Sentenza del 10/12/2021 n. 1158 - Comm. Trib. Prov. Torino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società è stata sottoposta a verifica (PVC 30/10/2017) per il periodo 2012-2015 e gli sono stati notificati avvisi di accertamento per gli anni 2013-2015 per maggiori imposte e IVA a seguito di un accertamento induttivo. L'Ufficio ha contestato la grave inattendibilità delle scritture contabili per plurime irregolarità: registro beni ammortizzabili generico e privo dei costi storici e dei coefficienti; libro inventari non firmato; omissione di annotazioni contabili relative a fideiussioni prestate per terzi; finanziamenti soci contabilizzati senza documentazione/giustificazione e senza adeguata patrimonializzazione; crediti/debiti intercompany non chiariti; partecipazione acquisita e mantenuta a valore manifestamente sopravvalutato senza svalutazione; costi con documentazione insufficiente o generica; condotta antieconomica. L'Ufficio ha inoltre utilizzato i risultati ispettivi svolti su L. P. S.r.l. (attività catering) per stimare ricavi non dichiarati e, applicando ipotesi prudenziali (ricavo medio catering €4.500/evento; canone locazione minimo €2.000; 5% eventi in altra location), ha ricondotto maggiori ricavi anche alla I. S. dalla quale la L. P. prendeva in uso la Tenuta M. per gli eventi. La ricorrente ha impugnato gli avvisi anche per mancata allegazione del PVC e per illegittimità del metodo e della quantificazione induttiva.
La decisione
La Commissione ha respinto i ricorsi ritenendo legittimo l'accertamento induttivo. Ha ritenuto provate e rilevanti le numerose e ripetute irregolarità contabili che rendono inattendibili le scritture ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) DPR 600/1973. Ha considerato irrilevante ai fini di nullità l'eccezione sulla mancata allegazione del PVC all'avviso perché il verbale era comunque noto/parte integrante degli atti e la motivazione "per relationem" è sufficiente quando il contribuente ha già conoscenza integrale dell'atto richiamato. Ha poi condiviso la metodologia di ricostruzione dei ricavi della L. P. e la correlazione con la I. S. per l'affitto della Tenuta M., ritenendo coerenti e proporzionate le ipotesi adottate (valori medi e percentuali prudenziali). Pertanto ha confermato i maggiori imponibili e le sanzioni e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 2, lett. d)
"l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili ... d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni ... o le irregolarità formali delle scritture contabili ... sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture"
Norma chiave che autorizza l'accertamento induttivo: la Commissione l'ha ritenuta applicabile viste le irregolarità contabili aggregate che rendono le scritture inattendibili, giustificando la ricostruzione presuntiva del reddito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 42, comma 2 (richiamo alla allegazione degli atti)
"Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"
La Corte Amministrativa ha ritenuto che la motivazione "per relationem" sia valida se il contribuente ha già integrale conoscenza dell'atto richiamato; quindi la mancata formale allegazione del PVC non ha determinato la nullità dell'avviso nel caso concreto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 7, comma 1
Riferimento ai doveri di allegazione degli atti richiamati dall'amministrazione. La Commissione interpreta la norma in modo funzionale alla garanzia del contraddittorio, non in senso formalistico quando il contribuente abbia già conoscenza degli atti.
Codice Civile - art. 2423 e art. 2424
"Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie" (art. 2423 citato nel testo)
Gli obblighi civilistici di rappresentazione veritiera e delle annotazioni (es. conti d'ordine per rischi) sono stati richiamati per sostenere l'obbligo di iscrizione in contabilità delle fideiussioni e di fornire note integrative esaustive; la loro omissione rafforza l'inattendibilità delle scritture.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 570
Richiamato per il rilievo che l'assenza di chiarimenti in nota integrativa sulle rimanenze è elemento di grave inattendibilità delle scritture contabili.
Codice Civile - art. 2709
"I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore."
Il valore probatorio delle scritture contabili gioca a sfavore della ricorrente quando essa non fornisce le spiegazioni/documenti richiesti; le registrazioni formali sono prese come base probatoria.
Principi contabili (OIC) - OIC 21 e Principio contabile 28
OIC 21 richiede svalutazione delle partecipazioni in caso di perdurante perdita di valore; il Principio Contabile 28 prevede che la rinuncia del creditore sia trattata come apporto a patrimonio netto se finalizzata al rafforzamento patrimoniale. La Commissione ha rilevato violazioni/omissioni rispetto a tali principi (mancata svalutazione e mancato trattamento contabile della rinuncia).
T.U.I.R. - art. 88, comma 4
Citato dalla ricorrente per sostenere che la rinuncia del socio al credito non costituisce sopravvenienza attiva; la Commissione ha comunque richiamato i principi contabili per affermare il corretto trattamento contabile e fiscale delle rinunce trasformate in apporto.
D.lgs. 2 luglio 1990, n. 241 / D.lgs. 546/92 - art. 15, comma 2-sexies
Richiamata solo per la riduzione percentuale applicata alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'Ufficio; uso procedurale per la quantificazione delle spese.
Massime di principio
- L'omessa sottoscrizione del libro inventari o gravi omissioni nella nota integrativa possono essere considerate dalla giurisprudenza segni di inattendibilità contabile e legittimare un accertamento induttivo.
- La mancata esibizione di documentazione richiesta durante la verifica fa gravare sul contribuente l'onere probatorio e rafforza le presunzioni dell'Amministrazione.
- L'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 è legittimo quando le irregolarità contabili sono numerose, gravi e ripetute; la ricostruzione può essere basata anche su dati ricavati da verifiche svolte su terzi quando sia motivata e coerente.
- La motivazione 'per relationem' che richiama atti istruttori non allegati formalmente all'avviso può essere ammessa se il contribuente ha già integrale conoscenza dell'atto richiamato; eccezioni formalistiche non bastano se tese a eludere il confronto probatorio.
- La valutazione induttiva deve comunque essere supportata da logica, coerenza e elementi oggettivi (es. prezzi medi, documentazione extracontabile, relazioni tra imprese) e non da mere arbitrarietà; se ben motivata, il giudice la convalida.
- Operazioni intercompany (finanziamenti soci, crediti/debiti verso società collegate, partecipazioni) richiedono adeguata documentazione e corretta rilevazione contabile: omissioni o valutazioni manifestamente incongrue autorizzano rettifiche fiscali.
- Gli studi di settore o altri indicatori non sono decisivi quando le scritture contabili sono ritenute inattendibili; la loro congruità non neutralizza la possibilità di indagini induttive se i libri sono viziati.
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