Cassazione Civile, Ordinanza n. 36397/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una condomina, della deliberazione assembleare adottata dal condominio. In primo grado l'impugnazione era stata dichiarata tardiva; in appello la Corte territoriale ha ritenuto invece tempestivo il gravame, ma ha poi rigettato nel merito tutti i motivi di invalidità dedotti. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al vizio di convocazione dell'assemblea, sostenendo di avere conosciuto la convocazione solo casualmente e che l'avviso di giacenza della raccomandata sarebbe stato compilato erroneamente; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione di norme processuali e dei principi di economia processuale e ragione più liquida, lamentando che la Corte d'appello avesse deciso su eccezioni non riproposte e su motivi che, a suo dire, avrebbero dovuto essere esaminati solo se fosse stato respinto il primo motivo, sul quale non vi era stata pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che la Corte d'appello non si era espressa sul motivo concernente il mancato rispetto del termine di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c., ha ritenuto comunque infondato tale motivo: l'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, è disciplinato dall'art. 1335 c.c. e si presume conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria. Dai documenti e dalle stesse allegazioni della ricorrente risultava che l'avviso di giacenza era stato consegnato al suo indirizzo in data utile, sicché la convocazione doveva considerarsi tempestiva. Gli ulteriori due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché non avrebbero potuto condurre a una diversa utilità pratica per la ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il ricorso è stato comunque rigettato perché il motivo non esaminato in appello risultava infondato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come norma di deduzione della nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi processuali.
La Corte richiama il principio dell'interesse ad agire e all'impugnazione, che deve essere concreto e attuale, non astratto.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi processuali.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi processuali.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro per le censure di violazione di legge formulate nei motivi secondo e terzo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di economia processuale e ragione più liquida.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come base costituzionale dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
La Corte richiama il potere di correggere la motivazione e integrare la decisione di rigetto senza rinvio quando il motivo non esaminato è infondato.
La Corte ribadisce che l'avviso di convocazione assembleare deve essere ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della prima convocazione.
L'avviso di convocazione, atto recettizio, si presume conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare su un motivo di appello, la Corte può evitare il rinvio se il motivo non esaminato è comunque infondato e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, integrando la motivazione in funzione nomofilattica e di economia processuale.
- L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale è atto unilaterale recettizio: non è soggetto al regime delle notificazioni degli atti giudiziari e si presume conosciuto quando perviene all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria.
- Ai fini della validità della convocazione assembleare condominiale rileva la ricezione dell'avviso nel termine minimo legale; se la conoscibilità dell'avviso è provata, la delibera non è invalidata per mancata tempestiva conoscenza da parte del condomino.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur denunciando violazioni di legge, non sia idoneo a produrre un'utilità concreta per il ricorrente, difettando così di interesse all'impugnazione.
- Il principio dell'interesse ad agire si riflette anche sull'impugnazione: non è sufficiente l'interesse a ottenere una risposta astratta su una questione giuridica, occorrendo un effetto pratico sulla decisione impugnata.
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