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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 69.015,13 relativa a IRPEF, IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi, contestando la decadenza dell'Amministrazione dal potere di recupero, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la carenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria, fondata su una ricostruzione induttiva del reddito. La Commissione provinciale aveva annullato le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha appellato sostenendo che le sanzioni derivavano da un avviso di accertamento divenuto definitivo e che il contribuente non aveva richiesto tempestivamente la loro disapplicazione né dedotto specifiche cause di non punibilità.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato integralmente la sentenza di primo grado e ripristinato le sanzioni. Ha ritenuto che il giudice tributario non potesse disapplicarle d'ufficio in assenza di una specifica domanda del contribuente e che l'avviso di accertamento, regolarmente notificato e non impugnato, fosse divenuto definitivo e quindi non più sindacabile. Le ulteriori contestazioni sulla decadenza e sulla motivazione, rigettate in primo grado, non sono state riproposte mediante appello incidentale e sono pertanto rimaste definitivamente respinte. Il contribuente è stato condannato al pagamento di Euro 1.000,00 per le spese del grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e alla contestata ricostruzione induttiva del reddito.

  • D.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione alla formazione del ruolo e alla riscossione mediante cartella di pagamento.

  • Art. 8, D.Lgs. 546/1992

    La Commissione Tributaria può dichiarare non applicabili le sanzioni tributarie [...] allorquando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata ed ambito di applicazione delle disposizioni.

    La disapplicazione delle sanzioni è possibile quando ricorrono obiettive condizioni di incertezza normativa, ma non può essere disposta automaticamente né d'ufficio in assenza di una specifica richiesta e della prova dei relativi presupposti.

  • Art. 6, D.Lgs. 472/1997

    Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza [...] nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento; [...] non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore; [...] non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

    Le cause di non punibilità devono essere dedotte tempestivamente dal contribuente e adeguatamente provate; il giudice non può rilevarle d'ufficio.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande proposte. L'annullamento delle sanzioni senza una specifica domanda del contribuente costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • Cass. civ., Sez. V, 28 gennaio 2015, n. 1570

    La relativa questione [...] non può essere proposta per la prima volta in appello in quanto soggetta all'ordinario principio della domanda e non rilevabile d'ufficio.

    La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per cause di non punibilità deve essere formulata tempestivamente e non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • Cass. civ., Sez. V, 2 ottobre 2013, n. 22524

    La relativa questione [...] non può essere proposta per la prima volta in appello in quanto soggetta all'ordinario principio della domanda e non rilevabile d'ufficio.

    Conferma che le esimenti in materia sanzionatoria richiedono una domanda di parte e non possono essere rilevate autonomamente dal giudice.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato nei termini diventa definitivo; in sede di impugnazione della successiva cartella non è normalmente possibile contestare nuovamente il merito della pretesa o le sanzioni già contenute nell'accertamento.
  • La richiesta di annullamento o disapplicazione delle sanzioni deve essere formulata espressamente già nel primo atto difensivo utile e deve indicare e provare la specifica causa di non punibilità, come l'incertezza normativa oggettiva o la forza maggiore.
  • Il giudice tributario non può annullare d'ufficio le sanzioni sulla base di generiche considerazioni relative alla crisi economica o alla ricostruzione presuntiva del reddito, se il contribuente non ha proposto una domanda specifica e non ha fornito adeguata prova.
  • Le questioni già esaminate e respinte in primo grado devono essere riproposte tempestivamente in appello, normalmente mediante appello incidentale quando il contribuente è appellato; in mancanza, la loro reiezione diventa definitiva.
  • La cartella può essere contestata per vizi propri, come difetti di notifica o di motivazione, mentre le contestazioni sul fondamento sostanziale del tributo devono essere rivolte contro l'atto impositivo presupposto, se ancora impugnabile.
  • Quando l'appello dell'Amministrazione viene accolto, il contribuente può essere condannato alla rifusione delle spese del grado secondo il principio della soccombenza.

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