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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29859/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in favore di una dirigente medico di azienda sanitaria pubblica, della quota variabile della retribuzione di posizione collegata alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alla pesatura dell'incarico. In primo grado era stata accolta una domanda qualificata come risarcitoria per inadempimento dell'obbligo contrattuale di procedere alla graduazione e pesatura, necessarie a determinare la parte variabile della retribuzione. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che in primo grado fosse stata proposta soltanto una domanda di corresponsione della quota variabile a titolo di adempimento e non una domanda risarcitoria, sicché su quest'ultima non poteva pronunciarsi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione delle norme civilistiche e collettive sulla retribuzione di posizione e sul criterio di pesatura; errata interpretazione della domanda, sostenendo che la richiesta di pagamento per inadempimento implicasse anche la domanda risarcitoria; violazione dell'art. 36 Cost. per mancata corresponsione della giusta retribuzione; omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'esistenza del fondo per la retribuzione e del provvedimento di graduazione. La resistente ha contestato tali censure difendendo la distinzione tra azione di adempimento e azione risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione presupponga una previa pesatura delle funzioni dirigenziali, e che, in assenza di pesatura o con pesatura pari a zero, non sorga un diritto all'adempimento contrattuale per importi ulteriori rispetto al minimo unificato. Eventuali somme maggiori possono essere chieste solo con autonoma azione risarcitoria, fondata sulla mancata o errata pesatura e sull'allegazione degli ulteriori fatti costitutivi della pretesa. La domanda di adempimento e quella risarcitoria hanno causae petendi diverse e la deduzione dell'inadempimento non implica automaticamente la domanda di risarcimento. È stato anche escluso che l'art. 36 Cost. conduca a diverso esito, poiché il sistema collega la retribuzione alla valutazione aziendale di pesatura. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati ai fini dell'interpretazione della domanda e della normativa collettiva.

  • artt. 51, comma 4, 53, 54, 55 ss. CCNL 5/12/1996

    Richiamati come fonte del diritto alla retribuzione di posizione e alla sua componente variabile.

  • artt. 27-40 CCNL 8/6/2000

    Richiamati come disciplina collettiva della retribuzione di posizione dirigenziale.

  • art. 24, comma 11, CCNL 3/11/2005

    Richiamato quale ulteriore fonte collettiva pertinente.

  • d.lgs. 165/2001

    Richiamato nel quadro della disciplina del rapporto di pubblico impiego dirigenziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova dei fatti costitutivi della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione del materiale allegato e probatorio.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per sostenere la pretesa risarcitoria da inadempimento.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.

  • artt. 112, 116, 345 ss. c.p.c.

    Richiamati per contestare il modo in cui la Corte d'appello aveva qualificato la domanda e valutato la causa.

  • artt. 1419, 2099, 2697 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo in relazione alla retribuzione dovuta e all'onere probatorio.

  • art. 36 Cost.

    Esaminato e ritenuto non decisivo, perché il sistema retributivo pubblico collega la parte variabile alla necessaria pesatura aziendale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La domanda di pagamento della componente variabile di una retribuzione collegata a valutazioni aziendali non è automaticamente sovrapponibile alla domanda risarcitoria per mancata o errata valutazione: le due azioni hanno diversa causa petendi e richiedono allegazioni distinte.
  • Se la corresponsione di una voce economica dipende da una previa pesatura o graduazione dell'incarico, l'assenza della pesatura o una pesatura pari a zero escludono un diritto all'adempimento per importi superiori al minimo già previsto dalla disciplina collettiva.
  • L'inadempimento dell'obbligo di pesatura non consente di ottenere, come semplice pretesa di adempimento, le somme ulteriori che sarebbero spettate solo in presenza di una corretta valutazione; tali somme possono essere rivendicate soltanto in via risarcitoria, deducendo e provando il fatto costitutivo specifico del danno.
  • Il giudice è vincolato al contenuto della domanda proposta e non può sostituire d'ufficio una diversa azione risarcitoria a quella di adempimento, quando quest'ultima non sia stata chiaramente introdotta.
  • Il richiamo al principio di giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. non elide la struttura del sistema retributivo che subordina la componente variabile a criteri di pesatura predeterminati; la tutela della giusta retribuzione opera entro tale assetto e non consente di prescindere dai presupposti applicativi della voce rivendicata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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