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Sentenza

Sentenza del 10/12/2021 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Varie - liti catastali - autostrada - prefabbricato contenente apparecchiature elettroniche - attribuzione di rendita - impossibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione dell'accatastamento di un prefabbricato posto sul tracciato autostradale, contenente apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni. L'Ufficio aveva modificato la dichiarazione catastale attribuendo nuova classificazione (categoria D) e conseguente rendita; la contribuente aveva impugnato la rettifica sostenendo che il manufatto non costituisce unità immobiliare né possiede attitudine reddituale.

La decisione

La Commissione d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che, per effetto della modifica normativa (art. 86 comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche introdotto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. n.33/2016), gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le infrastrutture di reti pubbliche non sono "unità immobiliari" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/1/1998 n.28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. Inoltre il manufatto è stato qualificato come modesto, facilmente amovibile e privo di attitudine reddituale (serve solo all'organizzazione delle comunicazioni), pertanto non va assoggettato a rendita. Spese compensate nel grado.

Norme richiamate

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    Definisce il concetto di "unità immobiliare"; la Commissione ha ritenuto che il prefabbricato contenente apparecchiature elettroniche non rientri in tale nozione per le sue caratteristiche funzionali e di amovibilità.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)

    Stabilisce che elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.28/1998 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.

  • D.Lgs. 15 marzo 2016, n. 33

    art. 12 comma 2 (modifica art. 86 c.3 del D.Lgs. n.259/2003)

    Ha introdotto/modificato la previsione che esclude tali elementi di rete dalla qualifica di unità immobiliare, costituendo la base normativa del rigetto dell'appello.

Massime di principio

  • I manufatti destinati esclusivamente a contenere apparecchiature per reti di comunicazione, se privi di autonoma attitudine reddituale e facilmente amovibili, non costituiscono "unità immobiliare" ai fini catastali e non devono essere assoggettati a rendita.
  • La qualificazione catastale richiede valutazione sia della natura giuridica (se rientra nella nozione di unità immobiliare secondo il D.M. 2/1/1998 n.28) sia della funzione economica (se ha attitudine a produrre reddito). Entrambi i profili possono giustificare l'esclusione dalla rendita.
  • Le modifiche normative al Codice delle comunicazioni elettroniche (in particolare art.86 comma 3 come modificato) escludono espressamente dagli immobili catastabili gli elementi di reti ad alta velocità e le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione; quindi gli uffici devono adeguare le classificazioni a tale principio.
  • Nei casi dubbi, l'amovibilità materiale, la modesta dimensione e la mera funzione di supporto alla trasmissione (senza attività economica autonoma) sono fattori forti a favore dell'esclusione dalla rendita.
  • L'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione di rendita grava sull'ufficio; se la questione è opinabile, il giudice può compensare le spese.
  • Se il manufatto invece ospita un'attività economica autonoma o è strutturalmente stabile e integrato nel patrimonio immobiliare con capacità di produrre reddito, potrà assumere rilevanza catastale e essere assoggettato a rendita.

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