Cassazione Civile, Ordinanza n. 16559/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il comune aveva notificato alla società alcuni avvisi di accertamento ICI per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, contestando un valore dell'area inferiore a quello stabilito dalla delibera comunale del 2010. La società aveva impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario di primo grado, che aveva rideterminato il valore dell'area in euro 30,00 al metro quadrato. In appello, sia il comune sia la società avevano proposto gravame, ma la CTR aveva rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo astrattamente legittima la rettifica comunale ma non più attuale, per il sopravvenire della crisi economica, la valorizzazione fissata dal comune. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione/falsa applicazione delle norme sull'ICI e sulla potestà regolamentare comunale, lamentando: a) che la CTR avesse espresso affermazioni tra loro contraddittorie; b) che, a fronte di elementi come versamenti volontari sulla base di valori superiori e transazioni a euro 40,00, la CTR avesse illogicamente mantenuto il valore di euro 30,00 invece di almeno confermare parzialmente la maggiore stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile. Ha osservato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione chiara e articolata: la CTR aveva spiegato perché, pur essendo astrattamente legittima la rettifica del comune, il valore deliberato non fosse più corrispondente al valore venale dell'area a distanza di cinque anni. Quanto alla seconda censura, la Corte ha rilevato che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del comune al pagamento delle spese di lite e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge e di nullità della sentenza non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito; i motivi devono essere specificamente articolati e separabili
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto sotto la veste di vizio motivazionale
richiamato dalla parte ricorrente come parametro dell'apparato motivazionale del giudice tributario
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
richiamato per contestare il criterio di determinazione del valore imponibile ICI
richiamato in relazione alla potestà regolamentare comunale in materia di tributi locali
artt. 52 e 59, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
evocati come limiti di legittimità della delibera comunale sul valore dell'area
richiamato per il procedimento in camera di consiglio e la proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, censure eterogenee cumulate in un unico motivo sono inammissibili se non consentono di distinguere chiaramente i singoli profili di doglianza e il corrispondente mezzo di impugnazione.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo chiaro e comprensibile, ancorché sfavorevole alla parte ricorrente.
- Non è consentito denunciare formalmente una violazione di legge per ottenere, in realtà, una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, il sindacato della Corte non si estende alla riconsiderazione del valore delle prove o alla sostituzione del proprio giudizio a quello del giudice tributario di merito.
- La determinazione del valore imponibile operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio deducibile, non mediante una richiesta di nuova stima del bene o di diversa ponderazione degli elementi fattuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16472/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16485/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16486/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16487/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16489/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →