancanza di traduzione.
- Il giudice può disporre una traduzione quando il contenuto dei documenti non sia comprensibile o sia contestato, ma la traduzione non è necessaria se la controparte dimostra di averne già piena conoscenza.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, è comunque opportuno allegare una traduzione dei documenti stranieri quando il loro contenuto è decisivo, tecnico o non facilmente comprensibile.
- La valutazione concreta dipende dall'effettiva comprensione del documento da parte del giudice e della controparte, non dalla sola presenza di una lingua straniera.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 67 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →