Sentenza del 06/04/2016 n. 6680 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato davanti alla CTP di Roma tre iscrizioni ipotecarie sui propri immobili e gli atti presupposti, deducendo di non aver ricevuto né le comunicazioni delle ipoteche né le cartelle esattoriali e di averne avuto notizia dalla banca, dopo una visura del 18 luglio 2007. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché gli atti non rientravano tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La CTR del Lazio, con sentenza n. 14/22/09 depositata il 16 gennaio 2009, aveva rigettato l'appello, correggendo la motivazione: le notifiche risultavano regolari e il ricorso era tardivo. In cassazione C.P. ha articolato nove motivi: ha contestato la produzione documentale in appello da parte del concessionario, rimasto contumace in primo grado, e la rilevazione d'ufficio della tardività; ha inoltre censurato la prova e la regolarità delle comunicazioni, comprese quelle consegnate al portiere e quelle recapitate tramite agenzia privata, e la motivazione della CTR.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati respinti: i documenti prodotti in appello erano una mera difesa volta a contrastare la deduzione, già contenuta nel ricorso introduttivo, dell'omessa comunicazione; nel processo tributario è inoltre ammessa la produzione in appello di documenti preesistenti, ferma la disciplina dei termini di deposito, la cui violazione non era stata specificamente dedotta. Sono stati respinti anche i motivi quarto, sesto e ottavo: le schermate del sistema informatico, lette insieme agli avvisi di ricevimento, collegavano le tre raccomandate ai rispettivi fascicoli delle iscrizioni; l'invio diretto da parte dell'agente della riscossione tramite il servizio postale consentiva di ritenere le comunicazioni pervenute all'indirizzo della destinataria, anche se ricevute dal portiere, senza necessità della raccomandata informativa prevista per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario. È stata inoltre esclusa l'illegittimità per il fatto che il recapito fosse stato affidato a un'agenzia privata convenzionata. La questione dell'omessa comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria non è stata esaminata nel merito, perché la Corte ha ritenuto che non fosse stata proposta nei motivi di ricorso; ha precisato, tuttavia, che l'obbligo di previo contraddittorio era stato riconosciuto dalla giurisprudenza anche per il periodo anteriore alla sua espressa previsione normativa. Il quinto e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenze nella formulazione delle censure di motivazione; il settimo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure senza i necessari requisiti di specificità. La ricorrente è stata condannata a rifondere a Equitalia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.200 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori se dovuti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
in materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado
Nel processo tributario d'appello prevale la disciplina processuale tributaria su quella civile ordinaria: è quindi ammessa la produzione di documenti già esistenti prima del primo grado, senza applicare la preclusione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32, comma 1, e 61
La produzione documentale in appello resta soggetta ai termini previsti dalle norme tributarie richiamate; in questo caso, tuttavia, la ricorrente non aveva formulato una censura specifica sulla tempestività del deposito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1
Nel caso di notifica di atti direttamente a mezzo del servizio postale da parte dell'agente della riscossione, nell'ambito di quanto consentito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, u.p. la giurisprudenza di questa Corte, dovendo trovare applicazione le disposizioni che regolano il servizio postale universale (con riferimento al tempo delle comunicazioni oggetto di contestazione il D.M. 9 aprile 2001 ; si vedano, successivamente, il D.M. 1 ottobre 2008 ; da ultimo Delib. n. 385 del 2013 Cons del 20 giugno 2013) è ferma nel ritenere che, difettando apposite previsioni ad opera della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica in ordine alla persona cui è consegnata il plico, dovendo l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo
Quando l'agente della riscossione invia direttamente l'atto tramite il servizio postale, la consegna all'indirizzo del destinatario è idonea a far ritenere l'atto ritualmente ricevuto, senza relata o annotazione specifica sul soggetto che ritira il plico, salvo specifiche previsioni della disciplina postale.
D.M. 9 aprile 2001
La Corte richiama la disciplina del servizio postale universale vigente all'epoca delle comunicazioni, quale quadro regolatore del recapito diretto degli atti da parte dell'agente della riscossione.
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4
non essendo stata quindi elusa la riserva in via esclusiva alle Poste Italiane (ora S.p.A.) degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4 e successive modificazioni.
La consegna materiale delle raccomandate da parte di un'agenzia privata convenzionata, scelta dall'ufficio postale, non elude la riserva esclusiva quando gli invii sono affidati al servizio postale nell'ambito della convenzione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis
comunicazione che, come è noto, non era normativamente disciplinata al tempo in cui sono avvenute le iscrizioni ipotecarie per cui è causa, essendo stato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis aggiunto solo dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106 , con decorrenza dal 13 luglio 2011
La disposizione che ha introdotto espressamente la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria è entrata in vigore il 13 luglio 2011; la Corte precisa però che il dovere di attivare il contraddittorio preventivo poteva discendere dal sistema anche per il periodo precedente.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
La norma ha aggiunto l'art. 77, comma 2-bis, al D.P.R. n. 602/1973, rendendo espressamente prevista la comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria, con decorrenza dal 13 luglio 2011.
Art. 139, comma 4, c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6
Ne consegue che non solo l'atto recapitato il 7 maggio 2015, apparentemente sottoscritto dalla destinataria, ma anche quelli ricevuti dal portiere - per i quali, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato nell'ambito del nono motivo (si veda infra paragrafo 13) sub specie dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, negli altri due casi il giudice di merito ha ritenuto sussistere specifica autorizzazione al ritiro - debbono ritenersi conosciuti dalla destinataria, senza che occorresse l'ulteriore adempimento della raccomandata informativa, quale previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 analogamente a quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 4 in tema di notifica al portiere per ufficiale giudiziario.
La regola della raccomandata informativa prevista per la notificazione al portiere eseguita dall'ufficiale giudiziario non si estende automaticamente all'invio diretto dell'agente della riscossione tramite il servizio postale; nel caso deciso, la consegna al portiere all'indirizzo della destinataria è stata ritenuta sufficiente.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Inammissibili, infine, si rivelano il quinto motivo ed il nono motivo, denuncianti, come si è visto nelle rispettive rubriche innanzi riportate, vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 senza che l'illustrazione dei rispettivi motivi sia conclusa dai rispettivi quesiti di fatto, con la chiara indicazione di ciascun fatto controverso e decisivo per il giudizio, rispetto ai quali si denunciano le lamentate carenze di motivazione della sentenza impugnata.
Le censure di motivazione proposte secondo il regime applicato nel giudizio devono indicare chiaramente il fatto controverso e decisivo cui si riferisce il vizio; la mancata formulazione ha comportato l'inammissibilità dei motivi.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Infine ugualmente inammissibile è il settimo motivo, con il quale congiuntamente la ricorrente compendia una duplicità di censure per violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, mancando a conclusione della relativa illustrazione tanto il quesito di diritto in relazione alla dedotta violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto il momento funzionale di sintesi con riferimento alla censura formulata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il motivo che denuncia violazione di legge deve concludersi con il quesito di diritto richiesto dal regime processuale applicabile; se cumula anche un vizio motivazionale, deve contenere anche la sintesi specifica di tale censura.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello possono essere prodotti anche documenti preesistenti al primo grado; la produzione non costituisce di per sé una nuova eccezione se serve soltanto a contrastare un fatto già posto dal ricorrente a fondamento della domanda. Restano da rispettare i termini processuali per il deposito.
- La comunicazione dell'iscrizione ipotecaria può essere provata mediante avvisi di ricevimento collegati agli atti attraverso gli identificativi dei relativi fascicoli, anche se l'avviso non riporta il numero dell'iscrizione, quando il collegamento documentale è verificabile.
- Per gli atti inviati direttamente dall'agente della riscossione tramite il servizio postale, la consegna all'indirizzo del destinatario può essere ritenuta regolare anche se il plico è ricevuto dal portiere; la raccomandata informativa prevista per la notifica dell'ufficiale giudiziario non è automaticamente necessaria per questa diversa modalità di invio.
- L'impiego di un'agenzia privata di recapito convenzionata con il servizio postale non determina, di per sé, l'illegittimità della comunicazione, se l'affidamento deriva dall'organizzazione del servizio postale e non elude la riserva prevista per gli invii amministrativi e giudiziari.
- La questione della mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria deve essere formulata in modo specifico nei motivi di impugnazione: il giudice non può estendere il thema decidendum oltre le censure effettivamente proposte. La decisione precisa comunque che il contraddittorio preventivo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza anche per il periodo anteriore alla sua espressa previsione legislativa.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono rispettare i requisiti formali propri del motivo invocato: la denuncia di vizi motivazionali deve individuare il fatto controverso e decisivo, mentre la violazione di legge deve essere formulata con il quesito di diritto richiesto dal regime applicabile; la loro mancanza può comportare l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 apr 2016Sentenza del 06/04/2016 n. 66 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 6 apr 2016Sentenza del 06/04/2016 n. 210 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 6 apr 2016Sentenza del 06/04/2016 n. 3040 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 6 apr 2016Sentenza del 06/04/2016 n. 3041 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 6 apr 2016Sentenza del 06/04/2016 n. 3042 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 6 apr 2016Sentenza del 06/04/2016 n. 3060 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →