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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18034/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 nei confronti di una contribuente titolare di ditta individuale, rettificando con metodo analitico-induttivo il reddito d’impresa e il valore della produzione dopo un accesso della Guardia di finanza nei locali dell’attività, in esito al quale la contabilità era stata ritenuta inattendibile per incoerenze dell’indice di rotazione del magazzino. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendone la nullità per inesistenza della notifica, difetto di legittimazione del funzionario firmatario, vizio di motivazione, violazione del contraddittorio e, soprattutto, violazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000 per emissione dell’avviso prima del decorso di 60 giorni dalla conclusione della verifica. La CTP aveva accolto il ricorso anche per la violazione del termine dilatorio; la CTR, invece, aveva riformato la decisione ritenendo legittimo l’anticipo dell’atto in ragione dell’urgenza derivante dall’approssimarsi della decadenza del potere impositivo. In cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. 212/2000, censurando la tesi della CTR secondo cui l’urgenza potesse identificarsi nel mero imminente spirare del termine di decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che l’avviso emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni è illegittimo, salvo specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto tributario, e che tale urgenza non può coincidere con il semplice imminente spirare del termine di decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento. Poiché la CTR aveva fondato la legittimità dell’atto proprio su tale ragione, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Quanto alle spese, non è stata disposta regolazione in ragione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di una pubblica amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni costituisce garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; la sua inosservanza comporta l’illegittimità dell’avviso emesso ante tempus, salvo specifiche e concrete ragioni di urgenza.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il mero imminente spirare del termine di decadenza non integra di per sé una ragione di urgenza idonea a derogare al termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un’Amministrazione statale, i compensi e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002

    La liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio avviene dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando la parte ammessa al patrocinio sia vittoriosa contro un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel sistema delle garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura, salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza concrete e riferite al rapporto tributario oggetto di accertamento.
  • L’urgenza idonea a giustificare l’emissione anticipata dell’avviso non può essere individuata nel solo imminente spirare del termine di decadenza del potere impositivo, poiché tale criterio svuoterebbe la garanzia del contraddittorio e legittimerebbe in via generalizzata gli atti in scadenza.
  • Quando la violazione del termine dilatorio emerge dalla sola ricostruzione dei fatti già accertati e non occorrono ulteriori indagini, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito accogliendo il ricorso originario.
  • Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è un’Amministrazione statale, la regolazione delle spese segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non la ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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