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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 67 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene in materia di accesso ai servizi di pagamento nel mercato interno mediante carte di pagamento a tre parti. Rinvio pregiudiziale - Direttiva (UE) 2015/2366 - Servizi di pagamento nel mercato interno - Articolo 35, paragrafo 1 - Requisiti in materia di accesso dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sistemi di pagamento - Articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b) - Inapplicabilità di tali requisiti ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo - Applicabilità di detti requisiti agli schemi di carte di pagamento a tre parti che abbiano concluso accordi di co-branding o di agenzia - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

X ha contestato l’intenzione o l’obbligo dell’autorità nazionale di applicare agli schemi di carte di pagamento a tre parti i requisiti di accesso ai sistemi di pagamento previsti dall’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366. In particolare, chiedeva se l’esclusione prevista dall’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b), restasse applicabile quando lo schema avesse concluso accordi di co-branding con partner non prestatori di servizi di pagamento oppure si fosse avvalso di agenti. In subordine, contestava la validità della norma per difetto di motivazione, errore manifesto di valutazione e violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte ha stabilito che un accordo di co-branding non fa venir meno l’esclusione dall’obbligo di accesso quando il partner non è un prestatore di servizi di pagamento e non fornisce servizi di pagamento nello schema relativamente ai prodotti co-branded. Diversamente, il ricorso a un agente per la fornitura di servizi di pagamento priva lo schema dell’esclusione, rendendolo soggetto ai requisiti dell’articolo 35, paragrafo 1: le regole di accesso devono quindi essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non possono imporre restrizioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per proteggere il sistema. La Corte ha inoltre escluso che l’articolo 35 sia invalido: la norma è sufficientemente motivata, non presenta errori manifesti di valutazione e non viola il principio di proporzionalità. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva (UE) 2015/2366, articolo 35, paragrafo 1

    Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento [...] siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate.

    La disposizione impone l’apertura regolata dei sistemi di pagamento ai prestatori autorizzati o registrati, vietando discriminazioni e restrizioni non necessarie e tutelando al contempo la stabilità finanziaria e operativa del sistema.

  • Direttiva (UE) 2015/2366, articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

    Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo.

    L’esclusione riguarda i sistemi chiusi composti esclusivamente da prestatori appartenenti allo stesso gruppo. Essa viene meno quando nel funzionamento dello schema interviene un soggetto esterno che è prestatore di servizi di pagamento o svolge un ruolo sostanzialmente equivalente.

  • Direttiva (UE) 2015/2366, articolo 4, punto 11

    Prestatore di servizi di pagamento

    La nozione comprende gli organismi indicati dall’articolo 1, paragrafo 1, e i soggetti beneficiari delle esenzioni previste dalla direttiva. Il partner di co-branding non è automaticamente un prestatore di servizi di pagamento.

  • Direttiva (UE) 2015/2366, articolo 4, punto 38

    Agente: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento.

    L’agente, pur non essendo necessariamente un prestatore di servizi di pagamento in senso formale, svolge un ruolo assimilabile a quello di tale prestatore; il suo coinvolgimento fa quindi scattare i requisiti di accesso dell’articolo 35, paragrafo 1.

  • Regolamento (UE) 2015/751, articolo 2, punti 30 e 32

    Multimarchio in co-branding: inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta.

    Il semplice uso congiunto di marchi non determina l’applicazione dei requisiti di accesso: occorre verificare se il partner svolga effettivamente servizi di pagamento nello schema.

  • Direttiva (UE) 2015/2366, considerando 49, 50 e 52

    Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento.

    La disciplina mira a garantire parità di trattamento e concorrenza effettiva, mantenendo però l’esenzione per i sistemi proprietari chiusi che non operano di fatto come sistemi a quattro parti.

  • Articolo 296, paragrafo 2, TFUE

    Gli atti giuridici devono essere motivati.

    La motivazione di un atto generale è sufficiente se rende comprensibile la logica e gli obiettivi perseguiti; non è necessario spiegare separatamente ogni scelta tecnica.

  • Principio di proporzionalità del diritto dell’Unione

    Gli atti devono essere idonei a realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti e non eccedere quanto necessario.

    L’applicazione dei requisiti di accesso agli schemi a tre parti che utilizzano agenti non è manifestamente inadeguata, poiché contribuisce a garantire condizioni concorrenziali uniformi.

Massime di principio

  • Per stabilire se un sistema di pagamento chiuso beneficia di un’esenzione, non basta esaminare la forma contrattuale dei rapporti: occorre verificare quali soggetti prestino concretamente servizi di pagamento e quale ruolo svolgano nel funzionamento dello schema.
  • Il semplice accordo di co-branding, con un partner che si limita a fornire il proprio marchio o attività commerciali e non presta servizi di pagamento, non trasforma automaticamente uno schema a tre parti in un sistema soggetto alle regole di accesso.
  • Il ricorso a un agente per fornire servizi di pagamento comporta invece, in linea generale, l’assoggettamento del sistema ai requisiti di accesso, anche se l’agente non è formalmente qualificato come prestatore autonomo.
  • Quando uno schema a tre parti coinvolge soggetti esterni che svolgono funzioni equivalenti a quelle di emittente, convenzionatore o altro prestatore di servizi di pagamento, può essere trattato come un sistema aperto o sostanzialmente assimilabile a uno schema a quattro parti.
  • Le regole di accesso applicabili devono essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate ai rischi specifici del sistema; non possono essere utilizzate per limitare l’accesso in modo arbitrario.
  • I considerando di una direttiva aiutano a interpretare la norma, ma non possono sostituire il testo vincolante dell’articolo né introdurre automaticamente condizioni ulteriori non previste espressamente.
  • La validità di una scelta legislativa dell’Unione in un settore economico complesso viene normalmente censurata solo se la misura è manifestamente inidonea, sproporzionata o priva di una motivazione comprensibile.

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