Cassazione Civile, Ordinanza n. 14923/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva realizzato edifici residenziali e commerciali e, per finanziare la costruzione, aveva contratto mutui bancari o altri finanziamenti onerosi, deducendone gli interessi passivi come costi inerenti all'impresa. L'Ufficio, con avvisi di accertamento notificati il 18 luglio 2012, aveva ripreso a tassazione un maggior reddito d'impresa ritenendo non deducibili alcuni oneri finanziari, perché non univocamente riferibili alla costruzione degli immobili destinati alla compravendita e perché i più cantieri confluivano in un unico conto, con residui che, secondo l'Ufficio, mostravano anche somme prese a mutuo non impiegate nella costruzione. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo tali spese necessarie al funzionamento dei cantieri e quindi deducibili. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 101, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, sostenendo che la deduzione era stata ammessa in assenza di prova univoca del collegamento tra i finanziamenti e i singoli immobili, e che la decisione di merito avesse errato nella valutazione delle risultanze contabili e probatorie.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito. Ha osservato che la ricostruzione delle operazioni contabili non era stata disconosciuta dall'Ufficio né contestata in giudizio, e che la norma fiscale invocata richiede solo un collegamento tra mutuo e operazione edilizia, rimettendo al giudice di merito la verifica di quali prestiti siano stati contratti per la costruzione o il restauro dell'edificio. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando l'Agenzia alle spese, ma nel dispositivo finale ha anche indicato il rigetto del ricorso; in ogni caso il risultato sostanziale è la soccombenza dell'Agenzia e la conferma della decisione favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
il motivo era formalmente incardinato nella violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, in sostanza, tendeva a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in cassazione.
art. 101, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
gli interessi passivi sui prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione sono deducibili; la norma è letta come sufficiente a richiedere un nesso di collegamento tra finanziamento e operazione edilizia, demandando al merito la verifica concreta.
il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione; la sua deduzione non configura di regola violazione di legge, ma censura sulla motivazione o sul fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l'eventuale errore nella valutazione delle prove deve essere veicolato, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale e non come violazione di legge.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
ha riformulato il vizio di motivazione nei limiti oggi previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
ha convertito il d.l. n. 83 del 2012 e introdotto la nuova disciplina del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando la norma fiscale richiede un collegamento tra costo e attività economica, la verifica concreta dell'effettiva riferibilità del costo all'operazione spetta al giudice di merito, salvo violazione di criteri giuridici di interpretazione della norma.
- Le doglianze relative alla valutazione delle risultanze contabili o probatorie non integrano di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma attengono all'apprezzamento di merito e, se del caso, al vizio motivazionale nei ristretti limiti oggi consentiti.
- Gli interessi passivi su finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili possono essere dedotti se sussiste il necessario nesso di collegamento con l'opera edilizia; l'individuazione dei singoli prestiti rilevanti è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
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