Sentenza del 10/12/2021 n. 1547 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Socio di una società di capitali a ristretta base azionaria. Presunzione di distribuzione degli utili tra i soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF 2004 che aveva imputato al socio una quota (40%) degli utili accertati a carico della società B S.p.A. (di cui il contribuente deteneva il 50%), sulla base della presunzione di attribuzione "pro quota" degli utili in caso di società di capitali a ristretta base azionaria (criterio della ristretta base azionaria). Il contribuente contestava la fattispecie sostanziale e la legittimità dell'imputazione al socio, mentre l'Agenzia sosteneva la legittimità dell'avviso sulla base dell'accertamento nei confronti della società. Il procedimento era stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul contenzioso della società; successivamente, con ordinanza della Cassazione n. 13838/2021, l'accertamento a carico della società è divenuto definitivo e il giudizio del socio è stato riassunto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado che aveva favorevolmente deciso per il contribuente. Il Collegio ha ritenuto applicabile la presunzione di attribuzione "pro quota" degli utili non contabilizzati ai soci di società di capitali a ristretta base azionaria, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Poiché il contribuente non ha fornito prova contraria di accantonamento o reinvestimento dei maggiori ricavi, l'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. L'appello incidentale del contribuente è stato respinto. Condanna alle spese in favore dell'ufficio per euro 1.400 a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Consente la presunzione di attribuzione agli soci, in proporzione alle partecipazioni, degli utili extra bilancio prodotti dalla società a ristretta base azionaria; la presunzione opera nel corso dello stesso esercizio e legittima l'imputazione del reddito al socio salvo prova contraria.
Cass. civ., sez. trib., ord. n. 29503/2020
Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società a ristretta base azionaria e l'applicabilità della presunzione pro quota degli utili extra bilancio.
Cass. civ., sez. trib., sent. n. 32959/2018
Precisa che la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci ha origine nella partecipazione e prescinde dalle modalità di accertamento (anche in caso di accertamento con adesione); i soci possono però fornire prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Cass. civ., sez. trib., sent. n. 24535/2017
Ribadisce che, in presenza di utili non contabilizzati accertati a carico della società a ristretta base azionaria, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci salvo prova contraria.
Cass. civ., sez. trib., sent. n. 18032/2016
Ulteriore conferma dell'orientamento secondo cui la presunzione pro quota si applica ai soci di società a ristretta base azionaria e può essere esclusa solo con prova che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
Massime di principio
- Se la società di capitali a ristretta base azionaria è accertata aver conseguito utili non contabilizzati, l'Amministrazione può imputare tali utili ai soci in proporzione alle partecipazioni (presunzione "pro quota") ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973.
- La presunzione di attribuzione ha origine nella partecipazione e trova applicazione indipendentemente dalla modalità con cui è stato effettuato l'accertamento nei confronti della società; tuttavia, i giudici possono sospendere il procedimento del socio in attesa della definizione del contenzioso societario.
- Il socio può sottrarsi all'imputazione fornendo prova contraria adeguata e concreta: ad esempio evidenza contabile che i maggiori ricavi sono stati accantonati in riserve o reinvestiti nell'attività e non distribuiti.
- La percentuale di imputazione segue il criterio pro quota in base alla partecipazione, non in base a eventuali distribuzioni effettive: la mancata contabilizzazione di utili comporta imputazione proporzionale automatica a carico dei soci fino a prova contraria.
- In fase di contenzioso tributario, l'esito favorevole dell'accertamento a carico della società rafforza la posizione dell'Amministrazione verso i soci; è quindi strategico per il socio produrre documentazione già in sede di primo giudizio o, se possibile, attendere la definizione dell'accertamento societario prima di conclusioni sul suo contenzioso.
- In caso di mancata produzione di prova contraria da parte del socio, il giudice è incline a riformare decisioni favorevoli al contribuente quando l'accertamento societario sia divenuto definitivo.
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