Cassazione Penale, Sentenza n. 32106/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Milano, dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio il precedente rigetto dell'opposizione all'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva disposto la trasmissione del fascicolo in archivio ritenendo inexigibile la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.; il ricorrente contestava l'applicazione delle regole di riassunzione civile invece delle forme procedurali proprie del processo penale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errato il richiamo del Tribunale all'art. 392 c.p.c. e la trasmissione in archivio. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano affinché proceda ex novo, in conformità ai principi fissati dalla precedente sentenza n. 46172/2021 e seguendo le regole procedurali del rito penale per le fasi non espressamente disciplinate
Norme richiamate
art. 99, commi richiamati nel provvedimento
La Corte riconosce che l'art. 99 rinvia a regole procedurali per il procedimento di ammissione al patrocinio, ma sottolinea che l'interpretazione da seguire per la fase di rinvio deve essere coerente con il rito penale; pertanto non può giustificare l'applicazione meccanica delle forme di riassunzione civile
art. 170 richiamato dal ricorrente
Richiamato tra le norme rilevanti per la materia procedurale relativa al patrocinio a spese dello Stato; non giustifica l'applicazione delle regole di riassunzione civile nella fase penale di rinvio
Secondo consolidato orientamento, l'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio trova applicazione nel procedimento speciale di cognizione sommaria previsto dall'art. 702-bis; tuttavia la Corte ritiene che, soprattutto nella fase successiva all'intervento della Cassazione, siano da applicare le regole del rito penale per le parti non disciplinate espressamente
La Corte dichiara inapplicabile l'istituto della riassunzione ex art. 392 c.p.c. alla fase di rinvio nel procedimento incidentale penale per l'ammissione al patrocinio, e censura il Tribunale per aver basato su tale norma la trasmissione in archivio
art. 393 c.p.c. citato nella motivazione
Richiamato dal giudice di merito in relazione agli effetti della mancata riassunzione; la Corte osserva che, anche se fosse stato seguito il percorso di riassunzione civile, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione e non la mera trasmissione in archivio
Richiamato tra i riferimenti normativi posti a fondamento del gravame originario; non è determinante sulla questione processuale risolta dalla Corte, ma indicato tra le norme citate nelle impugnazioni
Massime di principio
- Nei procedimenti incidentali relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, soprattutto dopo che la Cassazione è intervenuta sul merito, le fasi non espressamente disciplinate devono essere governate dalle regole del rito penale e non da istituti propri del processo civile
- L'istituto della riassunzione ex art. 392 c.p.c. non è applicabile automaticamente alle fasi di rinvio disposte dopo l'annullamento con rinvio di provvedimenti penali incidentali; il giudice del rinvio deve valutare la procedura conforme al rito penale
- Se il giudice di merito applica erroneamente regole processuali civili (es. dichiarando trasmissione in archivio per mancata riassunzione) in un procedimento che va trattato secondo il rito penale, la Corte di Cassazione è pronta ad annullare il provvedimento e a disporre il corretto esame della domanda secondo le regole penali
- Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, il giudice di rinvio deve seguire le indicazioni e i principi fissati dalla Cassazione nella successiva trattazione, procedendo eventualmente ex novo laddove richiesto
- Per garantire uniformità procedurale e tutela dell'accesso al patrocinio, è preferibile che le questioni sul gratuito patrocinio integrate nel processo penale siano trattate dal giudice penale collegiale con le garanzie e le regole proprie del rito penale
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