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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32385/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione in relazione a più cartelle di pagamento e ad altri atti presupposti. Il giudice di appello aveva accolto l'impugnazione rilevando: l'assenza di prova della notifica di alcuni atti presupposti; la nullità della notifica di alcune cartelle per mancata ricezione della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa; la prescrizione triennale di due cartelle notificate personalmente. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo quanto alla notifica di una cartella, sostenendo di avere prodotto la documentazione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento; 2) violazione delle norme sulla notifica per irreperibilità relativa, deducendo che il procedimento si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa e non con la sua effettiva ricezione; 3) omesso esame di un fatto decisivo quanto alla notifica di un'altra cartella, per la quale era stata prodotta la documentazione di ricevimento sottoscritta dal destinatario. La controparte non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omesso esame della documentazione sulla notificazione, osservando che il giudice di merito non aveva correttamente ricostruito il contesto notificatorio, anche in relazione alla diversa disciplina applicabile a seconda che la notifica fosse stata eseguita direttamente dall'agente della riscossione o tramite agente notificatore/ufficiale giudiziario. Inoltre, ha rilevato d'ufficio che la questione della nullità della notificazione, dedotta per la prima volta in appello a fronte di documenti prodotti solo in quella sede, poteva essere veicolata tramite motivi aggiunti nel processo tributario, in base al combinato disposto degli artt. 24, 58, comma 2, e 61 del d.lgs. 546/1992, anche nella disciplina anteriore alla riforma del 2023.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello può legittimare la proposizione di motivi aggiunti, così da consentire alla parte che impugna l'atto di reagire alle nuove allegazioni documentali avversarie in modo effettivo e non meramente formale.
  • La deduzione in ricorso dell'omessa notificazione di un atto non consente automaticamente di introdurre in giudizio qualsiasi vizio del procedimento notificatorio: i vizi di nullità non sono contenuti in una relazione di continenza rispetto all'inesistenza, e occorre una specifica allegazione del fatto costitutivo del vizio.
  • In caso di contestazione della notifica di atti della riscossione, il giudice deve preliminarmente ricostruire il concreto contesto notificatorio, verificando se la notifica sia avvenuta direttamente dall'agente della riscossione o tramite un soggetto notificatore, poiché da tale qualificazione dipende il regime applicabile.
  • Nel processo tributario, le preclusioni sulle eccezioni nuove in appello non impediscono la rimodulazione delle difese quando essa sia resa necessaria dalla produzione di documenti nuovi in secondo grado, in ossequio al diritto di difesa e al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • La rilevabilità d'ufficio di determinate questioni processuali o di decadenza resta soggetta ai limiti del giudicato interno espresso e alle regole sulla conversione del vizio in motivo di gravame.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiEsecuzioniTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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