Cassazione Civile, Ordinanza n. 22609/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per omessa applicazione della ritenuta sul trattamento di fine mandato (TFM) spettante all'amministratore della società, deceduto nel 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, applicando la ritenuta nella misura del 20%; la società aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello, ritenendo che le scritture contabili relative alla somma, con passaggio da debito verso terzi (eredi) a soci verso finanziamento, integrassero una operazione dispositiva finalizzata a realizzare un "incasso giuridico" della somma a favore degli eredi-soci, senza applicazione della ritenuta e con mantenimento della somma nel patrimonio societario. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 59, comma 1, lett. c-bis, TUIR, sostenendo che il giroconto contabile non costituiva incasso giuridico, ma mero effetto legale del trasferimento iure successionis del credito agli eredi del de cuius.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la ricostruzione della CTR, non più sindacabile in sede di legittimità, descriveva non una mera operazione nominalistica o contabile, ma una concreta operazione economico-finanziaria concordata tra società ed eredi-soci, diretta a far conseguire e utilizzare il credito senza effettiva erogazione e con sua patrimonializzazione nella società. In tale situazione, il credito doveva considerarsi conseguito e utilizzato, con conseguente obbligo di tassazione e di ritenuta a carico della società quale sostituto d'imposta. La Corte ha richiamato precedenti sul tema dell'"incasso giuridico" e sulla rinuncia del socio al credito, precisando che la rinuncia patrimonializza la società ma non altera il regime fiscale in capo al percettore del credito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973
norma invocata dalla ricorrente per sostenere che il trasferimento del credito agli eredi non integra, di per sé, incasso giuridico tale da imporre la ritenuta; la Corte però ritiene infondata tale lettura nel caso concreto, valorizzando l'effettivo conseguimento e utilizzo del credito.
art. 59, comma 1, lett. c-bis, TUIR
norma invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi del mero effetto successorio del credito; la Corte ne esclude l'applicazione in senso tale da impedire la tassazione del credito effettivamente conseguito e patrimonializzato.
art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'obbligo di ritenuta fiscale a carico della società quale sostituto d'imposta sui crediti da lavoro autonomo del socio, anche se non materialmente incassati ma comunque conseguiti e utilizzati mediante rinuncia.
richiamato nel quadro sistematico della disciplina delle rinunce dei soci ai crediti, per escludere che esse alterino il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia.
menzionato quale disposizione successiva all'art. 55 nel sistema della disciplina delle sopravvenienze attive e delle rinunce dei crediti dei soci.
richiamato in correlazione sistematica con le norme sul trattamento fiscale delle rinunce dei soci ai crediti.
richiamato in correlazione sistematica con la disciplina delle rinunce dei soci ai crediti e della patrimonializzazione della società.
richiamato in correlazione sistematica con la disciplina fiscale delle rinunce dei soci ai crediti.
richiamato per affermare che la norma agevolativa sulla rinuncia dei soci non modifica il regime fiscale del credito in capo ai soci.
richiamato per dare atto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente costituito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di TFM e ritenute, il trasferimento formale del credito non esaurisce l'analisi: occorre verificare se, nella sostanza economica dell'operazione, il credito sia stato effettivamente conseguito e utilizzato, anche senza materiale pagamento, così da integrare un incasso giuridico.
- La rinuncia del socio a un credito verso la società può determinare la patrimonializzazione della società, ma non altera il regime fiscale del credito in capo al percettore; se il credito è comunque conseguito/utilizzato, resta dovuta la tassazione e, nei casi previsti, la ritenuta.
- Le scritture contabili non hanno valore meramente nominalistico quando riflettono un accordo economico condiviso tra società e soci: il giudice di merito può trarne un accertamento fattuale insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Il contribuente che contesti l'applicazione dell'incasso giuridico deve confrontarsi con l'accertamento in fatto secondo cui la somma è stata mantenuta nella società per volontà condivisa degli aventi diritto, evitando che la mancata erogazione consenta un vantaggio fiscale ingiustificato.
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