Sentenza del 10/12/2021 n. 87 - Comm. Trib. II grado di Trento
Catasto - Immobili a destinazione speciale - Centrale idroelettriche - Rendita catastale - Scavi e rinterri - Computabilità - Necessità - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della determinazione della rendita catastale della centrale idroelettrica: il ricorrente contestava che nell'ammontare della rendita fossero computati anche gli scavi e i rinterri relativi alla condotta forzata e ad altre opere di scavo, chiedendo la loro esclusione in applicazione della nuova disciplina (art. 1, comma 21, l. n. 208/2015) che esclude dal calcolo macchinari, congegni e impianti funzionali al processo produttivo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo computare, ai fini della determinazione della rendita catastale della centrale idroelettrica, il costo degli scavi e dei rinterri connessi alla condotta forzata e alle opere edilizie accessorie. Pur richiamando la modifica normativa del 2016 che esclude macchinari e attrezzature, la sentenza distingue tali beni dai movimenti di terra: gli scavi/rinterri sono considerati elementi strutturalmente connessi al processo produttivo e al suolo, partecipano alla formazione dell'opera immobiliare e quindi possono essere stimati e inclusi nel calcolo della rendita catastale complessiva.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015
Ha introdotto una nuova disciplina escludendo dal calcolo della rendita catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo per gli immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E). Tuttavia, la norma si riferisce agli elementi mobili/strutturali come macchinari e non esclude opere di scavo e rinterro che, per natura e stabilità, costituiscono parte integrante dell'immobile.
art. 1-quinquies, d.l. n. 44 del 2005 (norma interpretativa precedente)
Interpretava in senso inclusivo i macchinari e gli impianti per le centrali elettriche quando 'strutturalmente connessi al suolo' (anche 'imbullonati'), mirando a considerare un unico bene complesso. La riforma del 2015 ha invece escluso tali elementi mobili dal computo della rendita.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra beni mobili/impianti (macchinari, attrezzature) e opere di carattere immobiliare/permanente (scavi, rinterri, condotte interrate): la prima categoria può essere esclusa dalla rendita se la normativa lo prevede; la seconda tende a essere inclusa se strutturalmente connessa al suolo.
- Per le centrali idroelettriche gli scavi, le condotte forzate, gallerie e rinterri, che costituiscono opere durevoli e integrate nell'opera edilizia, sono normalmente computabili ai fini della rendita catastale perché partecipano alla struttura immobiliare funzionale al processo produttivo.
- La verifica della 'strutturalità' e della 'connessione al suolo' è fattuale: se l'elemento è stabile, non rimovibile senza grave lesione, e contribuisce alla funzionalità produttiva dell'impianto, può essere considerato nella stima della rendita.
- La modifica normativa del 2015 vale a escludere dal valore catastale gli elementi di impianto di carattere essenzialmente strumentale e mobili; tuttavia l'esclusione non si estende automaticamente a opere permanenti incorporate nel corpo dell'immobile.
- Chi intende contestare l'inclusione di lavori come scavi/rinterri deve documentare la loro natura non permanente o la possibilità di separazione e rimozione senza incidere sull'opera complessiva, nonché fornire valutazioni tecniche alternative sui costi computati.
- Nelle contestazioni catastali è importante puntare su perizie tecniche che distinguano chiaramente carattere di mobilità, stabilità, funzionalità e costo di realizzazione dell'elemento oggetto di disputa.
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