Cassazione Civile, Ordinanza n. 33088/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi inammissibili; ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, per il mancato svolgimento di attività difensiva dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2010, maggiori redditi ai fini IRES e IRAP, ritenendo l'attività svolta di natura commerciale e quindi non applicabile il regime agevolato/esentativo previsto per gli enti associativi. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, da un lato violazione di legge, nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse richiamato per relationem la sentenza di primo grado senza valutare le deduzioni difensive sulla natura non commerciale dell'ente, sull'incompletezza del libro soci, sulla mancata partecipazione dei soci e sulle anomalie del PVC; dall'altro, omesso esame ed errata valutazione di fatti decisivi, contestando l'affermazione della CTR sulla personalità giuridica dell'associazione, la validità della sottoscrizione dell'avviso e la tardività dell'eccezione relativa alla data dell'atto. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumula censure eterogenee, non si confronta con tutte le rationes decidendi e tende in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito; lo ha comunque ritenuto infondato nella parte relativa alla motivazione apparente, poiché la CTR aveva espresso ragioni autonome a sostegno della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le circostanze indicate non integrano fatti storici decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma questioni valutative o giuridiche; inoltre, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare le divergenze tra le due decisioni di merito.
Norme richiamate
richiamati dalla ricorrente come base normativa del regime fiscale degli enti non commerciali e della qualificazione dell'attività svolta
considerato dall'Ufficio e dalla CTR come regime di favore non applicabile in presenza di elementi che depongono per la natura commerciale dell'attività
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio per violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura non è stata articolata in modo autonomamente distinguibile rispetto agli altri vizi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte esclude nel caso concreto la nullità della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza della motivazione o la rivalutazione del merito
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa tardività di un'eccezione, ma il motivo è dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto violazione di legge, omesso esame di fatti e vizi motivazionali, senza separare chiaramente le diverse censure e senza confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola di esse comporta il rigetto o l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è tale la motivazione per relationem se il giudice di appello manifesta di aver esaminato i motivi di gravame e indica le ragioni della conferma della decisione di primo grado.
- L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili in cassazione le mere contestazioni sulla sufficienza della motivazione o sulla valutazione del materiale probatorio.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrando che esse sono diverse; in difetto, la censura è inammissibile.
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