Cassazione Civile, Ordinanza n. 32385/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione in relazione a più cartelle di pagamento e ad altri atti presupposti. Il giudice di appello aveva accolto l'impugnazione rilevando: l'assenza di prova della notifica di alcuni atti presupposti; la nullità della notifica di alcune cartelle per mancata ricezione della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa; la prescrizione triennale di due cartelle notificate personalmente. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo quanto alla notifica di una cartella, sostenendo di avere prodotto la documentazione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento; 2) violazione delle norme sulla notifica per irreperibilità relativa, deducendo che il procedimento si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa e non con la sua effettiva ricezione; 3) omesso esame di un fatto decisivo quanto alla notifica di un'altra cartella, per la quale era stata prodotta la documentazione di ricevimento sottoscritta dal destinatario. La controparte non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omesso esame della documentazione sulla notificazione, osservando che il giudice di merito non aveva correttamente ricostruito il contesto notificatorio, anche in relazione alla diversa disciplina applicabile a seconda che la notifica fosse stata eseguita direttamente dall'agente della riscossione o tramite agente notificatore/ufficiale giudiziario. Inoltre, ha rilevato d'ufficio che la questione della nullità della notificazione, dedotta per la prima volta in appello a fronte di documenti prodotti solo in quella sede, poteva essere veicolata tramite motivi aggiunti nel processo tributario, in base al combinato disposto degli artt. 24, 58, comma 2, e 61 del d.lgs. 546/1992, anche nella disciplina anteriore alla riforma del 2023.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo/errore processuale denunciato in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge in tema di notificazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari, in combinazione con l'art. 140 c.p.c.
Richiamato per il regime di notificazione in caso di irreperibilità relativa.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la produzione documentale e le difese in appello nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Preclude domande ed eccezioni nuove in appello, ma non impedisce la rimodulazione difensiva nei limiti consentiti dal sistema processuale tributario.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l'applicazione in appello, in quanto compatibili, delle norme del giudizio di primo grado; utilizzato per giustificare i motivi aggiunti in appello.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario.
art. 24 Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la disciplina dei motivi aggiunti in appello a fronte di documenti non conosciuti.
Richiamato per la rilevabilità d'ufficio di decadenze e questioni sottratte alla disponibilità delle parti.
Richiamato in tema di conversione del vizio in motivo di gravame e formazione del giudicato interno.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, art. 1, comma 1, lett. bb)
Ha sostituito l'art. 58 del d.lgs. 546/1992, rendendo espresso il riferimento ai motivi aggiunti in presenza di nuovi documenti.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, art. 4, comma 2
È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria nella parte indicata dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello può legittimare la proposizione di motivi aggiunti, così da consentire alla parte che impugna l'atto di reagire alle nuove allegazioni documentali avversarie in modo effettivo e non meramente formale.
- La deduzione in ricorso dell'omessa notificazione di un atto non consente automaticamente di introdurre in giudizio qualsiasi vizio del procedimento notificatorio: i vizi di nullità non sono contenuti in una relazione di continenza rispetto all'inesistenza, e occorre una specifica allegazione del fatto costitutivo del vizio.
- In caso di contestazione della notifica di atti della riscossione, il giudice deve preliminarmente ricostruire il concreto contesto notificatorio, verificando se la notifica sia avvenuta direttamente dall'agente della riscossione o tramite un soggetto notificatore, poiché da tale qualificazione dipende il regime applicabile.
- Nel processo tributario, le preclusioni sulle eccezioni nuove in appello non impediscono la rimodulazione delle difese quando essa sia resa necessaria dalla produzione di documenti nuovi in secondo grado, in ossequio al diritto di difesa e al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- La rilevabilità d'ufficio di determinate questioni processuali o di decadenza resta soggetta ai limiti del giudicato interno espresso e alle regole sulla conversione del vizio in motivo di gravame.
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