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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28555/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione in varie discipline, hanno agito contro le amministrazioni chiedendo il risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. Sostenevano di avere percepito una borsa di studio inferiore a quella che avrebbe dovuto costituire un'adeguata retribuzione e chiedevano, in via risarcitoria, la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire applicando il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999, oltre agli incrementi per indice di inflazione e alle rideterminazioni triennali previste dalla disciplina e dalla contrattazione collettiva del personale medico del SSN. In cassazione deducevano violazione di norme interne e comunitarie sul mancato recepimento delle direttive, sostenendo che il parametro del danno dovesse essere il trattamento economico del d.lgs. n. 368/1999 e che dovessero riconoscersi anche gli adeguamenti annuali e triennali; inoltre contestavano il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inammissibile anche il ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni dal 1992 al 2004 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991; il d.lgs. n. 368/1999 opera solo per gli iscritti dall'anno accademico 2006-2007; non sussiste un obbligo di adeguare retroattivamente la borsa di studio agli importi del nuovo regime; la domanda di ulteriori somme a titolo di indicizzazione e di rideterminazione triennale è infondata alla luce dei blocchi legislativi succedutisi nel tempo. Anche la richiesta di investire la Corte di giustizia è stata giudicata priva di fondamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato inoltre posto a carico solidale dei ricorrenti principali l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come base del motivo di ricorso per denunciare errori processuali e violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte lo richiama per ribadire sinteticamente i principi già espressi dalla propria giurisprudenza.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo per denunciare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la censura è ritenuta assorbita o comunque infondata.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ribadisce che non è applicabile ai medici specializzandi, perché il loro rapporto non è di lavoro subordinato o parasubordinato e manca un sinallagma lavorativo.

  • art. 10 Cost.

    È richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non viene valorizzato come fondamento dell'accoglimento.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    Richiamati dai ricorrenti quale fondamento dell'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie.

  • direttiva CEE 75/362

    Indicata come fonte europea sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, già attuata internamente.

  • direttiva CEE 75/363

    Indicata come fonte europea sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, già attuata internamente.

  • direttiva CEE 82/76

    Indicata come fonte europea sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, già attuata internamente.

  • direttiva CEE 93/16

    La Corte ribadisce che ha natura compilativa e non introduce nuovi obblighi sulla misura della remunerazione; non giustifica l'estensione del nuovo regime ai corsi iniziati prima del 2006-2007.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dai ricorrenti tra le fonti europee invocate, senza che la Corte ne ricavi un diverso esito.

  • d.lgs. n. 257/1991

    È la disciplina applicabile ai medici specializzandi iscritti negli anni dal 1992 al 2004; la Corte esclude che imponga l'indicizzazione annuale o la rideterminazione triennale pretendente.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    Richiamato per la pretesa di adeguamento triennale della borsa di studio; la Corte ribadisce che il relativo diritto è stato oggetto di blocchi legislativi e non spetta agli iscritti nei periodi considerati.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate sul mancato recepimento e sulla remunerazione degli specializzandi.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368/1999

    La Corte ribadisce che l'art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 si applica solo dall'anno accademico 2006-2007; l'art. 46 va letto nel senso che il termine temporale riguarda l'inizio del corso, non la sua mera pendenza.

  • art. 8 d.lgs. n. 517/1999

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato.

  • art. 1 L. n. 266/2005

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato.

  • art. 7, comma 5, L. n. 289/2002

    Richiamato per sostenere la tesi dell'adeguamento e dei limiti alla rivalutazione; la Corte richiama la propria giurisprudenza che conferma i blocchi normativi.

  • art. 1, comma 33, L. n. 549/1995

    Richiamato per il blocco della rivalutazione/revisione economica delle borse di studio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori all'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991; il regime introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 opera solo per i corsi iniziati dal 2006-2007.
  • La direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo e ulteriore obbligo, idoneo a imporre retroattivamente una diversa misura della remunerazione degli specializzandi rispetto a quella già prevista dal d.lgs. n. 257/1991.
  • L'attività del medico specializzando non integra, di regola, un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; ne consegue l'inapplicabilità diretta dell'art. 36 Cost. e del principio di adeguatezza della retribuzione tipico del lavoro subordinato.
  • Non è configurabile disparità di trattamento irragionevole quando il legislatore differisce nel tempo gli effetti di una riforma: il mero fluire del tempo costituisce un elemento idoneo a differenziare il regime applicabile.
  • In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la pretesa all'indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale della borsa di studio non spetta per i corsi ricompresi nel periodo 1992-2004, anche in considerazione dei blocchi legislativi succedutisi nel tempo.
  • Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa è inammissibile quando investe questioni rimaste assorbite in appello, poiché tali questioni potranno essere riproposte solo in caso di eventuale rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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