Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati tributari derivanti dall'impiego e dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (anni d'imposta 2012-2016) per le società SAMARCANDA s.r.l. e INTRADE s.r.l., con complessivi importi rilevati ai fini di IVA e IRES. Minni deduce vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, per l'esclusione della recidiva e per la negata sospensione condizionale della pena; lamenta inoltre la mancata riduzione della pena nei limiti minimi. Beoletto censura la fondatezza del dolo addebitatole (sostiene di non avere conoscenza né sospetto delle operazioni), contesta la valutazione del compendio testimoniale e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi in larga parte inammissibili e, nel merito, li ha rigettati. È stata confermata la valutazione della Corte di appello che aveva riconosciuto la sussistenza del reato tributario a carico di entrambi, la reiterazione nel tempo delle condotte, la gravità del danno all'Erario e la presenza di precedenti penali similari; tali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e la conferma della recidiva. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il legale rappresentante ha un dovere di vigilanza e può rispondere penalmente per omissione di tale dovere, nonché per il proprio fatto (firma delle dichiarazioni fiscali). Conseguentemente, sono state confermate le pene di primo grado (Minni: 1 anno e 8 mesi; Beoletto: 1 anno e 5 giorni, con continuazione e resto delle statuizioni).
Norme richiamate
art. 81 cpv. e art. 110 cod. pen.
Richiamati in quanto norme sul concorso di reati e sulla continuazione: la condotta criminosa è stata valutata come continuata e concorrente tra più fatti e soggetti
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma qualificante i delitti tributari relativi all'utilizzo/impiego di fatture per operazioni inesistenti; la Corte l'ha applicata per configurare il reato volto all'evasione di imposte mediante false fatture
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lettere b) ed e)
Norme di legge applicate come parametri di censura in cassazione: sono state valutate le allegazioni di violazione di legge e vizio di motivazione sollevate in ricorso
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Previsione procedurale che ha consentito il trattazione del ricorso senza discussione orale
art. 133 cod. pen.
Riferimento alla disciplina dei requisiti per la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che circostanze negative specifiche (recidiva, reiterazione e gravità) prevalgano sulle eventuali circostanze attenuanti
art. 40 cpv. cod. pen.
Richiamato per affermare che la posizione di garanzia del legale rappresentante implica il dovere di vigilanza e può comportare responsabilità penale personale per omissione di tali doveri
art. 43 cod. pen. e art. 192 cod. proc. pen.
Citati nel contesto delle doglianze sulla valutazione del compendio testimoniale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato per il riassunto dei motivi in cassazione; misura di tecnica processuale per la formulazione del ricorso
Massime di principio
- La posizione del legale rappresentante comporta un obbligo di vigilanza sulla correttezza documentale e fiscale: la firma delle dichiarazioni e la partecipazione alla gestione aziendale possono fondare responsabilità penale anche per omissione di vigilanza
- La gravità della condotta, la sua reiterazione nel tempo e precedenti penali della stessa indole costituiscono elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena
- Per contestare il dolo del legale rappresentante non è sufficiente invocare la mera firma di documenti: è necessario produrre elementi probatori concreti che escludano la conoscenza o la prevedibilità dell'illecito
- In Cassazione i motivi che si fondano su testimonianze o documenti non allegati al ricorso possono essere dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza
- La valutazione prognostica sulla non reiterazione di reati è discrezionale ma richiede motivazione adeguata; l'esistenza di precedenti specifici e di comportamenti continuativi nel tempo giustifica un giudizio prognostico negativo
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