Sentenza del 10/12/2021 n. 88 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Accertamento - Cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Contestazione sull'utilizzo delle agevolazioni fiscali di cui alla legge Tremonti ambientale - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Emessa cartella di pagamento a seguito di controllo formale ex art. 36‑bis d.P.R. n. 600/1973 per contestare l'utilizzo di un credito d'imposta spettante ai sensi della 'Tremonti ambientale' (art. 6, commi 13‑19, l. n. 388/2000). L'Amministrazione riteneva illegittima l'esposizione del credito nella dichiarazione e ha iscritto a ruolo l'importo senza aver previamente instaurato il contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente.
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36‑bis d.P.R. n. 600/1973 in presenza di incertezze rilevanti sulla sussistenza e sull'essenza del credito d'imposta. È stato affermato l'obbligo, a carico dell'Amministrazione finanziaria, di invitare preventivamente la società a produrre chiarimenti e documentazione utile (contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000) prima di procedere all'iscrizione a ruolo. Le argomentazioni amministrative circa la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi del credito hanno confermato la necessità del contraddittorio; conseguentemente la cartella è stata annullata/ritenuta illegittima (in tutto o in parte, secondo il dispositivo).
Norme richiamate
art. 36‑bis d.P.R. n. 600/1973
art. 36‑bis d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'iscrizione a ruolo a seguito del controllo formale delle dichiarazioni; tuttavia, non può essere utilizzato per contestazioni che pongono incertezze rilevanti sull'esistenza o sulla natura di un credito d'imposta senza aver prima esperito il contraddittorio preventivo.
art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000
Impone all'Amministrazione l'obbligo del contraddittorio preventivo nei casi in cui l'accertamento richieda chiarimenti e documentazione; va esperito prima di attivare misure coattive come l'iscrizione a ruolo quando sussistono dubbi rilevanti sulla dichiarazione.
art. 6, commi 13‑19, l. n. 388/2000 (Tremonti ambientale)
art. 6, commi 13‑19, l. n. 388/2000
Disciplina il credito d'imposta 'Tremonti ambientale'; la sussistenza e i requisiti del beneficio devono essere verificati, e in presenza di dubbi l'Amministrazione deve richiedere elementi chiarificatori prima di negare o recuperare il credito tramite iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- Non sempre l'iscrizione a ruolo ex art. 36‑bis è uno strumento immediatamente utilizzabile: quando la contestazione concerne la sussistenza stessa di un credito d'imposta o presenta dubbi sostanziali, è necessario il contraddittorio preventivo ai sensi dello Statuto del contribuente.
- Se l'Amministrazione solleva questioni su requisiti soggettivi o oggettivi del beneficio fiscale (es. natura dell'intervento, legittimazione del beneficiario, condizioni materiali), deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e documenti prima di procedere alla cartella di pagamento.
- Per il contribuente è fondamentale conservare e poter esibire la documentazione probatoria del diritto al credito e rispondere tempestivamente all'eventuale invito al contraddittorio; il mancato esperimento del contraddittorio può determinare l'annullamento della pretesa esecutiva.
- Nei casi di agevolazioni fiscali complesse (incentivi, crediti d'imposta), la presenza di dubbi interpretativi sul requisito sostanziale del beneficio richiede un approccio istruttorio (contraddittorio) e non un mero recupero tramite ruolo.
- Distinguere i casi: per errori formali evidenti e facilmente verificabili l'Amministrazione può procedere più spedita; quando invece l'accertamento investe la sostanza del diritto fiscale del contribuente, prevale l'obbligo del confronto preventivo.
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