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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10735/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso dell'IRPEF versata, secondo il contribuente, in eccedenza sulle somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda, ritenendo applicabile il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986, nonostante la successiva abrogazione, perché il rapporto era cessato dopo il 4 luglio 2006 ma in attuazione di un piano aziendale risalente al 1999 e poi prorogato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, poi respinto dalla CTR, e ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, sostenendo che la CTR non aveva affrontato il punto decisivo della prova dell'adesione del contribuente a un piano di esodo con data certa anteriore al 4 luglio 2006, mentre dalle circostanze emergerebbe invece un accordo del 2008/2009 non riconducibile al piano del 1999; (2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poiché la CTR non si era pronunciata sul motivo di appello relativo alla mancanza di prova dello stato di crisi dell'impresa erogante, presupposto dell'agevolazione. Il contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che, per ottenere l'ultrattività del regime agevolato previsto per l'incentivo all'esodo dopo l'abrogazione della norma, il contribuente doveva allegare e provare non solo l'esistenza del piano aziendale o dell'accordo collettivo con data certa anteriore al 4 luglio 2006, ma anche la propria tempestiva e specifica adesione individuale prima di tale data. La sentenza della CTR è stata cassata per motivazione apparente, perché aveva fondato il diritto al rimborso in modo apodittico sulla sola esistenza della circolare/piano del 1999 e sulla mancata prova contraria dell'Ufficio, senza confrontarsi con il nodo probatorio dell'adesione individuale e con le deduzioni dell'Amministrazione sulla diversa origine dell'accordo invocato. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    La disposizione agevolativa, pur abrogata, continua ad applicarsi solo nei limiti previsti dalla norma di ultrattività introdotta dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006.

  • art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006

    L'abrogazione del regime agevolato è resa ultrattiva solo in due ipotesi alternative: somme corrisposte per rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure somme corrisposte dopo tale data in attuazione di atti o accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere una motivazione intellegibile; la sua carenza integra nullità quando non consente il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte; l'omissione di pronuncia integra nullità, ma nel caso concreto il motivo è stato assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È richiamato per respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenuto invece dotato di doglianze fondate.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale'; la motivazione apparente integra violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Massime di principio

  • In tema di incentivo all'esodo, l'ultrattività del regime fiscale agevolato dopo l'abrogazione opera solo se l'erogazione è collegata a un atto o accordo con data certa anteriore al 4 luglio 2006 oppure a rapporti cessati prima di tale data.
  • Quando il rapporto di lavoro cessa dopo il 4 luglio 2006, il contribuente che chiede il rimborso dell'IRPEF deve provare in modo specifico anche la propria adesione individuale, tempestiva e irrevocabile, al piano di esodo agevolato; non bastano la mera esistenza del piano aziendale, le proroghe o documenti generici di cessazione.
  • Il giudice di merito incorre in motivazione apparente quando fonda la decisione su affermazioni apodittiche e non si confronta con i fatti decisivi e con le contestazioni della parte onerata, impedendo il controllo sul percorso logico-giuridico seguito.
  • La prova dell'adesione al piano di esodo e della sua data è parte integrante del presupposto applicativo dell'agevolazione fiscale e non può essere sostituita dalla sola mancata contestazione di un documento aziendale astrattamente evocato dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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