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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava il recupero dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di bollo e dei relativi interessi riguardanti l'iscrizione di un'ipoteca volontaria concessa a garanzia della rateizzazione di debiti tributari. Deduceva, in via preliminare, l'insufficiente motivazione dell'avviso e, nel merito, sosteneva che l'iscrizione fosse eseguita nell'interesse dello Stato e dovesse quindi beneficiare dell'esenzione prevista dagli articoli 1 e 19 del D.Lgs. 347/1990. L'Agenzia sosteneva invece che l'ipoteca fosse stata richiesta dal contribuente per ottenere una dilazione di pagamento e che, pertanto, le imposte fossero dovute; richiamava inoltre l'articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, secondo cui le spese dell'iscrizione e della cancellazione dell'ipoteca sono a carico del contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'avviso. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo che l'Ufficio non avesse introdotto domande nuove. Nel merito, ha però respinto integralmente l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'imposta ipotecaria e l'imposta di bollo sono tributi e non rientrano nel concetto di "spese" posto a carico del contribuente dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Ha inoltre ritenuto che l'ipoteca, sebbene volontaria, fosse iscritta nell'interesse dell'Erario, in quanto finalizzata a garantire la riscossione del credito tributario, e quindi rientrasse tra le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato, esenti dalle imposte ipotecaria e di bollo. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, articoli 1 e 19

    "operazioni ... eseguite nell'interesse dello Stato"

    Le iscrizioni ipotecarie eseguite nell'interesse dell'Erario sono esenti dall'imposta ipotecaria e dalle tasse o imposte collegate previste dalla normativa richiamata.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, articolo 6 della tariffa allegata

    Costituisce la base normativa richiamata dall'Ufficio per la pretesa relativa all'imposta ipotecaria connessa alla formalità di iscrizione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    È stato richiamato quale disciplina dell'imposta di bollo applicata dall'Ufficio alla formalità ipotecaria.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, articolo 3-bis

    "Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca"

    La disposizione pone a carico del contribuente le spese materiali e professionali connesse all'ipoteca, ma non comprende, secondo la sentenza, le imposte ipotecaria e di bollo, che hanno natura tributaria e non costituiscono spese.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57, comma 1

    Il divieto di introdurre domande nuove in appello non è stato violato, poiché i richiami normativi e giurisprudenziali dell'Ufficio sono stati considerati semplici argomentazioni difensive a sostegno della tesi già proposta in primo grado.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, articolo 11

    È stato richiamato dall'Ufficio in relazione ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria, ma il richiamo non ha modificato l'esito della controversia.

Massime di principio

  • Quando un'ipoteca volontaria viene concessa per garantire la rateizzazione o il pagamento di un debito tributario, occorre verificare quale sia l'interesse sostanziale tutelato: se la garanzia protegge principalmente il credito erariale, può essere qualificata come operazione eseguita nell'interesse dello Stato.
  • La volontarietà dell'ipoteca non esclude automaticamente l'esenzione: ciò che rileva è la funzione concreta della garanzia e il soggetto il cui interesse essa protegge.
  • Le somme richieste per l'iscrizione o la cancellazione dell'ipoteca devono essere distinte dalle imposte. Le spese notarili, di perizia e gli altri esborsi operativi possono essere poste a carico del contribuente, mentre imposta ipotecaria e imposta di bollo non sono necessariamente ricomprese in tale categoria.
  • L'esenzione deve essere valutata alla luce della specifica normativa applicabile e della concreta finalità dell'operazione; la sola circostanza che l'ipoteca sia stata richiesta dal contribuente non basta, secondo questo orientamento, a escludere l'interesse dello Stato.
  • In appello, il richiamo a nuove norme o precedenti non determina di per sé una domanda nuova se serve soltanto a sviluppare o rafforzare una tesi già dedotta nel primo grado.

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