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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32091/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 23/05/2022. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 2 c.p. e mancata applicazione del principio "favor rei": sosteneva che l'imputazione contestava alternativamente l"occultamento" (reato permanente) e la "distruzione" (reato istantaneo) di fatture, senza che fosse stato accertato quale delle due condotte fosse stata effettivamente realizzata. Perciò, secondo la difesa, in assenza di determinazione sulla specifica condotta posta in essere e dovendo applicarsi il principio di interpretazione più favorevole, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina sanzionatoria anteriore alla riforma del 2015 (più favorevole all"imputato). La difesa ha altresì richiamato il principio "nemo tenetur se detegere" e affermato che non era onere dell"imputato provare quale delle condotte avrebbe commesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la condotta contestata (occultamento e/o distruzione delle fatture) sia stata accertata nel 16 maggio 2018, dunque successiva alla riforma operata dal d.lgs. n.158/2015 e anteriore alla novella del 2019: perciò la legge applicabile è quella post-2015. Inoltre la pena inflitta in primo grado (1 anno e 7 mesi) risulta, per come motivata dal Tribunale e per la valutazione non censurata della gravità, addirittura essere stata determinata facendo riferimento a una cornice edittale anteriore alla riforma del 2015 (più favorevole), il che esclude la violazione dell'art. 2 c.p. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che sanziona le condotte di occultamento e distruzione di documenti contabili ai fini dell'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che l'imputazione riguardasse alternativamente entrambe le condotte commesse nel maggio 2018, per cui la disciplina applicabile è quella vigente all"epoca del fatto

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015

    Riforma che ha modificato la cornice edittale dell'art. 10, innalzandola: la Corte ha considerato che tale riforma fosse già operativa alla data del fatto (maggio 2018) e quindi rilevante per determinare la legge applicabile

  • art. 39 del decreto legge n. 124 del 2019, convertito nella legge n. 157 del 2019

    Ulteriore novella che ha successivamente modificato la cornice edittale; la Corte ha precisato che il fatto è anteriore a questa novella, per cui essa non trova applicazione

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di irretroattività della legge penale più grave e applicazione della legge più favorevole; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata violazione perché la legge più favorevole è stata in concreto osservata nella determinazione della pena

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede il termine di prescrizione decennale per il reato in esame; la Corte ha escluso problemi di prescrizione, dato il collocamento temporale dell'evento (maggio 2018)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata per addebitare al ricorrente le spese processuali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in rapporto alla valutazione sulla responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella presentazione del ricorso e ha comunque disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando l'imputazione contiene alternative di condotta (es. "occultava e/o distruggeva"), la norma da applicare è determinata in base alla data in cui l'evento materiale (l'occultamento o la distruzione) è stato accertato, non dalle annualità fiscali cui si riferiscono i documenti.
  • Il principio "favor rei" (art. 2 c.p.) opera solo se la modifica normativa più favorevole è temporalmente applicabile al fatto; se, al contrario, la legge nuova è più sfavorevole ma il giudice ha già fissato la pena in una misura compatibile con la legge anteriore più favorevole, non si configura automaticamente una violazione.
  • L'onere di provare quale delle condotte alternative si sia verificata resta in capo all'accusa; tuttavia se l'accertamento temporale della condotta ricade dopo una riforma, è quest'ultima a determinare la cornice edittale applicabile.
  • La collocazione temporale dell'evento (data del comportamento illecito) è essenziale: la mera indicazione degli anni d'imposta cui si riferiscono i documenti non retrodata l'evento di occultamento/distruzione e non modifica la legge applicabile.
  • Nei ricorsi per cassazione è fondamentale censurare in modo concreto e fondato la motivazione delle decisioni di merito; valutazioni di merito non specificamente contestate o non censurate vengono in genere ritenute acquisite e precludono il successo del ricorso.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il giudice può dichiararlo inammissibile, condannare il ricorrente alle spese e, se del caso, disporre un versamento equitativo alla Cassa delle ammende secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata.

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