DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 124
Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo (2018) che aggiorna la L. 26/7/1975 n.354: migliora le condizioni detentive (locali, camere singole ove possibile, servizi igienici e corredo letto), promuove lavoro e formazione professionale dei detenuti (lavoro remunerato; per i dipendenti dall'amministrazione remunerazione pari a 2/3 del trattamento contrattuale), istituisce commissioni per l'assegnazione al lavoro, disciplina convenzioni con enti pubblici/privati, introduce il lavoro di pubblica utilità volontario e il riutilizzo dei proventi per formazione. Prevede stanziamenti per 2019-2021 e l'efficacia di alcune modifiche dal 31/12/2021.
Modifiche all'ordinamento penitenziario su trattamento e lavoro dei detenuti
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