Cassazione Civile, Ordinanza n. 04483/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2007, venivano recuperati maggiori redditi d'impresa, maggiore IVA e sanzioni ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e in appello, sicché la società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, contro cui l'Agenzia aveva resistito con controricorso. Successivamente, però, la contribuente aderiva alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, presentava dichiarazione di adesione e, ricevuta la comunicazione delle somme dovute, rinunciava al giudizio notificando l'atto di rinuncia alla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte della contribuente, rinuncia conseguente all'adesione alla definizione agevolata del debito fiscale. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in ragione della natura sopravvenuta della causa estintiva, e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione non dipendeva dall'esito del ricorso ma da una sopravvenienza normativa di carattere condonistico.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento dei maggiori redditi d'impresa oggetto di impugnazione
art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225
norma che consente la definizione agevolata dei debiti fiscali, cui la contribuente ha aderito e che ha determinato la rinuncia al giudizio
la rinuncia agli atti del giudizio, notificata alla controparte, comporta l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica l'ulteriore contributo unificato quando l'estinzione deriva da motivi sopravvenuti e non dall'esito dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. 07/06/2018, n. 14782
richiamata a sostegno del principio secondo cui, in caso di definizione sopravvenuta, non sorge l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, quando sia validamente portata a conoscenza della controparte, determina l'estinzione del processo.
- Se la rinuncia consegue all'adesione del contribuente a una definizione agevolata sopravvenuta, il giudizio non prosegue e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione del giudizio dipende da sopravvenienze normative o da cause estranee al contenuto dell'impugnazione.
- La sopravvenuta definizione del rapporto fiscale rende privo di interesse la prosecuzione del ricorso, con conseguente declaratoria di estinzione senza decisione sul merito.
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