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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04483/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasceva da un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2007, venivano recuperati maggiori redditi d'impresa, maggiore IVA e sanzioni ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e in appello, sicché la società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, contro cui l'Agenzia aveva resistito con controricorso. Successivamente, però, la contribuente aderiva alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, presentava dichiarazione di adesione e, ricevuta la comunicazione delle somme dovute, rinunciava al giudizio notificando l'atto di rinuncia alla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte della contribuente, rinuncia conseguente all'adesione alla definizione agevolata del debito fiscale. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in ragione della natura sopravvenuta della causa estintiva, e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione non dipendeva dall'esito del ricorso ma da una sopravvenienza normativa di carattere condonistico.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, quando sia validamente portata a conoscenza della controparte, determina l'estinzione del processo.
  • Se la rinuncia consegue all'adesione del contribuente a una definizione agevolata sopravvenuta, il giudizio non prosegue e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione del giudizio dipende da sopravvenienze normative o da cause estranee al contenuto dell'impugnazione.
  • La sopravvenuta definizione del rapporto fiscale rende privo di interesse la prosecuzione del ricorso, con conseguente declaratoria di estinzione senza decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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