Cassazione Civile, Ordinanza n. 28555/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione in varie discipline, hanno agito contro le amministrazioni chiedendo il risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. Sostenevano di avere percepito una borsa di studio inferiore a quella che avrebbe dovuto costituire un'adeguata retribuzione e chiedevano, in via risarcitoria, la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire applicando il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999, oltre agli incrementi per indice di inflazione e alle rideterminazioni triennali previste dalla disciplina e dalla contrattazione collettiva del personale medico del SSN. In cassazione deducevano violazione di norme interne e comunitarie sul mancato recepimento delle direttive, sostenendo che il parametro del danno dovesse essere il trattamento economico del d.lgs. n. 368/1999 e che dovessero riconoscersi anche gli adeguamenti annuali e triennali; inoltre contestavano il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inammissibile anche il ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni dal 1992 al 2004 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991; il d.lgs. n. 368/1999 opera solo per gli iscritti dall'anno accademico 2006-2007; non sussiste un obbligo di adeguare retroattivamente la borsa di studio agli importi del nuovo regime; la domanda di ulteriori somme a titolo di indicizzazione e di rideterminazione triennale è infondata alla luce dei blocchi legislativi succedutisi nel tempo. Anche la richiesta di investire la Corte di giustizia è stata giudicata priva di fondamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato inoltre posto a carico solidale dei ricorrenti principali l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base del motivo di ricorso per denunciare errori processuali e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
La Corte lo richiama per ribadire sinteticamente i principi già espressi dalla propria giurisprudenza.
È richiamato nel secondo motivo per denunciare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la censura è ritenuta assorbita o comunque infondata.
art. 36 Cost.
La Corte ribadisce che non è applicabile ai medici specializzandi, perché il loro rapporto non è di lavoro subordinato o parasubordinato e manca un sinallagma lavorativo.
art. 10 Cost.
È richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non viene valorizzato come fondamento dell'accoglimento.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti quale fondamento dell'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie.
direttiva CEE 75/362
Indicata come fonte europea sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, già attuata internamente.
direttiva CEE 75/363
Indicata come fonte europea sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, già attuata internamente.
direttiva CEE 82/76
Indicata come fonte europea sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, già attuata internamente.
direttiva CEE 93/16
La Corte ribadisce che ha natura compilativa e non introduce nuovi obblighi sulla misura della remunerazione; non giustifica l'estensione del nuovo regime ai corsi iniziati prima del 2006-2007.
direttiva 2005/36/CE
Richiamata dai ricorrenti tra le fonti europee invocate, senza che la Corte ne ricavi un diverso esito.
d.lgs. n. 257/1991
È la disciplina applicabile ai medici specializzandi iscritti negli anni dal 1992 al 2004; la Corte esclude che imponga l'indicizzazione annuale o la rideterminazione triennale pretendente.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
Richiamato per la pretesa di adeguamento triennale della borsa di studio; la Corte ribadisce che il relativo diritto è stato oggetto di blocchi legislativi e non spetta agli iscritti nei periodi considerati.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate sul mancato recepimento e sulla remunerazione degli specializzandi.
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368/1999
La Corte ribadisce che l'art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 si applica solo dall'anno accademico 2006-2007; l'art. 46 va letto nel senso che il termine temporale riguarda l'inizio del corso, non la sua mera pendenza.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato.
art. 7, comma 5, L. n. 289/2002
Richiamato per sostenere la tesi dell'adeguamento e dei limiti alla rivalutazione; la Corte richiama la propria giurisprudenza che conferma i blocchi normativi.
art. 1, comma 33, L. n. 549/1995
Richiamato per il blocco della rivalutazione/revisione economica delle borse di studio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori all'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991; il regime introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 opera solo per i corsi iniziati dal 2006-2007.
- La direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo e ulteriore obbligo, idoneo a imporre retroattivamente una diversa misura della remunerazione degli specializzandi rispetto a quella già prevista dal d.lgs. n. 257/1991.
- L'attività del medico specializzando non integra, di regola, un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; ne consegue l'inapplicabilità diretta dell'art. 36 Cost. e del principio di adeguatezza della retribuzione tipico del lavoro subordinato.
- Non è configurabile disparità di trattamento irragionevole quando il legislatore differisce nel tempo gli effetti di una riforma: il mero fluire del tempo costituisce un elemento idoneo a differenziare il regime applicabile.
- In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la pretesa all'indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale della borsa di studio non spetta per i corsi ricompresi nel periodo 1992-2004, anche in considerazione dei blocchi legislativi succedutisi nel tempo.
- Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa è inammissibile quando investe questioni rimaste assorbite in appello, poiché tali questioni potranno essere riproposte solo in caso di eventuale rinvio.
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