Cassazione Penale, Sentenza n. 32089/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti). I motivi dedotti sono due: (1) inosservanza di legge e vizio di motivazione perché la condanna sarebbe stata basata soltanto sul processo verbale di contestazione e sulle dichiarazioni del teste dell'Agenzia delle Entrate, senza valorizzare le deposizioni di cinque testi della difesa che avrebbero confermato la genuinità delle transazioni; (2) mancata valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in quanto le fatture contestate sarebbero state effettivamente corrispondenti a forniture reali e la società avrebbe adottato la normale (e persino maggiore) diligenza nella verifica dei fornitori, per cui eventuali illeciti dei venditori non possono trasferirsi automaticamente in responsabilità oggettiva sull'acquirente.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse compiuto autonome e motivate valutazioni di merito, confrontandosi con le deduzioni difensive; ha ritenuto non credibili e non idonee a scalfire le risultanze investigative le deposizioni dei testi vicini all'imputato, le quali risultavano generiche o contraddette dalle verifiche della Guardia di Finanza che hanno dimostrato la natura fittizia delle ditte fornitrici (assenza di documentazione contabile, evasione totale, impossibilità di dimostrare l'acquisto del tartufo). La Corte ha richiamato la norma speciale sulla autofatturazione del tartufo (legge n.311/2004, comma 109) e la consolidata giurisprudenza secondo cui l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti rende indeducibili i costi e configura finalità evasiva. Confermata la condanna: pena di 2 anni di reclusione (con i benefici di legge) per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000; in primo grado era stata disposta la confisca dei beni pari al valore dell'imposta evasa. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (determinato in via equitativa), oltre all'onere di spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto integrato il reato perché la società si è avvalsa di fatture emesse da soggetti interposti e non dai reali cavatori, eludendo l'obbligo di autofatturazione e il versamento dell'IVA non detraibile.
legge n. 311/2004 (art. 1, comma 109)
Disciplina speciale sulla compravendita del tartufo che impone l'obbligo di autofatturazione per gli acquisti da raccoglitori occasionali o privati senza partita IVA; la Corte ha richiamato tale obbligo per spiegare l'illecito meccanismo di interposizione adottato dalla società.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente l'imposizione delle spese del procedimento al ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente le spese e una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, n. 29977/2019 e Sez. 6, n. 5465/2020)
Citata per il principio secondo cui, in tema di fatture per operazioni inesistenti, i relativi costi non sono mai deducibili e per il principio che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione ex novo del materiale probatorio quando il giudizio di merito è coerente e non illogico.
Massime di principio
- La Corte valuta complessivamente l'istruttoria: dichiarazioni della difesa vicine al ricorrente sono meno persuasive se contrastano con riscontri investigativi oggettivi (documentazione contabile, dichiarazioni fiscali, verifiche della Guardia di Finanza).
- In materia di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la mera documentazione di pagamenti o presunti costi non esime dalla responsabilità se le fatture provengono da soggetti fittizi o 'cartiere' e manca prova dell'effettiva prestazione.
- L'adozione di cautele di diligenza da parte dell'acquirente (verifiche del commercialista, controllo partita IVA ecc.) ha rilievo, ma non è necessariamente esimente se emerge un quadro sistematico di interposizione e indizi di finalità evasiva (es. accumulo di credito IVA non utilizzato con prospettiva di rimborso tardivo).
- La credibilità dei testimoni va valutata anche tenendo conto del grado di parentela o rapporto di lavoro con l'imputato: non è una regola assoluta di esclusione, ma incide sulla valutazione conciliata con gli elementi oggettivi raccolti.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti libera: se il giudizio di merito è coerente e motivato, la gravame che chiede una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- La presenza di evidenti omissioni documentali e la mancata tenuta della contabilità da parte dei presunti fornitori sono indizi forti dell'inesistenza soggettiva dell'operazione, rilevanti ai fini penali e fiscali.
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