Sentenza del 09/08/2024 n. 22649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell’IVA su una fattura emessa da Area Giochi Holding Spa per commissioni bancarie e consulenze legali sostenute nell’ambito dell’acquisizione, finanziata con debito, della società target e della successiva fusione. L’Ufficio aveva negato la detrazione per asserita non inerenza, sostenendo che il costo era stato sostenuto dalla holding per acquistare la partecipazione, mentre il beneficio dell’operazione era ricaduto sulla società target. Dopo che la Cassazione, con sentenza n. 19341/2020, aveva cassato con rinvio la precedente decisione d’appello, il giudice del rinvio aveva accolto l’appello della contribuente e confermato l’accoglimento del ricorso in primo grado. L’Agenzia ha proposto due motivi: violazione dell’art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio non avrebbe rispettato il principio di diritto e non avrebbe valutato la macroscopica antieconomicità e la dissociazione tra soggetto che aveva sostenuto il costo e soggetto beneficiario; e violazione degli artt. 109 del D.P.R. 917/1986, 19 del D.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., per la medesima dissociazione e per l’omessa considerazione dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha ritenuto che, in un’operazione di merger leveraged buy-out, la società veicolo sia costituita per acquisire la target e fondersi con essa, così da avviare o proseguire direttamente l’attività economica: l’acquisizione della partecipazione è una fase preparatoria e strumentale, non una mera detenzione di partecipazioni. I costi d’investimento della società veicolo possono quindi essere inerenti e l’IVA detraibile se la società risultante dalla fusione è soggetto passivo IVA e le sue operazioni danno diritto alla detrazione. È stata confermata la decisione favorevole alla contribuente. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 12.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte ha respinto la censura di mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella precedente cassazione con rinvio: il giudice del rinvio ha deciso la controversia in coerenza con il criterio applicabile alla detrazione IVA nei costi preparatori di un’operazione di acquisizione e fusione.
Sono i parametri processuali invocati dall’Agenzia per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e violazione dell’art. 384 c.p.c.; le censure sono state esaminate e rigettate.
Artt. 19 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società veicolo ("SPV") sugli acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che la società risultante dalla fusione con la società c.d. "target" sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell'imposta.
La detrazione dell’IVA sui costi sostenuti dalla società veicolo per realizzare l’acquisizione e la fusione è ammessa se la società risultante è soggetto passivo IVA e svolge operazioni che consentono la detrazione. La verifica va compiuta considerando l’attività economica della società risultante dalla fusione.
Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia in relazione alla deducibilità e all’inerenza dei costi, ma la decisione si fonda sulla disciplina IVA e sulla natura preparatoria e strumentale delle spese; la censura dell’Ufficio è stata rigettata.
L’Agenzia ha richiamato la norma sull’onere della prova, contestando la mancata valutazione della dissociazione fra chi aveva sostenuto il costo e chi aveva beneficiato dell’operazione. La censura è stata respinta nel quadro della qualificazione dell’acquisizione e della fusione come fasi di un’unica attività economica preparatoria.
Sesta direttiva IVA
Nell'ottica della Corte di Giustizia UE, a norma della Sesta Direttiva, gli atti preparatori devono, dunque, già ritenersi parte integrante delle attività economiche.
Gli atti preparatori possono costituire parte dell’attività economica ai fini IVA; pertanto, il diritto alla detrazione non dipende dal fatto che siano già iniziate operazioni attive, purché l’intenzione di svolgere l’attività sia confermata da elementi obiettivi.
Massime di principio
- Nelle operazioni di merger leveraged buy-out, i costi sostenuti dalla società veicolo per acquisire la target e preparare la successiva fusione possono essere inerenti all’attività economica, anche se sostenuti prima dell’avvio delle operazioni attive.
- La detrazione IVA sui costi preparatori va verificata considerando le operazioni che la società risultante dalla fusione intende svolgere; è necessario che essa sia soggetto passivo IVA e abbia diritto alla detrazione in relazione alla propria attività.
- La sola circostanza che, prima della fusione, il costo sia sostenuto dalla società veicolo e il beneficio economico appaia riferibile alla target non esclude automaticamente l’inerenza: occorre valutare la funzione delle singole fasi nell’operazione complessiva.
- La detrazione non si estende automaticamente a ogni costo di acquisizione: occorre che le spese siano effettivamente collegate, in modo preparatorio o strumentale, all’attività economica soggetta a IVA e che l’intenzione di svolgerla sia supportata da elementi obiettivi.
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