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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Torino

CONTENZIOSO TRIBUTARIO Allegati al ricorso - Obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - Non sussiste Processo tributario - Prove - Obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - Allegati al ricorso - Traduzione - Necessità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva se i documenti in lingua straniera allegati al ricorso tributario dovessero necessariamente essere accompagnati da una traduzione in italiano, in applicazione dell'art. 122 c.p.c., che impone l'uso della lingua italiana negli atti processuali. La questione riguardava anche la possibilità per la commissione tributaria di disporre una traduzione tramite consulente ai sensi dell'art. 123 c.p.c.

La decisione

È stato affermato che l'obbligo della lingua italiana previsto dall'art. 122 c.p.c. riguarda gli atti processuali in senso proprio e non si estende automaticamente ai documenti prodotti dalle parti. I documenti in lingua straniera possono quindi essere acquisiti senza traduzione obbligatoria. La commissione può eventualmente nominare un consulente per la traduzione ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ma nel caso concreto ciò non è stato ritenuto necessario perché l'Ufficio resistente aveva dimostrato di conoscere pienamente il contenuto dei documenti.

Norme richiamate

  • Art. 122 codice di procedura civile

    L'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso proprio.

    La norma non impone, in via automatica, la traduzione in italiano dei documenti stranieri prodotti nel processo tributario.

  • Art. 123 codice di procedura civile

    La commissione può nominare un consulente per la traduzione dei documenti.

    La nomina del traduttore è una facoltà del giudice, da esercitare quando la traduzione sia effettivamente necessaria per comprendere e valutare la documentazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti tributari, l'obbligo di utilizzare la lingua italiana riguarda gli atti processuali redatti dalle parti e non necessariamente i documenti allegati.
  • La produzione di documenti in lingua straniera non dovrebbe essere dichiarata automaticamente inammissibile per la sola mancanza di traduzione.
  • Il giudice può disporre una traduzione quando il contenuto dei documenti non sia comprensibile o sia contestato, ma la traduzione non è necessaria se la controparte dimostra di averne già piena conoscenza.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, è comunque opportuno allegare una traduzione dei documenti stranieri quando il loro contenuto è decisivo, tecnico o non facilmente comprensibile.
  • La valutazione concreta dipende dall'effettiva comprensione del documento da parte del giudice e della controparte, non dalla sola presenza di una lingua straniera.

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