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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da una locazione commerciale e da un successivo pignoramento mobiliare eseguito dalla locatrice nei confronti della conduttrice poi fallita, sui beni rimasti nell'immobile. Dopo l'assegnazione di quei beni alla creditrice procedente, una terza società ha agito sostenendo di esserne proprietaria in forza di una cessione di ramo d'azienda. La Corte d'appello le ha dato ragione, qualificando l'iniziativa come azione petitoria esperibile contro l'assegnataria in mala fede e riconoscendo anche il danno da mancato godimento. La società locatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) falsa applicazione delle norme sulla locazione commerciale e sull'art. 36 l. 392/1978, sostenendo che la mancata comunicazione della cessione avrebbe reso inefficace anche il trasferimento dei beni e che la risoluzione della locazione per sfratto avrebbe comunque precluso ogni rilievo alla cessione; 2) violazione degli artt. 619, 620 c.p.c., 2920 c.c. e dell'art. 36 cit., deducendo che la terza proprietaria avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo e che, comunque, dopo l'assegnazione non sarebbe stata più azionabile alcuna pretesa restitutoria; 3) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso su una domanda di accertamento della proprietà non proposta; 4) nullità per motivazione contraddittoria in punto di rigetto della domanda riconvenzionale della locatrice. La Cassazione, dopo avere chiarito l'irregolarità dell'assegnazione avvenuta nonostante il fallimento dell'esecutata, ha ritenuto infondati tutti i motivi: la comunicazione ex art. 36 l. 392/1978 rileva solo per l'opponibilità della cessione del contratto di locazione, non per gli effetti traslativi della cessione d'azienda; la cessionaria era proprietaria dei beni anche alla data del pignoramento; la domanda proposta dalla terza è stata correttamente letta come azione di rivendica contro l'assegnataria in mala fede; infine, il rigetto della domanda riconvenzionale è stato ritenuto coerente con l'accertata inopponibilità della cessione della locazione al locatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società locatrice. Ha confermato che la cessione d'azienda aveva prodotto il trasferimento dei beni aziendali alla società resistente, che la mancata comunicazione al locatore ex art. 36 l. 392/1978 non incideva su tale trasferimento ma solo sulla cessione del contratto di locazione, e che la resistente poteva far valere la proprietà dei beni nei confronti dell'assegnataria di mala fede mediante azione petitoria ordinaria, non identificabile con l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'ultrapetizione e la contraddittorietà della motivazione sulla domanda riconvenzionale. Spese di legittimità integralmente compensate per la novità di alcune questioni trattate. È stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36 l. 392/1978

    La comunicazione della cessione d'azienda al locatore serve solo a rendere opponibile la cessione del contratto di locazione; non incide sugli effetti traslativi della cessione dei beni aziendali.

  • art. 55 l. 392/1978

    Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 5 l. 392/1978

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione.

  • art. 658 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione allo sfratto per morosità, ma non ritenuto idoneo a precludere la rilevanza della cessione d'azienda ai fini della proprietà dei beni.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla risoluzione del contratto, senza incidenza sugli effetti traslativi della cessione dei beni aziendali.

  • art. 619 c.p.c.

    È il rimedio tipico del terzo che voglia paralizzare l'esecuzione prima della vendita o assegnazione; nel caso concreto non era più il rimedio corretto per ottenere la restituzione dei beni dopo l'assegnazione.

  • art. 620 c.p.c.

    L'opposizione tardiva è ammessa solo per far valere i diritti del terzo sulla somma ricavata e, nel caso di beni mobili, solo se la procedura esecutiva è ancora pendente e si debba procedere alla distribuzione.

  • art. 2920 c.c.

    "Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese"

    In caso di beni mobili, il terzo proprietario che non abbia fatto valere le proprie ragioni sulla somma ricavata non può opporle all'acquirente di buona fede; a contrario, può farle valere contro l'acquirente/assegnatario in mala fede e agire petitoriamente.

