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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32086/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 10/01/2022. Il ricorrente ha sollevato cinque motivi: 1) nullità del decreto di giudizio immediato per l'omesso deposito, da parte del P.M., degli allegati indicati nel faldone n.10 (fatture) e conseguente nullità del decreto per inosservanza degli artt. 178, 454, 455 e 456 c.p.p.; 2) errata applicazione dell'art. 507 c.p.p. in quanto il giudice non potrebbe recuperare atti ritenuti inutilizzabili per omesso deposito; 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche, con disparità di trattamento rispetto a coimputati; 4) richiesta di declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo P relativamente alla condotta del 28/09/2010 (termine prescrizionale 7 anni e 6 mesi più sospensione) e quindi estinzione del reato; 5) in via subordinata, declaratoria di estinzione per prescrizione anche con riferimento alla condotta del 04/11/2011 (applicazione della disciplina speciale dell'art. 17 comma 1-bis d.lgs. n.74/2000 con prescrizione decennale e computo in relazione alla sospensione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi (nullità del decreto di giudizio immediato, contestazione dell'uso dell'art. 507 c.p.p. e deduzioni sulla determinazione della pena), ritenendo che l'omesso deposito dal P.M. non determini nullità del decreto ma al più inutilizzabilità degli atti mancanti e che l'art. 507 c.p.p. legittimi l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari. Sono stati invece accolti i quatto e quinto motivi: i fatti relativi al capo P risultano estinti per prescrizione (sia per la fattispecie riferita al 28/09/2010 sia per quella del 04/11/2011 alla luce del regime speciale e dei termini computati con la sospensione), per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo P e la pena di 2 mesi riferita al capo P è eliminata. La pena complessiva residua viene così rideterminata in 1 anno e 6 mesi di reclusione per il capo R; nel resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 178 comma 1 lett. b), art. 180, art. 454, art. 455, art. 456, art. 507

    Art.178/180: nullità processuali legate all'intervento dell'imputato vengono valutate restrittivamente; l'omesso deposito degli atti indicati in una richiesta di giudizio immediato non comporta automaticamente nullità del decreto. Art.507: legittima l'acquisizione d'ufficio di documenti dopo la chiusura dell'istruttoria e anche durante la camera di consiglio, al fine di assicurare la ricerca della verità; non è esclusa la possibilità per il giudice di integrare il fascicolo per il dibattimento per atti non depositati dal P.M.

  • Decreto legislativo n. 74 del 2000

    art. 2, art. 8, art. 17 comma 1-bis

    Art.2 e art.8 definiscono i reati tributari contestati (delitti di dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti). Art.17 comma 1-bis (introdotto dal d.l. 13/08/2011, n.138, convertito) prevede un regime speciale prescrizionale (aumento del termine prescrizionale fino a 10 anni per talune condotte dopo l'entrata in vigore), applicabile alle dichiarazioni presentate dopo il 16/09/2011; ciò incide direttamente sul calcolo del termine di prescrizione per i fatti contestati.

Massime di principio

  • L'omesso deposito, da parte del P.M., di documenti indicati nella richiesta di giudizio immediato non determina automaticamente la nullità del decreto di giudizio immediato: la conseguenza più comune è l'inutilizzabilità delle prove non depositate, non la nullità del provvedimento endoprocessuale.
  • Il giudice del dibattimento può, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., acquisire d'ufficio documenti anche dopo la chiusura dell'istruttoria o durante la camera di consiglio se ritenuti indispensabili per la decisione; tale potere può rimediare all'inattività del P.M. e non è necessariamente illegittimo.
  • Le questioni sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti richiedono che la difesa indichi elementi concreti e specifici per dimostrare un trattamento più severo rispetto ai coimputati; deduzioni generiche o non documentate difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione alla data del fatto, alla normativa applicabile all'epoca e a eventuali modifiche legislative successive (es. introduzione dell'art.17 comma 1-bis): cambiamenti normativi possono estendere i termini prescrizionali e incidere sulla decorrenza della prescrizione.
  • Eventuali periodi di sospensione nei termini prescrizionali (es. astensioni collettive dichiarate dalle categorie) devono essere computati nel calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato anche nel corso del procedimento d'appello o di cassazione.
  • Quando la Cassazione accoglie il motivo relativo alla prescrizione per uno dei capi, può annullare la sentenza senza rinvio e ricalcolare la pena residua sottraendo la parte di pena relativa al capo prescritto.

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