Cassazione Penale, Sentenza n. 32086/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 10/01/2022. Il ricorrente ha sollevato cinque motivi: 1) nullità del decreto di giudizio immediato per l'omesso deposito, da parte del P.M., degli allegati indicati nel faldone n.10 (fatture) e conseguente nullità del decreto per inosservanza degli artt. 178, 454, 455 e 456 c.p.p.; 2) errata applicazione dell'art. 507 c.p.p. in quanto il giudice non potrebbe recuperare atti ritenuti inutilizzabili per omesso deposito; 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche, con disparità di trattamento rispetto a coimputati; 4) richiesta di declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo P relativamente alla condotta del 28/09/2010 (termine prescrizionale 7 anni e 6 mesi più sospensione) e quindi estinzione del reato; 5) in via subordinata, declaratoria di estinzione per prescrizione anche con riferimento alla condotta del 04/11/2011 (applicazione della disciplina speciale dell'art. 17 comma 1-bis d.lgs. n.74/2000 con prescrizione decennale e computo in relazione alla sospensione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi (nullità del decreto di giudizio immediato, contestazione dell'uso dell'art. 507 c.p.p. e deduzioni sulla determinazione della pena), ritenendo che l'omesso deposito dal P.M. non determini nullità del decreto ma al più inutilizzabilità degli atti mancanti e che l'art. 507 c.p.p. legittimi l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari. Sono stati invece accolti i quatto e quinto motivi: i fatti relativi al capo P risultano estinti per prescrizione (sia per la fattispecie riferita al 28/09/2010 sia per quella del 04/11/2011 alla luce del regime speciale e dei termini computati con la sospensione), per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo P e la pena di 2 mesi riferita al capo P è eliminata. La pena complessiva residua viene così rideterminata in 1 anno e 6 mesi di reclusione per il capo R; nel resto il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 178 comma 1 lett. b), art. 180, art. 454, art. 455, art. 456, art. 507
Art.178/180: nullità processuali legate all'intervento dell'imputato vengono valutate restrittivamente; l'omesso deposito degli atti indicati in una richiesta di giudizio immediato non comporta automaticamente nullità del decreto. Art.507: legittima l'acquisizione d'ufficio di documenti dopo la chiusura dell'istruttoria e anche durante la camera di consiglio, al fine di assicurare la ricerca della verità; non è esclusa la possibilità per il giudice di integrare il fascicolo per il dibattimento per atti non depositati dal P.M.
Decreto legislativo n. 74 del 2000
art. 2, art. 8, art. 17 comma 1-bis
Art.2 e art.8 definiscono i reati tributari contestati (delitti di dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti). Art.17 comma 1-bis (introdotto dal d.l. 13/08/2011, n.138, convertito) prevede un regime speciale prescrizionale (aumento del termine prescrizionale fino a 10 anni per talune condotte dopo l'entrata in vigore), applicabile alle dichiarazioni presentate dopo il 16/09/2011; ciò incide direttamente sul calcolo del termine di prescrizione per i fatti contestati.
Massime di principio
- L'omesso deposito, da parte del P.M., di documenti indicati nella richiesta di giudizio immediato non determina automaticamente la nullità del decreto di giudizio immediato: la conseguenza più comune è l'inutilizzabilità delle prove non depositate, non la nullità del provvedimento endoprocessuale.
- Il giudice del dibattimento può, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., acquisire d'ufficio documenti anche dopo la chiusura dell'istruttoria o durante la camera di consiglio se ritenuti indispensabili per la decisione; tale potere può rimediare all'inattività del P.M. e non è necessariamente illegittimo.
- Le questioni sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti richiedono che la difesa indichi elementi concreti e specifici per dimostrare un trattamento più severo rispetto ai coimputati; deduzioni generiche o non documentate difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
- La prescrizione va calcolata con attenzione alla data del fatto, alla normativa applicabile all'epoca e a eventuali modifiche legislative successive (es. introduzione dell'art.17 comma 1-bis): cambiamenti normativi possono estendere i termini prescrizionali e incidere sulla decorrenza della prescrizione.
- Eventuali periodi di sospensione nei termini prescrizionali (es. astensioni collettive dichiarate dalle categorie) devono essere computati nel calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato anche nel corso del procedimento d'appello o di cassazione.
- Quando la Cassazione accoglie il motivo relativo alla prescrizione per uno dei capi, può annullare la sentenza senza rinvio e ricalcolare la pena residua sottraendo la parte di pena relativa al capo prescritto.
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