  • art. 2926 c.c.

    Per l'assegnazione di beni mobili, il terzo proprietario può agire entro sessanta giorni contro l'assegnatario di buona fede per ripetere la somma corrispondente al credito soddisfatto; la norma è stata letta a contrario per ammettere l'azione ordinaria contro l'assegnatario in mala fede.

  • art. 2925 c.c.

    Richiamato come norma di raccordo, perché rinvia alla disciplina sostanziale della vendita forzata, rilevante anche per l'assegnazione.

  • art. 1376 c.c.

    Gli effetti traslativi della cessione seguono le ordinarie regole sul trasferimento della proprietà, indipendenti dalla comunicazione ex art. 36 l. 392/1978.

  • art. 2556 c.c.

    La cessione d'azienda, se regolarmente iscritta nel registro delle imprese, è opponibile ai terzi secondo le regole di pubblicità commerciale.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato per chiarire che la cessione del contratto di locazione può derivare da autonome regole di subentro nei contratti aziendali.

  • art. 2193 c.c.

    L'ignoranza dell'iscrizione nel registro delle imprese non può essere opposta per negare gli effetti della pubblicità legale.

  • art. 1153 c.c.

    L'acquirente o assegnatario in mala fede non può invocare il principio possesso vale titolo.

  • art. 948 c.c.

    La domanda del terzo è stata qualificata sostanzialmente come azione di rivendica, volta al recupero del bene presso chi lo possiede senza valido titolo opponibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la domanda, interpretata nel suo contenuto sostanziale, era effettivamente petitoria e recuperatoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per vizio motivazionale; la Corte ha escluso contraddittorietà della motivazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma non ritenuto violato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Usato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione documentale in cassazione è stata dichiarata inammissibile per mancato rispetto dei limiti e delle formalità previste dalla norma nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 51 l.fall.

    La procedura esecutiva mobiliare avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto fallimento del debitore esecutato.

  • art. 107 l.fall.

    È stato chiarito che, nel regime previgente alla riforma del 2006, il subentro automatico del curatore riguardava solo le esecuzioni immobiliari, non quelle mobiliari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nella cessione di azienda, la comunicazione al locatore prevista dall'art. 36 l. 392/1978 incide solo sull'opponibilità della cessione del contratto di locazione, non sul trasferimento della proprietà dei beni aziendali, che resta regolato dalle ordinarie norme civilistiche e di pubblicità commerciale.
  • In caso di pignoramento mobiliare, il terzo proprietario deve usare l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. prima della vendita o assegnazione; dopo l'assegnazione, il rimedio cambia a seconda della buona o mala fede dell'assegnatario.
  • Se i beni mobili pignorati vengono assegnati a un creditore in mala fede, il terzo proprietario può proporre un'azione petitoria ordinaria per il recupero del bene, senza il limite temporale dei sessanta giorni previsto per l'azione contro l'assegnatario di buona fede.
  • L'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è lo strumento per recuperare il bene dopo che l'assegnazione ha definito l'esecuzione; essa consente solo di far valere diritti sulla somma ricavata, quando la fase distributiva sia ancora aperta.
  • Nell'interpretazione della domanda giudiziale conta il contenuto sostanziale della pretesa e il petitum effettivamente perseguito, non la formula letterale usata dalla parte; la domanda diretta a riottenere il bene può essere qualificata come rivendicazione.
  • Il creditore procedente che agisca in mala fede, consapevole dell'altrui proprietà del bene pignorato, risponde verso il terzo proprietario anche dei danni e delle spese cagionati dall'esecuzione.
  • In cassazione, la qualificazione della domanda e l'interpretazione dell'atto introduttivo sono sindacabili nei limiti della denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., con esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioniCompravenditaAziendaLiquidazione giudizialeProprietà
RamiLocazioniEsecuzioniProcesso civileContrattiObbligazioniCommercialeFallimentare / Crisi d'impresaDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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