Cassazione Penale, Sentenza n. 24828/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due soggetti per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di una società dichiarato l'11 luglio 2018. Uno dei ricorrenti era ritenuto amministratore di fatto della società, insieme all'amministratrice di diritto, e contestava: a) il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, sostenendo di avere una presenza solo limitata e di non esercitare poteri gestori; b) il mancato accoglimento della richiesta di integrazione probatoria per accertare la sorte dei beni asseritamente distratti e dei movimenti bancari; c) il mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice, nonché l'insussistenza del dolo e l'inconfigurabilità della bancarotta documentale in capo all'amministratore di fatto. L'altra ricorrente, amministratrice di diritto, censurava: a) la ritenuta sussistenza della condotta distrattiva, deducendo l'assenza di prova sulla disponibilità dei beni e sulla loro distrazione; b) il mancato accoglimento dell'istanza di integrazione probatoria; c) la mancata riqualificazione in bancarotta semplice e l'insussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondate o generiche le censure. Ha confermato che l'amministratore di fatto può essere desunto da elementi indiziari convergenti e che, nel caso concreto, il ricorrente svolgeva un ruolo di cogestione della società. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità o inutilità della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, perché esplorativa e priva di specifici supporti documentali. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha ribadito che la prova della distrazione può ricavarsi dal mancato rinvenimento di beni certamente esistenti prima del fallimento e dall'assenza di una spiegazione alternativa. Quanto alla bancarotta documentale, ha ritenuto sussistente il dolo specifico desumendolo dal complessivo contesto di occultamento delle scritture e di sottrazione dei beni. Ha infine escluso la riqualificazione in bancarotta semplice, non ricorrendone gli elementi costitutivi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1 l. fall.
norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale, integrata dalla distrazione o occultamento di beni della fallita
art. 216, comma 1, n. 2 l. fall.
norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale, integrata da sottrazione, distruzione o irregolare tenuta delle scritture contabili con finalità fraudolenta
richiamato dalla difesa, ma ritenuto inconferente perché la responsabilità affermata era diretta e non omissiva
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come vizio di legittimità per violazione di legge penale
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
dedotto come mancata assunzione di prova decisiva
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come vizio di motivazione
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso
richiamato per definire l'estensione della nozione di amministratore di fatto
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessario accertare, con motivazione logica e congrua, l'inserimento organico del soggetto nella gestione societaria attraverso elementi sintomatici di esercizio continuativo e significativo di poteri direttivi o gestori in una o più aree dell'attività sociale.
- La qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esclusività dei poteri gestori: essa può coesistere con l'operato di altri soggetti formalmente o sostanzialmente investiti di funzioni nella società.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del compendio probatorio o in contestazioni generiche non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale ed è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale vi fa ricorso solo se non ritiene di poter decidere allo stato degli atti; è inammissibile la richiesta meramente esplorativa, diretta alla ricerca di prove solo eventuali e favorevoli alla parte.
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione o l'occultamento dei beni può essere desunta dal mancato rinvenimento di beni certamente esistenti prima del fallimento e dall'assenza di una plausibile spiegazione alternativa fornita dall'amministratore.
- Non vi è inversione dell'onere della prova quando la distrazione venga logicamente inferita dal dato documentale dell'esistenza dei beni prima del fallimento e dal loro mancato reperimento, a fronte della mancata indicazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione.
- Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto dal complessivo quadro fattuale, in particolare dall'occultamento o mancata consegna delle scritture contabili, dalla distrazione dei beni e dall'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del passivo societario.
- Dell'intera gamma dei doveri dell'amministratore di diritto risponde anche l'amministratore di fatto, il quale può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari addebitabili alla gestione sociale quando concorrano le condizioni oggettive e soggettive del fatto.
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